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Numero d'incarto:
52.1995.503
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00503
DP 230/95
cm
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4297) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 12
aprile 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la
costruzione di un posteggio coperto/autorimessa sulla part. n. __________
RFD;
viste le risposte:
-
14 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
20 settembre 1995 del Comune di
__________;
-
23 settembre 1995 dell'arch.
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24 febbraio 1995
__________ ha chiesto al municipio di __________, sotto forma di semplice
notifica, il permesso di costruire un posteggio coperto/autorimessa sul terreno
ove sorge la sua casa d'abitazione (part. n. __________ RFD; zona R2).
Il progetto inoltrato prevedeva di costruire un manufatto di
m 6 x 6 x 2,50 nell'angolo N del terreno, ad una distanza di 25 cm dal sentiero
privato (part. n. __________ RFD) di proprietà dei ricorrenti. Nel termine di
pubblicazione si sono opposti alla domanda gli eredi fu __________, qui
ricorrenti, obiettando che la costruzione avrebbe pregiudicato le possibilità
di accesso ai fondi di loro proprietà (part. n. __________ e __________ RFD)
attraverso il suddetto sentiero (largo circa due metri).
Nel corso della procedura di rilascio del permesso, il
progetto è stato modificato spostando la costruzione sin sul confine verso il
sentiero, in modo da eliminare la distanza di 25 cm dal confine, non conforme
all'art. 23 NAPR. La gronda è stata inoltre incorporata nella falda del tetto
in modo da evitare qualsiasi sporgenza sul sentiero.
Con questa modifica, il 12 aprile 1995 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio 22 agosto 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Respinte le eccezioni procedurali sollevate da costoro con
riferimento alla procedura seguita ed alla modifica apportata al progetto
iniziale, il Governo ha ritenuto che la costruzione, di natura accessoria,
potesse sorgere a confine e non fosse tenuta a rispettare la distanza dalle
strade e dai sentieri pedonali prescritta dall'art. 16 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza
edilizia.
A sostegno dell'impugnativa, i ricorrenti ripropongono e
sviluppano le censure sollevate invano in prima istanza: la procedura della
notifica sarebbe inapplicabile, la variante apportata in corso di procedura
avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti, l'opera disattenderebbe
inoltre la distanza dalle strade prescritta dall'art. 16 NAPR.
D. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, dal municipio di Moleno e dal beneficiario della licenza
con argomenti che, ove occorra verranno ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività dell'impugnativa sono pacifiche (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
- Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto
dai ricorrenti non appare per nulla indispensabile: la situazione dei luoghi
emerge infatti chiaramente dalla documentazione annessa alla domanda di
costruzione, che fornisce tutte le indicazioni necessarie per statuire sul
ricorso con cognizione di causa.
Considerata la natura delle questioni poste a giudizio una
visita in luogo appare di primo acchito inidonea a procurare a questo Tribunale
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per gli stessi motivi, infondate appaiono pertanto le
critiche che i ricorrenti muovono nei confronti della decisione con cui il Consiglio
di Stato, valutata anticipatamente l'inconcludenza della prova, ha respinto la
richiesta di sopralluogo.
- Da respingere siccome
infondate sono le eccezioni che i ricorrenti ripropongono in questa sede con
riferimento alla procedura di notifica seguita dal municipio per rilasciare la
licenza in contestazione.
Del tutto corrette appaiono le considerazioni sviluppate dal
Consiglio di Stato a tal proposito: l'applicabilità della procedura di semplice
notifica è espressamente prevista dalla legge per le costruzioni accessorie
(art. 11 cpv. 1 LE, art 6 cpv. 1 lett. a cifra 3 RLE) e l'opera in
contestazione, con ogni evidenza, è una costruzione accessoria, ovvero un
manufatto posto al servizio di un edificio principale e non destinato all'abitazione
od al lavoro.
Non è peraltro dato di vedere quali altri diritti avrebbero
potuto far valere i ricorrenti nell'ambito di una procedura ordinaria.
Rilevato ancora che le contestazioni riguardanti la procedura
applicabile sono decise inappellabilmente dal Dipartimento del territorio (cfr.
art. 11 cpv. 2 LE), anche da questo profilo, l'impugnativa va quindi respinta.
- Da respingere sono pure le
censure che i ricorrenti ripropongono in questa sede in relazione al piccolo
spostamento della costruzione verso il loro confine, sollecitato dal municipio
in corso di procedura allo scopo di conformare il manufatto alle prescrizioni
sulle distanze da confine delle costruzioni accessorie (art. 23 NAPR).
La modifica, come giustamente rileva il Consiglio di Stato, è
di minima entità (25 cm). Non superando un grado di tolleranza ragionevolmente
ammissibile (art. 16 cpv. 2 LE), non esigeva una ripetizione della procedura di
rilascio del permesso. Doveva nondimeno essere portata a conoscenza degli
opponenti per dar loro modo di esprimersi al riguardo. Omettendo questa cautela
procedurale, il municipio non ha di per sé rispettato il loro diritto di essere
sentiti. La violazione di legge non giustifica tuttavia un annullamento del
permesso, perché i ricorrenti hanno comunque avuto modo di far valere le loro
ragioni davanti al Consiglio di Stato, autorità di ricorso dotata di pieno
potere di cognizione.
Anche da questo punto di vista, l'impugnativa va quindi
respinta.
- Prive di fondamento sono
infine le contestazioni che i ricorrenti sollevano richiamandosi
all'ordinamento delle distanze da strade e sentieri retto dall'art. 16 NAPR. Queste
distanze si applicano infatti soltanto verso l'area pubblica (cfr. marginale!).
Ed il sentiero dei ricorrenti non è un'area pubblica, ma un semplice passo
privato, ignorato dalla pianificazione locale.
Del tutto corretta e conforme all'art. 23 NAPR appare quindi
l'edificazione del manufatto lungo il confine verso il fondo dei ricorrenti.
La costruzione è chiaramente accessoria, non supera la lunghezza
di 10 m prescritta dalla norma suddetta ed è contenuta al di sotto dei limiti
di altezza ammessi per questo genere di costruzioni. Del tutto priva di
fondamento appare quindi la pretesa dei ricorrenti volta ad imporle una
distanza di 3 m dal confine verso il loro sentiero.
-
Ferme queste premesse, la
decisione governativa, immune da violazioni del diritto va quindi senz'altro
confermata.
-
La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 11, 16, 21 LE; 16, 23 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
700.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'000.-- al
resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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