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Numero d'incarto:
52.1995.565
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00565
DP 300/95
leo
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 novembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5891) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 luglio
1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti
dell'Azienda porti comunali;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con messaggio del 16 giugno 1995 il municipio di
__________ ha proposto al comune di approvare i conti dell'azienda porti
comunali (APC);
che il messaggio rievocava la cerimonia di inaugurazione
svoltasi il 24 settembre 1994 con la partecipazione della
"__________", madrina dell'opera e donatrice di una pregevole statua
in bronzo;
che con decisione 26 luglio 1995 il CC ha approvato i conti
dell'APC;
che contro questa risoluzione __________ si è aggravato davanti
al Consiglio di Stato, allo scopo di ottenere "l'annullamento della
decisione con la quale l'organo legislativo approva la distinzione di una
abitante del comune per mezzo dell'applicazione del titolo di nobiltà
"__________";
che con giudizio 8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto
l'impugnativa per motivi che non occorre qui riassumere;
che contro questo giudizio governativo __________,
patrocinato dall'avv. __________, insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo:
"1. Il
gravame è accolto
§. Di
conseguenza si procede ad impartire all'Autorità di vigilanza sui comuni
l'istruzione intesa a raccomandare ai municipi e ai consigli comunali di
togliere i titoli nobiliari dai loro messaggi, rispettivamente dalle loro risoluzioni.
- Si
prescinde dal prelievo di spese e tasse, come pure all'assegnazione di ripetibili
alla controparte, trattandosi di una problematica altamente ideale senza
risvolti pecuniari."
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________;
considerato, in
diritto
che il ricorso è manifestamente irricevibile, poiché chiede a
questo Tribunale di intervenire nei confronti del Consiglio di Stato, assumendo
veste di autorità superiore di vigilanza: veste che la legge non gli
attribuisce;
che quand'anche fosse ricevibile il ricorso andrebbe comunque
respinto, poiché né la decisione governativa, né quella del consiglio comunale
violano il diritto;
che la pretesa del ricorrente di andare esente da una tassa
di giustizia va respinta: i motivi ideali da questi invocati appaiono meno
degni di tutela dell'interesse dell'amministrazione a non vedersi gravata da
simili stravaganti esibizioni ricorsuali;
che il patrocinatore è avvertito che il Tribunale cantonale
amministrativo si riserva di segnalare il caso alle istanze di vigilanza
sull'esercizio dell'avvocatura;
visti
gli art. 198 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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