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Numero d'incarto:
52.1995.566
Data decisione, Autorità:
26.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00566
DP 301/95
cm
Lugano
26 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 novembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 8 novembre 1995, no. 5900, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 20
luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ di
__________ per la costruzione di 3 case plurifamiliari in località __________
(part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
6 dicembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
12 dicembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
28 dicembre 1995 del municipio di
__________;
-
12 gennaio 1996 del__________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 aprile 1995 la
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire tre
case plurifamiliari a schiera in località __________ su un terreno in pendio
(part. no .__________ RFD). Il progetto inoltrato prevede la realizzazione di
tre stabili (A, B, C), strutturati su due piani e suddivisi in 12 unità
abitative. Verso valle, lungo il fronte della strada privata che funge da
accesso, è inoltre prevista la costruzione di un'autorimessa interrata per 12
veicoli.
Alla domanda si sono opposti numerosi vicini, fra cui i
ricorrenti, contestando l'adeguatezza dell'accesso, l'altezza degli immobili e
le distanze dei muri di controriva dai fabbricati.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 20 luglio 1995 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, disattendendo le opposizioni.
C. Con giudizio 8 novembre 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta
l'impugnativa contro di esso inoltrata da alcuni opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la valutazione
operata dal municipio circa l'adeguatezza dell'accesso sfuggisse alle critiche
dei ricorrenti, che l'altezza dell'autorimessa interrata non fosse da
aggiungere a quella delle costruzioni sovrastanti e che i muri di controriva
previsti a monte degli stabili non dovessero rispettare le distanze fra
edifici.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti a Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza
edilizia.
Riassunta la fattispecie, gli insorgenti ripropongono e
sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla
precedente istanza. L'accesso costituito da una strada larga, in certi punti
appena m 2.70, e lunga 300 m sarebbe insufficiente. L'altezza delle autorimesse
interrate andrebbe sommata a quella dei sovrastanti edifici B e C.
Insufficiente sarebbe inoltre la distanza dei posteggi dal ciglio stradale. I
muri di controriva previsti a monte degli edifici non rispetterebbero infine la
distanza minima prescritta dagli art. 12 e 13 NAPR tra edifici.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la beneficiaria della
licenza impugnata, contestando partitamente le tesi degli insorgenti e
postulando che il ricorso venga dichiarato temerario.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
-
Accesso
2.1. Il permesso di costruzione può essere rilasciato
soltanto se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 LPT, 67 LALPT). Il requisito
dell'urbanizzazione presuppone fra l'altro l'esistenza di un accesso
sufficiente. L'adeguatezza dell'accesso è un concetto giuridico indeterminato,
che l'autorità preposta al rilascio del permesso di costruzione deve definire
di volta in volta, apprezzando la situazione specifica del fondo dedotto in
edificazione in rapporto alle finalità perseguite da questo requisito ed alla
prevista destinazione dell'opera (RDAT 1993 I N 22; Scolari, Commentario della
LE, ad art. 29 N 35; Zimmerlin, Baugesetz des Kt Aargau, § 156 N 8 a/b).
L'esigenza di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione
discende soprattutto da considerazioni inerenti alla polizia del traffico,
sanitaria e del fuoco (Commentario della LPT, ad art. 19 N 12). Gli accessi non
devono compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del
traffico. Devono inoltre garantire ai servizi pubblici di soccorso la
possibilità di accedere liberamente al fondo.
2.2. In concreto, l'accesso al fondo è dato da una strada
privata a fondo cieco, che assicura il collegamento con via __________, strada
comunale che unisce l'abitato di __________ all'omonima frazione. La strada
privata, larga da 3 a 4 m e lunga circa 300 m, è asfaltata e serve una
quindicina di unità abitative.
Il municipio ha ritenuto che costituisse un accesso
sufficiente al fondo dedotto in edificazione.
La valutazione operata dall'autorità comunale sfugge alla
critica dei ricorrenti. Giungendo a questa conclusione, l'autorità comunale non
ha invero abusato della latitudine di giudizio che le deve essere riconosciuta
ai fini dell'individuazione del contenuto precettivo della nozione di accesso
sufficiente. La conclusione, fondata su considerazioni oggettive e pertinenti è
senz'altro sostenibile.
In quanto volto a contestare l'adeguatezza dell'accesso, il
ricorso va quindi respinto.
- Altezza
3.1. L'altezza delle costruzioni è misurata a partire dal
terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di
gronda (art. 40 LE). L'altezza deve di principio essere rispettata in ogni
punto delle costruzioni. Escavazioni volte a formare aree di disimpegno per
accedere ad autorimesse od a locali sotterranei non possono tuttavia essere
considerate quale livello del terreno sistemato ai fini della misurazione di
questo parametro edilizio. Non determinando ingombri supplementari, non sono in
effetti atte ad incidere sulle altezze (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad
art. 13 - 14 N 16). Riallacciandosi a questa inflessione dei criteri di
misurazione delle altezze, l'art. 20 NAPR di __________ dispone che
"abbassamenti di livello necessari per l'accesso ad autorimesse o locali seminterrati
non vengono considerati ai fini del conteggio dell'altezza, a condizione che il
loro sviluppo sia limitato al massimo a metà della lunghezza della
facciata."
3.2. Secondo i ricorrenti, gli edifici più a valle (case B e
C) non rispetterebbero l'altezza massima prescritta dall'art. 39 NAPR per la
zona R2A (m 7.50). A loro avviso, all'altezza di questi stabili dal terreno
sistemato, di per sé inferiore a tale limite, andrebbe aggiunta l'altezza
dell'autorimessa sotterranea (+ 3 m) che si apre lungo la strada d'accesso al
fondo. In particolare, non sarebbero date le premesse per applicare
l'agevolazione prevista dall'art. 20 NAPR, poiché la lunghezza delle autorimesse
è superiore alla metà della lunghezza delle facciate rivolte verso valle degli
stabili sovrastanti.
La tesi dei ricorrenti va disattesa.
Anche ammettendo che non siano dati i presupposti per applicare
l'agevolazione prevista dall'art. 20 NAPR, l'altezza dell'autorimessa non deve
comunque essere aggiunta a quella delle costruzioni sovrastanti. L'autorimessa,
sporgente dal terreno sistemato soltanto sul fronte verso la strada costituisce
in effetti un corpo edilizio chiaramente distinto dagli stabili ai quali è asservita.
Le facciate rivolte verso valle di questi edifici insistono direttamente sul
pendio. A prescindere da un semplice contatto nell'angolo SE dell'edificio C,
non sono nemmeno appoggiate sulla soletta di copertura dell'autorimessa.
Trattandosi di opere edilizie collegate fra loro soltanto dal profilo
funzionale, nulla impone pertanto di sommare l'altezza dell'autorimessa interrata
a quella degli stabili retrostanti.
Anche da questo profilo, la licenza edilizia va quindi
confermata.
- Arretramento dalla strada
Infondate sono le censure che i ricorrenti sollevano in
relazione all'arretramento dell'autorimessa dalla strada privata. L'arretramento
di m 5.50 prescritto dall'art. 16 NAPR si applica infatti soltanto alle strade
previste dal PR. Condizione, questa, che in concreto non è soddisfatta, poiché
il PR di __________ (peraltro tuttora privo di un valido piano viario) non
annovera la strada in questione fra quelle previste a livello di pianificazione
locale.
- Distanza dai muri di
controriva
Stando ai ricorrenti, gli stabili in contestazione non
potrebbero essere autorizzati, poiché situandosi ad una distanza massima di m
3.50 dai retrostanti muri di controriva disattenderebbero la distanza minima
tra edifici (8 m) prescritta dagli art. 12 e 13 NAPR. A tal proposito i
ricorrenti si richiamano alla dottrina ed alla giurisprudenza che hanno sempre
equiparato i muri di sostegno agli edifici (cfr. Scolari, Commentario alla LE,
ad art. 12 N 3 e rimandi).
Per quanto suggestiva, la tesi dei ricorrenti non può essere
accreditata. Dal profilo delle finalità di natura igienico-sanitaria perseguite
dalle norme sulle distanze tra edifici, si può invero ammettere che anche le
facciate degli edifici debbano rispettare un certo distacco dai muri di
controriva retrostanti. L'esigenza di assicurare illuminazione ed aerazione
adeguate sussiste tanto per le facciate rivolte verso altri edifici, quanto per
le facciate rivolte verso muri di controriva o di sostegno. E' tuttavia notorio
che, in assenza di specifiche normative, verso i muri di controriva le distanze
tra edifici non vengono imposte. Innumerevoli sono le costruzioni sorte ad una
distanza dai retrostanti muri di controriva sensibilmente inferiore a quella
prescritta tra edifici. Questa prassi trova la sua giustificazione nel fatto
che, esigendo il rispetto delle distanze tra edifici anche per rapporto ai muri
di controriva, si comprometterebbero seriamente le possibilità edificatorie dei
terreni in pendio o si costringerebbero i costruttori ad addossare direttamente
gli edifici ai retrostanti muri di controriva.
Ai fini del giudizio non mette tuttavia conto di indagare
ulteriormente sulla legittimità di questa prassi, diffusasi e consolidatasi
soprattutto a causa della carenza di normative specifiche riguardanti questo
tipo di manufatti. In effetti, anche se risultasse contraria alle prescrizioni
sulle distanze tra edifici, la licenza andrebbe comunque accordata in
applicazione del principio della parità di trattamento, sicuramente prevalente,
nelle circostanze concrete, su quello di legalità (Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, N 121 - 122).
Anche da questo profilo, l'impugnativa va quindi respinta.
Non senza rilevare che il difetto denunciato dai ricorrenti, quand'anche
sussistesse effettivamente, potrebbe comunque essere facilmente rimosso,
subordinando la licenza alla condizione di eliminare l'intercapedine fra le
facciate a monte degli stabili ed i retrostanti muri di controriva in modo da
realizzare condizioni di contiguità (mediante avanzamento del muro,
arretramento degli stabili o prolungamento delle facciate laterali e della
falda verso monte dei tetti).
- Immune da violazione del
diritto, la licenza edilizia va quindi confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 40, 41 LE; 19, 22 LPT; 12, 13, 16, 20, 39 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- (mille) è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa
condizione verseranno fr. 1'200.-- (milleduecento) alla resistente a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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