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Numero d'incarto:
52.1996.106
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00105-106
leo
Lugano
4 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 6 maggio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
a)
la
decisione 17 aprile 1996 (n. 1776) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 marzo 1995
con cui il municipio di __________ ha rilasciato 7 concessioni per
l'esercizio del servizio taxi sul territorio del comune;
b)
la
decisione 17 aprile 1995 (n. 1781) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre
1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di cessare l'attività
di tassametrista concessionato;
viste le risposte:
-
10 maggio 1996 del servizio del
Consiglio di Stato,
-
21 maggio 1996 di __________,
-
21 maggio 1996 del municipio di
__________,
-
22 maggio 1996 di __________ - 22
maggio 1996 di __________,
-
22 maggio 1996 di __________ al
ricorso di cui sub a);
-
10 maggio 1996 del servizio del
Consiglio di Stato,
-
21 maggio 1996 del municipio di
__________,
al ricorso di cui sub b);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ era
titolare di una concessione accordata dal municipio di __________ per il
servizio taxi sul territorio comunale. La concessione è stata disdetta per la
fine di marzo del 1995 con atto del 27 settembre 1994 notificato a tutti i concessionari.
B. Il 14 febbraio 1995 il
municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per il rilascio delle
nuove concessioni. Il bando poneva le seguenti condizioni:
-
titolare di
una licenza per condurre D1 o D oppure ditta che gestisce imprese taxi,
-
avere almeno
18 anni compiuti,
-
sana
costituzione fisica,
-
buona
condotta.
Entro il termine di scadenza sono state inoltrate 9
candidature fra cui quella del ricorrente.
Valutate le candidature il 28 marzo 1995 il municipio ha rilasciato
7 concessioni. Il ricorrente è stato escluso poiché il suo passato
comportamento aveva dato luogo a lamentele da parte dei colleghi per il mancato
rispetto dei turni di lavoro.
C. Contro la predetta
risoluzione municipale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato
sollevando contestazioni riferite essenzialmente alla libertà di commercio e di
industria al principio della buona fede ed alla parità di trattamento.
D. Con giudizio 23 maggio 1995
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame per motivi che non occorre qui
riassumere.
Il giudizio governativo è stato tuttavia annullato da questo
Tribunale, che con sentenza 30 agosto 1995 ha accolto l'impugnativa contro di
esso inoltrata dal soccombente, rinviando il caso all'istanza inferiore per
nuova decisione, previa acquisizione agli atti dell'incarto del concorso e
chiamata in causa dei concorrenti beneficiari delle concessioni avversate.
E. Nelle more del giudizio, il
22 ottobre 1995 il municipio di __________ ha ordinato ad __________ di cessare
l'attività di tassametrista concessionato.
Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui
rievocare.
F. Acquisito agli atti
l'incarto del concorso e sentiti i concorrenti vincitori, con giudizio del 17
aprile 1996 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto l'impugnativa. Disattese
le censure sollevate dal ricorrente in relazione alla libertà di commercio e di
industria, nonché ai principi della buona fede e della parità di trattamento,
il Governo ha ritenuto che la scelta operata dal municipio sulle candidature
inoltrate andasse esente da critiche in quanto conforme alle condizioni del
bando.
Con giudizio di egual data, il Governo ha parimenti respinto
l'impugnativa inoltrata da __________ contro l'ordine di cessazione
dell'attività.
G. Con atti separati il
soccombente è nuovamente insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Con il ricorso inoltrato contro il primo dei due giudizi di cui si è detto
sopra l'insorgente si limita a chiedere l'accoglimento dell'impugnativa.
Secondo l'insorgente la decisione con cui il municipio di
Muralto ha assegnato le nuove concessioni sarebbe viziata, poiché l'autorità
comunale non avrebbe tenuto conto dei trascorsi penali della concorrente
__________ ed avrebbe a torto considerato due concorrenti come taxisti già
posti al beneficio di una concessione. Il giudizio con cui il Consiglio di
Stato ha confermato siffatta risoluzione sarebbe lesivo del diritto, poiché si
fonderebbe su un accertamento carente di fatti rilevanti e conterebbe apprezzamenti
giuridici erronei di fatti importanti.
Con il secondo gravame, il ricorrente postula invece l'annullamento
dell'ordine di cessazione dell'attività di tassametrista e del giudizio
governativo che conferma tale provvedimento.
Gli argomenti che sviluppa al riguardo semmai ripresi nei
considerandi di diritto.
H. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai tassametristi vincitori
del concorso, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente. L'autorità
comunale sottolinea in particolare i problemi causati dall'indisciplina del
ricorrente nell'ambito del servizio taxi sulla piazza di __________.
Considerato, in
diritto
- I ricorsi sono ricevibili
in ordine.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva del ricorrente e la tempestività delle impugnative sono infatti
incontestabilmente date dagli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm.
- Le impugnative possono
essere evase con un unico giudizio sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm). I documenti che l'insorgente richiama dall'Ufficio del lavoro
non appaiono necessari ai fini del giudizio. Determinanti sono infatti gli atti
inoltrati dai concorrenti nel pubblico concorso.
Palesemente infondate sono quindi le censure che l'insorgente
muove nei confronti del Consiglio di Stato in relazione alla completezza degli
accertamenti esperiti.
- Concorso
3.1. Giustamente l'insorgente non ripropone in questa sede le
contestazioni sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla
libertà di commercio e di industria, al principio della buona fede ed al
divieto di discriminazione.
Le pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate a tal
proposito dal Consiglio di Stato non prestano invero il fianco a critiche, né
per quel che attiene alle disposizioni del regolamento comunale sul servizio
taxi, né per quanto concerne la limitazione del numero di concessioni, né per
quel che riguarda il rinnovo della concessione disdetta per motivi dedotti dal
principio della buona fede.
3.2. Oggetto di contestazione in questa sede è soltanto la
valutazione operata dal municipio di __________ sulle candidature inoltrate dai
partecipanti al concorso indetto per l'assegnazione delle concessioni per il
servizio taxi sul territorio comunale. Controversa, in particolare, è la
valutazione della candidatura inoltrata dalla concorrente __________.
Orbene, a tal riguardo, va rilevato che le due condanne a
pene pecuniarie di modesta entità (fr. 150.- e fr. 200.-) figuranti sul casellario
penale della concorrente __________ non sono tali da far apparire insostenibile
la valutazione positiva operata dall'autorità comunale sulla candidatura
inoltrata da questa concorrente.
A queste condanne si contrappongono infatti lunghi anni di servizio
ineccepibile svolto dalla concorrente sulla piazza di __________. Il bando di
concorso non esigeva peraltro che il concorrente fosse incensurato. Richiedeva
soltanto la produzione del casellario giudiziario.
Diversa è invece la situazione del ricorrente che ha spesso
dato adito a reclami degli altri tassametristi concessionati per violazione dei
turni di servizio.
Inaccoglibili sono pure le censure che il ricorrente solleva
nei confronti dei concorrenti __________ ed __________. Il fatto che prima del
1995 beneficiassero soltanto di una concessione provvisoria non permette di
rimproverare all'autorità comunale di aver esercitato in modo scorretto, lesivo
dei principi generali del diritto amministrativo, il margine d'apprezzamento
che il bando di concorso le riservava.
3.3. Così stando le cose, il ricorso inoltrato contro la
decisione con cui il municipio di __________ ha distribuito le concessioni per
il servizio taxi va quindi senz'altro respinto.
- Ordine di cessare
l'attività
Palesemente infondata è l'impugnativa inoltrata contro
l'ordine di cessare l'attività di tassametrista.
Considerato che il ricorrente non era più al beneficio della
necessaria concessione, l'ordine era perfettamente giustificato. L'effetto
sospensivo esplicato dal ricorso inoltrato con la decisione 28/30 marzo 1995
del municipio di __________ a lui sfavorevole non gli permetteva di esercitare
l'attività di taxista. L'effetto sospensivo del ricorso si limita a paralizzare
l'esecuzione delle decisioni. Le decisioni di rifiuto di un permesso non devono
d'altro canto essere eseguite. Nella misura in cui il ricorso era riferito al
diniego dell'autorizzazione, l'effetto sospensivo non era quindi atto ad esplicare
conseguenze di sorta.
Ferme queste premesse, anche il secondo ricorso va quindi respinto.
- Le spese e la tassa di
giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 107, 108, 208 LOC; 1 seg. regolamento servizio taxi di __________; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 900.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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