AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.134
Data decisione, Autorità:
28.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00134
DP 125/96
leo
Lugano
28 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 giugno 1996 di
__________ tutti rappr. da: dott. iur. __________
contro
la
decisione 22 maggio 1996 del Consiglio di Stato (n. 2571) che annulla la licenza
edilizia 23 gennaio 1996 rilasciata dal municipio di ____________________ ai
ricorrenti per la costruzione di uno stabile di appartamenti sulla part. n.
__________ RT;
viste le risposte:
-
18 giugno 1996 di __________;
-
18 giugno 1996 del Consiglio di
Stato;
-
14 agosto 1996 del municipio di
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti sono comproprietari di un terreno in leggero pendio (part. n.
__________ e __________ RT), situato a __________, in prossimità dell'ex
__________, nel comparto A della zona di protezione monumentale (ZPM).
Il 23 ottobre 1992 hanno ottenuto
il permesso di costruirvi uno stabile d'appartamenti. L'edificio, a forma di
parallelepipedo orientato da monte verso valle, era costituito da sette moduli
disposti in contiguità su uno stesso piano. La facciata verso valle (E)
presentava un'altezza di m 8,50 rispetto al terreno sistemato. Identica altezza
era prevista per le facciate laterali (N e S), che si incuneavano
progressivamente nel terreno, reso piano mediante escavazione del pendio. A
monte dell'edificio, a confine con una strada comunale, era inoltre previsto un
corpo parzialmente interrato, nel quale erano sistemati locali di servizio.
Prima della scadenza, il permesso
è stato rinnovato per altri due anni con risoluzione municipale 2 novembre
1993.
B. Il
14 luglio 1995 i ricorrenti hanno inoltrato al municipio di __________ una
nuova domanda, che, pur riprendendo l'impostazione del progetto precedente,
apportava significative modifiche alla costruzione inizialmente prevista. Oltre
a sovvertire l'espressione architettonica delle facciate principali, il nuovo
progetto prevedeva in particolare di aumentare di 30 cm l'altezza dello stabile
(da 8,50 a 8,80) e di m 1,50 quella del torrino dell'ascensore previsto a
monte, quale corpo a sé stante parzialmente staccato dal resto dell'edificio.
Alla domanda si è opposto
__________, proprietario di un fondo (part. n. __________ RT), situato
sull'altro lato della strada comunale che scende lungo il confine N del terreno
dei ricorrenti. L'opponente contestava in particolare l'altezza dell'edificio,
superiore, a suo avviso, a quella massima di 7 m, prescritta dall'art. 11 NAPR.
Raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale e quello della commissione di esperti incaricata di
preavvisare le domande di costruzione, il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l'opposizione del vicino qui resistente.
C. Con
giudizio 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrato dall'opponente.
Dopo aver rilevato che la
precedente licenza non impediva all'insorgente di contestare il nuovo permesso,
il Governo ha in sostanza ritenuto che la costruzione in esame non potesse beneficiare
dell'abbuono di m 1,50 concesso dall'art. 11 NAPR sull'altezza massima (m 7)
prevista per il comparto A della zona di protezione monumentale. Questo
abbuono, stando al Consiglio di Stato, potrebbe infatti essere concesso
soltanto per formare uno zoccolo destinato a migliorare la disposizione della
costruzione. Ipotesi, questa, che in concreto non sarebbe data, poiché la costruzione
avversata non è dotata di alcun particolare basamento. Manifestamente contraria
ai limiti di zona è stata pure ritenuta l'altezza di 10 m prevista per il
torrino del lift.
D. Contro
il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della licenza accordata loro dal municipio.
Contestata la legittimazione
attiva dell'opponente, gli insorgenti rilevano che il supplemento d'altezza è
stato concesso in considerazione della particolare configurazione del pendio
allo scopo precipuo di permettere un miglior inserimento dello stabile nel
delicato contesto urbanistico in cui è previsto. A loro avviso, per realizzare
una costruzione alta 7 m senza zoccolo occorrerebbe suddividere l'edificio in
due blocchi di differente altezza: soluzione, questa, che la commissione d'esperti
ha scartato siccome insoddisfacente dal profilo delle esigenze di protezione
del monumento. La concessione del supplemento di altezza previsto dagli art. 17
ed 11 cpv. 1 NAPR si imporrebbe quindi come una necessità inderogabile.
Irrilevante sarebbe l'utilizzazione dello spazio ricavato all'interno dello
"zoccolo".
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
l'opponente __________, che, rivendicata la qualità per agire in giudizio,
contesta succintamente le tesi dei ricorrenti.
Il municipio di __________
condivide invece l'impugnativa con argomenti che verranno semmai ripresi più
avanti.
Considerato, in
diritto
- Il
ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività dell'impugnativa sono invero incontestabili.
-
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). Data la natura delle questioni da risolvere, le prove chieste dai
ricorrenti, in particolare il sopralluogo, non appaiono in effetti atte a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti. La
situazione dei luoghi è peraltro nota a questo tribunale.
-
Infondata
è l'eccezione che i ricorrenti sollevano, soltanto in questa sede, in relazione
alla legittimazione attiva del vicino opponente davanti alla precedente istanza.
In quanto proprietario di un fondo
situato ad una decina di metri dalla facciata N dello stabile in esame, alta 8
m e lunga più di 50, l'opponente appartiene senz'altro a limitata e qualificata
cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello in cui
versano gli altri membri della collettività. Per questa stessa situazione il
vicino qui resistente appare d'altro canto portatore di un interesse personale,
attuale e concreto a contestare un'opera suscettibile di pregiudicare il libero
godimento del suo fondo, limitando la vista verso S e verso il sottostante monumento
protetto. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto a
__________ la qualità per agire in giudizio.
-
I
ricorrenti non deducono alcunché in loro favore dal precedente permesso. In
particolare, non si prevalgono della licenza ottenuta nel 1992 per negare al
vicino qui resistente il diritto di sollevare contestazioni che aveva omesso di
sollevare in occasione del rilascio della prima licenza. Non mette quindi conto
di indagare ulteriormente per stabilire se ed eventualmente sino a che punto la
domanda in esame possa essere considerata alla stregua di una variante.
-
Giusta
l'art. 40 LE, l'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato sino al
filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Ciò vale anche nel
caso in cui il terreno è sistemato mediante escavazione del pendio (STA
20.12.1984 in re __________). Determinante non è infatti la quota assoluta, bensì
l'ingombro verticale effettivo degli edifici.
In concreto, è pacifico che la
costruzione avversata, stando ai piani annessi alla domanda di costruzione, si
innalza sino ad un'altezza massima di m 8,80 dal terreno sistemato mediante escavazione
del pendio prospiciente le facciate laterali.
- 6.1.
Giusta l'art. 17 cpv. 1 NAPR di __________, applicabile alla zona di protezione
monumentale (comparto A) ove è situato il fondo dei ricorrenti, "l'altezza
massima degli edifici è di 7,00 m, compreso il parapetto di cui all'art. 11
cpv. 2": Può comunque "essere concessa la formazione dello zoccolo
come all'art. 11 cpv. 1 NAPR".
In base a quest'ultima
disposizione, "ove non sia diversamente stabilito da prescrizioni
particolari, l'altezza massima delle nuove costruzioni è di m 9.00; può
inoltre essere concessa la formazione di uno zoccolo di m 1.50 al fine di una
migliore disposizione delle costruzioni".
L'apposito commento annesso alle
NAPR non illustra i motivi che giustificano questa facilitazione. E' comunque
evidente l'analogia che intercorre fra questa norma e l'art. 41 LE; norma che
permette di sistemare il terreno mediante la formazione di terrapieni alti sino
a m 1,50 non computabili sull'altezza degli edifici sovrastanti.
Scostandosi dal tenore letterale
dell'art. 11 cpv. 1 NAPR, che subordina la concessione dell'abbuono di altezza
alla formazione di uno zoccolo, la commissione d'esperti incaricata di esaminare
e preavvisare le domande di costruzione, ha ritenuto che la particolare
configurazione del fondo e le esigenze di protezione del vicino monumento
imponessero di accordare il supplemento d'altezza in questione. Il preavviso è
stato fatto proprio dal municipio.
Dissentendo da questa
interpretazione della norma, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che
l'abbuono in altezza potesse essere accordato soltanto in caso di realizzazione
effettiva di uno "zoccolo", ovvero di un elemento facente funzione di
basamento. Non essendo previsto alcuno zoccolo, ha quindi dedotto che la costruzione
non potesse beneficiare dell'agevolazione.
La tesi del Consiglio di Stato
merita di essere condivisa.
L'art. 11 cpv. 1 NAPR non si
limita infatti a prevedere la possibilità di concedere un supplemento d'altezza
destinato a migliorare la "disposizione delle costruzioni", ma
subordina la concessione di questa facilitazione alla formazione di uno
"zoccolo", ossia di un elemento architettonico distinto dal profilo
strutturale dal resto della costruzione e destinato a fungere da basamento
dell'edificio sovrastante. Scopo della norma, stando al suo tenore letterale,
non è soltanto quello di permettere ed incentivare un miglior inserimento delle
costruzioni nel terreno mediante la concessione di un abbuono in altezza, ma è
anche quello di imporre una determinata configurazione agli edifici posti al
beneficio di questa facilitazione, attraverso una loro articolazione in due
parti distinte, una delle quali, quella più bassa, alta sino a m 1,50, destinata
a fungere da basamento (zoccolo) dell'edificio vero e proprio.
Pur tenendo conto della latitudine
di giudizio che dev'essere lasciata al municipio nell'interpretazione di norme
del diritto comunale autonomo, non si può quindi ammettere che l'agevolazione
in altezza possa essere indiscriminatamente accordata già a partire dal momento
in cui è suscettibile di migliorare l'inserimento dell'edificio nel terreno e
nell'ambiente circostante. Occorre anche che venga formato uno "zoccolo",
ossia un basamento distinto, almeno esteriormente, dal resto della costruzione,
qualunque sia la sua utilizzazione interna.
6.2. Nel caso concreto, il
municipio ha ritenuto che la particolare configurazione del terreno dei
ricorrenti e le esigenze di protezione del monumento giustificassero la
concessione dell'abbuono di m 1,50 previsto dall'art. 11 cpv. 1 NAPR
sull'altezza massima di 7 m prescritta dall'art. 17 NAPR.
Da questo profilo, la tesi
dell'autorità comunale merita di essere condivisa.
Grazie a questa facilitazione è
infatti possibile realizzare una costruzione strutturata in modo lineare e
uniforme anche dal profilo del suo sviluppo verticale, senza ridurre
eccessivamente le possibilità edificatorie del fondo dei ricorrenti, già
limitate da vincoli particolarmente onerosi. Rispondendo meglio alle esigenze
di protezione del vicino complesso monumentale, questa impostazione del
progetto è senz'altro preferibile alla realizzazione di un edificio a gradoni,
articolati sulla verticale del pendio.
La soluzione adottata dai
ricorrenti non può tuttavia essere avallata, poiché non prevede la formazione
di uno "zoccolo", ossia di un elemento architettonico a sé stante,
distinguibile - almeno dall'aspetto esterno - dal resto della costruzione e
destinato a fungere da basamento all'edificio vero e proprio. Le facciate dello
stabile in oggetto appoggiano infatti direttamente sul terreno, sviluppandosi
sulla verticale senza soluzioni di continuità.
Vero è che l'inserimento
dell'opera nel contesto edilizio circostante non verrebbe migliorato in misura
significativa dalla formazione di un basamento. Vero è pure che un simile
elemento appare del tutto insuscettibile di ridurre le già di per sé modiche
ripercussioni derivanti al fondo del resistente dagli ingombri verticali
dell'edificio così com'è concepito attualmente.
L'art. 11 cpv. 1 NAPR non permette
tuttavia di concedere l'abbuono prescindendo dalla formazione di uno
"zoccolo".
Non trattandosi di un difetto
facilmente emendabile mediante l'imposizione di clausole accessorie, la
decisione del Consiglio di Stato di annullare la licenza edilizia rilasciata
dal municipio di __________ sfugge quindi alle critiche dei ricorrenti.
Corrette, ancorché non
determinanti ai fini dell'annullamento della licenza edilizia, appaiono pure le
considerazioni svolte dalla precedente istanza in merito all'altezza del
torrino dell'ascensore. Questo manufatto, concepito come un corpo staccato dal
resto dell'edificio, innalzandosi a 10 m dal suolo sul lato S, supera in
effetti il limite d'altezza previsto dagli art. 11 e 17 NAPR per i corpi
tecnici. L'art. 11 cpv. 2 NAPR dispone invero che questi accessori possono
sporgere al pari dei parapetti sino a 2 m oltre i limiti d'altezza fissati
dalle NAPR. Dall'art. 17 NAPR si evince tuttavia che nel comparto A della ZPM
queste sporgenze non possono oltrepassare l'altezza massima fissata dalla norma
suddetta. Il torrino, posto sullo stesso piano dell'edificio principale non può
quindi oltrepassare il livello del tetto di quest'ultimo.
- Così
stando le cose, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia segue la
soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 40 LE; 11, 17 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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