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Numero d'incarto:
52.1996.136
Data decisione, Autorità:
24.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00136
DP 127/96
cm
Lugano
24 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici Berini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 7 giugno 1996 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 22 maggio 1996 (no. 2579) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dell'insorgente avverso la decisione 22 febbraio
1996 con cui il municipio di __________ ha respinto la notifica degli orari
di chiusura dell'esercizio pubblico inoltratagli dalla stessa ricorrente;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13 dicembre 1995 la
ricorrente , gerente del __________ a __________, ha
notificato al municipio i seguenti orari di apertura dell'esercizio pubblico:
-
domenica, martedì-giovedì dalle 10.30 alle 24.00,
-
venerdì e sabato dalle 10.30 alle 01.00,
-
lunedì chiuso per riposo settimanale;
che l'8 febbraio 1996 la ricorrente ha notificato
all'autorità comunale che il locale sarebbe stato aperto da martedì a sabato
dalle ore 10.30 alle ore 01.00, mentre nei giorni di domenica e lunedì sarebbe
rimasto chiuso;
che il municipio di __________, con decisione 22 febbraio
1996 ha respinto la nuova notifica, precisando che sarebbero pertanto rimasti
in vigore gli orari notificati in precedenza;
che con giudizio 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa inoltrata da __________ contro la predetta risoluzione
municipale, ritenendo che gli orari di apertura fissati dal municipio di
__________ mediante ordinanza del 6 dicembre 1995 tenessero adeguatamente conto
tanto degli interessi degli esercenti e degli avventori, quanto delle esigenze
di tutela della quiete pubblica;
che con contro la predetta risoluzione governativa la soccombente
è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone
l'annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
Considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali
e del Consiglio di Stato è dato soltanto nei casi previsti dalla legge: la
competenza di questo Tribunale è quindi stabilita secondo il cosiddetto sistema
enumerativo e non per clausola generale (cfr. art. 60 PAmm; DTF 9.10.68 in re
B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465).
che conformemente all'art. 208 LOC contro le decisioni degli
organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non
disponga altrimenti;
che in data 8 marzo 1996 é entrata in vigore la nuova Legge sugli
esercizi pubblici (LEsPub) del 21 dicembre 1994;
che per quanto attiene ai mezzi d'impugnazione l'art. 71
cpv.1 LEsPub dispone che contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento é
dato ricorso al Consiglio di Stato;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione
della LEsPub sono per principio definitive; sono ulteriormente deducibili
davanti al Tribunale cantonale amministrativo soltanto le decisioni governative
concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di
certificati di capacità e di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico (art.
71 cpv. 3 LesPub).
che, in concreto, la decisione impugnata, resa dal Consiglio
di Stato il 22 maggio 1996, ossia dopo l'entrata in vigore della
LEsPub 1994, ha per oggetto una risoluzione con cui il
municipio di __________ ha respinto la notifica degli orari di apertura inoltratagli
dalla ricorrente;
che il giudizio governativo censurato non concerne una decisione
di rilascio, rifiuto, sospensione o revoca di patenti, di certificati di
capacità o di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico;
che il giudizio impugnato è quindi definitivo (art. 71 cpv. 3
LEsPub);
che così stando le cose, l'impugnativa va respinta siccome
irricevibile;
che considerata l'erronea indicazione dei mezzi
d'impugnazione data dal Consiglio di Stato, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 48, 60 PAmm; 107, 208 LOC; 23 RALOC; 71 LesPub 1994;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tassa di
giustizia, né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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