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Numero d'incarto:
52.1995.514
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00514
DP 244/95
52.95.00513
DP 246/95
52.95.00512
DP 245/95
Lugano
27 ottobre 1995/leo
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 settembre 1995 di
contro
la
decisione 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4661) che annulla la
decisione 3 luglio 1995 con cui il Dipartimento del territorio (Servizi
generali) ordina l'immediata sospensione dei lavori in corso sulla part. n.
__________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 giugno 1995 il
Municipio di __________ ha segnalato al Dipartimento del territorio che la
ditta __________, non iscritta all'albo delle imprese di costruzione, stava
eseguendo lavori edilizi sulla part. n. __________ RFD di proprietà di
__________ e __________;
che con risoluzione 3 luglio 1995 il Dipartimento del
territorio (Servizi generali/Ufficio lavori sussidiati ed appalti) ha
notificato ad __________ e __________ un rapporto di contravvenzione per
violazione dell'art. 8 LEPIC, che riserva il diritto di eseguire lavori di
costruzione alle imprese che sono iscritte all'albo;
che con la stessa risoluzione il Dipartimento del territorio
ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori;
che con giudizio 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha annullato
il predetto ordine, accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate da
__________ e __________, rispettivamente da __________; accertata l'esigua
importanza dei lavori, il Governo ha ritenuto date le premesse per
l'applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 8 cpv. 2 LEPIC, che permette
alle imprese di costruzione non iscritte all'albo di eseguire lavori di modesta
entità;
che contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti
al Tribunale cantonale amministrativo la , il __________ e
l', chiedendo il ripristino del provvedimento annullato;
che il ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, da
__________ e da __________ e __________ con argomenti che verranno semmai
ripresi più avanti;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2 LEPIC; norma
speciale per rapporto all'ordinamento delle competenze previsto dalla LPContr
(art. 22) che l'art. 11 cpv. 3 LEPIC dichiara altrimenti applicabile alle
procedure contravvenzionali promosse dal Dipartimento del territorio;
che dal profilo della
competenza di questo Tribunale i ricorsi sono quindi ricevibili in ordine e
possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm);
che alle ricorrenti va tuttavia negata la legittimazione
attiva; la LPContr, applicabile al caso in esame giusta l'art. 11 cpv. 3 LEPIC,
non prevede infatti la partecipazione di terzi al procedimento
contravvenzionale; legittimato a ricorrere contro le decisioni, di natura
provvisionale o di merito, adottate dall'autorità in base alla LPContr è
soltanto il prevenuto in contravvenzione; in quest'ambito, la qualità per agire
in giudizio non è riconosciuta nemmeno alla parte lesa (che non può peraltro
costituirsi parte civile come nei procedimenti penali);
che nel merito il ricorso andrebbe comunque respinto già
perché il controverso ordine di sospensione dei lavori si appalesa come un
provvedimento cautelare palesemente inadeguato per rapporto all'entità dei
lavori ed alle esigenze del procedimento contravenzionale;
che, così stando le cose, i ricorsi vanno senz'altro
respinti;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti
gli art. 10, 11, 13 LEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono irricevibili.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.-- sono a carico delle ricorrenti in ragione di 1/3
ciascuno, che alla stessa condizione rifonderanno ai due resistenti complessivamente
fr. 900.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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