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Numero d'incarto:
52.1996.103
Data decisione, Autorità:
26.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00103
DP 93/96
leo
Lugano
26 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 aprile 1996 di
contro
la
decisione 3 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 1627) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 gennaio
1996 con cui il municipio di __________ delibera i lavori di progettazione
per la sistemazione ed il potenziamento di canali rispettivamente per la
realizzazione del canale via __________
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12 dicembre 1995 il municipio di __________ ha indetto
un pubblico concorso per i lavori di progettazione delle opere di sistemazione
e potenziamento dei canali a __________, rispettivamente per la progettazione
del canale via __________
che il bando di concorso precisava che i mandati comprendevano:
"lo studio inerente il
rilievo completo dei canali esistenti, con le loro caratteristiche tecniche e
di portata; uno studio sulla necessità di dimensionamento di una nuova
struttura, tenendo presenti tutte le immissioni di acque a monte dei canali
(rete stradale comunale, cantonale e del Consorzio raggruppamento terreni),
accompagnato da proposte e costi di massima; successivamente allestimento del
progetto e del preventivo di dettaglio sulla soluzione scelta, pronto per
essere sottoposto al Consiglio comunale per l'approvazione e la concessione dei
necessari crediti di realizzazione; allestimento della chiave di riparto della
spesa, tra i vari enti interessati; allestimento progetto completo per
approvazione dell'opera da parte delle autorità competenti; allestimento
progetto esecutivo in vista della realizzazione dell'opera, capitolati e moduli
d'offerta per il pubblico concorso; controllo offerte; direzione lavori;
liquidazione finale e piani di rilievo della nuova struttura.",
rispettivamente
"lo studio di una o
più varianti in sostituzione di quanto stabilito dal vigente PGC; allestimento
documentazione per la modifica del vigente PGC; allestimento progetto e preventivo
di dettaglio per la realizzazione del nuovo collettore, pronto per essere
sottoposto al Consiglio comunale per l'approvazione e la concessione del
credito necessario alla realizzazione dell'opera; allestimento progetto e
preventivo di sistemazione (rifacimento pavimentazione) della strada via
__________; preparazione incarto completo per l'ottenimento dell'approvazione
in sede cantonale e federale del progetto; allestimento progetto esecutivo per
l'esecuzione dei lavori; stesura capitolati e moduli d'offerta per il pubblico
concorso; controllo offerte secondo indicazione dell'Ufficio appalti; direzione
dei lavori; allestimento liquidazione finale e piano di rilievo della nuova
condotta e di altre condotte esistenti parallelamente alla fognatura.";
che il bando stabiliva pure che gli onorari esposti nelle
offerte sarebbero stati considerati definitivi e che per i compiti suesposti
non sarebbero stati riconosciuti supplementi di nessun genere, nemmeno di
rincaro; indicava infine che l'assegnazione del mandato sarebbe avvenuta ad
esclusivo giudizio del municipio;
che al concorso hanno partecipato 12 studi d'ingegneria con offerte
varianti da 25'800.-- a 103'000.-- per il primo mandato, rispettivamente da
25'000.-- a 60'000.-- per il secondo mandato; il ricorrente __________ ha
inoltrato due offerte recanti l'indicazione "tariffa SIA meno il sedici
per cento";
che con risoluzione 22 gennaio 1996 il municipio di
__________ ha confermato i mandati di progettazione agli studi d'ingegneria
__________, rispettivamente __________, che avevano inoltrato le offerte più
basse;
che con giudizio 3 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
da __________;
che, illustrate le regole applicabili al caso, il Governo ha
in sostanza ritenuto che la delibera fosse immune da violazioni del diritto:
eventuali disattenzioni delle norme SIA o delle direttive OTIA non sarebbero
suscettibili di critica da parte dell'autorità di ricorso;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga
annullato assieme al bando di concorso;
che l'insorgente ripropone in questa sede le censure
sollevate invano in prima istanza; a suo avviso, non fornendo il bando alcuna
indicazione circa il costo delle opere, l'unica base di calcolo per valutare
gli onorari sarebbero le tariffe SIA/OTIA calcolate in base al tempo impiegato
oppure alla percentuale del costo dei lavori;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal
municipio di __________ e dai deliberatari dei lavori di progettazione, che non
formulano particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che l'impugnativa, tempestivamente inoltrata (art. 46 PAmm),
davanti alla competente istanza di ricorso (art. 208 LOC), da un insorgente
legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm) in quanto concorrente ad un pubblico
concorso retto dalla LOC, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm), con succinta motivazione vista la palese
infondatezza dell'impugnativa;
che le decisioni con cui il municipio aggiudica lavori o
forniture al comune in esito a pubblico concorso sono in linea di massima
censurabili soltanto nella misura in cui l'autorità comunale disattende le
condizioni fissate dal bando o esercita in modo scorretto il potere
d'apprezzamento conferitogli dalla legge;
che in concreto nessun rimprovero può essere mosso al municipio
per aver deliberato i lavori oggetto di licitazione ai concorrenti che avevano
inoltrato l'offerta più bassa; nulla permette in effetti di ritenere che le delibere
in contestazione siano atte a ledere in qualche modo l'interesse del comune che
il municipio è tenuto a salvaguardare: nemmeno il ricorrente lo pretende; né
l'aggiudicazione censurata appare lesiva delle condizioni poste dal bando di
concorso;
che malvenuto è peraltro il ricorrente a contestare le regole
di un concorso alle quali si è sottoposto accettando di partecipare senza
riserva alcuna;
che la mancanza di indicazioni circa il costo delle opere
messe a concorso non presta il fianco a critiche: era in effetti compito dei
concorrenti definirne concretamente le caratteristiche e quindi i costi su cui
calcolare i propri onorari, rispettivamente spettava sempre ancora ai
partecipanti al concorso valutare il tempo occorrente per la progettazione;
che, così stando le cose, l'impugnativa va senz'altro
respinta;
visti
gli art. 113, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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