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Numero d'incarto:
52.1996.158
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00158
DP 149/96
leo
Lugano
27 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 luglio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 26 giugno 1996 del Consiglio di Stato (n. 3218) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 2 aprile
1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la
costruzione di una casa d'abitazione bifamiliare in località __________
(part. n . __________ RFD);
viste le risposte:
-
12 luglio 1996 di __________;
-
16 luglio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
17 luglio 1996 del municipio di
__________;
-
19 agosto 1996 del Dipartimento del
territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6 giugno 1995 il municipio di __________ ha rilasciato
ai resistenti __________ e __________ __________ il permesso di costruire una
casa d'abitazione bifamiliare in località __________ (part. n. __________ RF),
a lato della strada cantonale (via __________); l'accesso era prospettato
attraverso una striscia di terreno (part. n. __________ RFD), in proprietà
coattiva dei fondi delle parti in lite;
con decisione 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato
la licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dal vicino
__________, che si era invano opposto al suo rilascio contestando l'adeguatezza
dell'accesso, semplicemente ipotizzato attraverso la predetta coattiva;
che con sentenza 27 novembre 1995 il Tribunale cantonale
amministrativo ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato
dall'opponente per i motivi addotti senza successo davanti alle precedenti
istanze; in sostanza, questo tribunale ha ritenuto che l'accesso non dovesse
essere soltanto ipotizzato, ma dovesse essere effettivamente previsto ed autorizzato;
che il 22 gennaio 1996 __________ e __________ hanno inoltrato
al municipio di __________ una nuova domanda di costruzione, che prevedeva di
formare un posteggio doppio a valle della prevista casa bifamiliare, con
accesso diretto su via __________
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, il 2 aprile 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l'opposizione del vicino __________, che contestava
nuovamente l'adeguatezza dell'accesso;
che con giudizio 26 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
dall'opponente; in sostanza, il Governo ha ritenuto che l'accesso dalla strada
cantonale fosse del tutto conforme al diritto applicabile;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa licenza;
che, rievocati i fatti, l'insorgente eccepisce una violazione
dell'art. 47 LStr; a suo avviso, l'accesso dal posteggio alla strada cantonale
comprometterebbe la sicurezza della circolazione: nelle circostanze concrete
andrebbe imposta la realizzazione dell'accesso attraverso la proprietà
coattiva;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal
municipio di __________ e dai resistenti __________, che contestano succintamente
le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE,
43 e 46 PAmm;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm): la situazione dei luoghi è nota a questo Tribunale
sin dalla precedente vertenza;
che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT il permesso di
costruzione può essere rilasciato soltanto se il fondo è adeguatamente urbanizzato:
in particolare, se dispone di un accesso sufficiente, ovvero commisurato alle
esigenze poste dalla prevista utilizzazione (art. 19 LPT);
che l'accesso è sufficiente quando è garantito in fatto e in
diritto, quando permette ai servizi pubblici di soccorso di raggiungere il
fondo, quando è compatibile con le condizioni di traffico delle strade di
collegamento e quando non pregiudica la sicurezza della circolazione (cfr. STA
27.11.1995 in re __________ e DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 N. 12 seg.);
che a norma dell'art. 47 LStr:
"La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è
compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico.
Se la formazione è possibile su diverse strade, l'accesso deve
di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore.
Due o più proprietari possono essere obbligati a formare
un accesso comune nell'interesse della sicurezza e della fluidità del traffico.
che nell'evenienza concreta, l'accesso del fondo dei
ricorrenti su via __________ costituisce senz'altro un accesso sufficiente ai
sensi delle disposizioni succitate; in effetti:
·
è realizzabile sia dal profilo tecnico, sia dal profilo
giuridico,
·
permette a chiunque, in particolare ai mezzi pubblici di soccorso,
di raggiungere il fondo e di accedere alla costruzione, distante appena una
decina di metri dal posteggio,
·
è compatibile con le condizioni di traffico di via __________,
una strada larga, non gravata da importanti flussi veicolari, perfettamente in
grado di sopportare i pochi movimenti di veicoli indotti dalla nuova
costruzione,
·
non compromette minimamente la sicurezza della circolazione: la
strada, larga e quasi rettilinea, permette di effettuare in tutta sicurezza le
manovre di entrata e di uscita dal posteggio;
che la valutazione dell'adeguatezza dell'accesso operata
dall'autorità regge perfettamente alle inconsistenti critiche dell'insorgente;
non procede, in particolare, da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento
che le succitate disposizioni conferiscono all'autorità decidente;
che non è peraltro dato di vedere il motivo per cui l'accesso
attraverso la strada coattiva - ipotizzata, ma lungi dall'essere realizzata -
offrirebbe maggiori garanzie dal profilo della sicurezza della circolazione e
della fluidità del traffico;
che la rinuncia dell'autorità cantonale a prevalersi della
facoltà concessale dall'art. 47 cpv. 3 LStr per obbligare le parti a realizzare
un acceso comune attraverso la coattiva non viola il diritto: l'interesse alla sicurezza
della circolazione ed alla fluidità del traffico nelle circostanze concrete non
è tale da imporre, per il momento almeno, una simile soluzione;
che anche da questo profilo non si può rimproverare
all'autorità cantonale di aver esercitato scorrettamente il potere discrezionale
riservatole dalla norma in questione; la valutazione operata appare
perfettamente sostenibile;
che, dato che l'autorizzazione d'accesso non è irrevocabile,
questa soluzione potrà comunque sempre ancora essere eventualmente imposta in
futuro, qualora le circostanze che attualmente giustificano il provvedimento
dovessero modificarsi al punto tale da esigere la realizzazione di un accesso
collettivo attraverso la proprietà in coattiva;
che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato,
va senz'altro respinto;
visti
gli art. 19, 22 LPT; 47 LStr; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente che rifonderà fr. 900.-- alla controparte a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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