AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.170
Data decisione, Autorità:
08.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00170
Lugano
8 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 agosto 1996 di
__________,
contro
la
decisione 22 luglio 1996 del Consiglio di Stato (n. 3782) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 novembre
1995 con cui l'assemblea comunale di __________ ha stanziato un credito di
fr. 455'000.-- per la costruzione di una nuova strada in zona __________
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con messaggio dell'11
ottobre 1995, il municipio di __________ ha chiesto all'assemblea comunale di
stanziare un credito di fr. 455'000.-- per la costruzione di una strada di
servizio prevista dal vigente PR in località __________.
Stando al progetto annesso al messaggio in questione, l'opera
viaria è lunga 270 m e larga da 3 a 4 m. La sua realizzazione implica
l'espropriazione di una superficie di 1703 mq di terreno, 560 dei quali
edificabili (zona R2), 219 formanti una strada privata, 247 appartenenti alla
zona agricola ed i rimanenti 677 di natura boschiva.
Nel preventivo allestito in base al progetto figura una spesa
di fr. 60'000.- per le espropriazioni. L'indennità per il terreno edificabile è
stata valutata 80.- fr./mq. Il messaggio in oggetto prospetta comunque lo
stanziamento di un credito suppletorio nel caso in cui tale importo si riveli
insufficiente.
La maggioranza della commissione della gestione ha raccomandato
l'accettazione del messaggio. La minoranza ha invece sollecitato l'assemblea a
rinviarlo al municipio, affinché prendesse contatto i proprietari dei fondi
toccati dall'intervento per "trovare una soluzione più conveniente per la
comunità": in pratica, per concordare indennità inferiori agli 80.- fr./mq
preventivati per l'espropriazione di terreno edificabile.
B. In sede di assemblea, il
ricorrente __________, direttamente toccato dalle espropriazioni, ha
recisamente contestato la necessità dell'opera e l'adeguatezza della spesa
preventivata. Nel suo intervento ha in particolare sottolineato la manifesta insufficienza
dell'indennità prevista per l'acquisizione dei terreni edificabili. A suo avviso,
per questi terreni si sarebbe dovuto prevedere un'indennità di almeno 200.-
fr./mq.
Posta in votazione, la proposta del municipio è stata
approvata con 29 voti favorevoli, 11 contrari e 6 astenuti.
Contro la predetta risoluzione assembleare, __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse annullata per manifesta
inattendibilità del preventivo su cui si fonda il credito stanziato.
C. Con risoluzione 22 luglio
1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Illustrati i principi che reggono la materia del contendere,
il Governo ha in sostanza ritenuto che la spesa prevista per le espropriazioni
non fosse talmente bassa da giustificare un annullamento della decisione
impugnata per manifesta inattendibilità del preventivo su cui si fonda.
L'assemblea comunale sarebbe peraltro stata compiutamente informata
sull'eventualità di dover stanziare un credito suppletorio. Avrebbe quindi
deciso con piena cognizione di causa.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
deliberazione assembleare.
L'insorgente ricorda anzitutto che pochi mesi prima della
presentazione del messaggio in discussione, il sindaco ed un altro municipale,
sentiti come testi in una causa civile, avevano prospettato una spesa di fr. 650'000.--
per la costruzione della strada, valutando a 200.- fr./mq l'indennità per
espropriazione del terreno edificabile. Rileva poi che l'ufficio cantonale di
stima, interpellato dal Consiglio di Stato, ha attribuito ai terreni
edificabili della zona R2 un valore di 250.- fr./mq. Ne deduce che il
preventivo sottoposto all'assemblea comunale sarebbe del tutto inattendibile.
Troppo rilevante sarebbe la discrepanza tra l'indennità preventivata per
l'espropriazione dei terreni edificabili (80.- fr./mq) ed il valore effettivo
dei fondi. Fondata sarebbe quindi la censura d'arbitrio sollevata senza
successo in prima istanza.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che sollecitano la conferma
delle decisioni impugnate senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività del gravame sono incontestabilmente date (art. 208 LOC).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle censure sollevate, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 13 cpv. 1
lett. g LOC, l'assemblea comunale decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla
base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari e
se del caso autorizza la contrazione dei relativi prestiti stabilendo i
relativi piani di rimborso.
Esigendo che la decisione si fondi su progetti e preventivi
definitivi, la norma si ripropone di mettere il legislativo comunale nella
condizione di esercitare compiutamente le sue competenze in tema di decisioni
riguardanti la realizzazione di opere pubbliche. Si tratta, in sostanza, di
evitare che una progettazione carente costringa successivamente il legislativo
a stanziare crediti suppletori per spese non previste, ancorché prevedibili
(STA 6.10.1988 in re __________; 28.6.1989 in re __________, 21.12.92 in re __________,
26.2.1996 in re __________).
Per progetto definitivo si deve essenzialmente intendere un
progetto elaborato anche nei particolari, pronto per essere realizzato dopo
l'allestimento dei capitolati necessari. Definitivo è quindi un progetto che ha
già superato lo stadio del semplice progetto di massima. Non occorre che abbia
già raggiunto quel grado di affinamento e di maturazione, che caratterizza i
progetti esecutivi. Deve tuttavia essere tale da permettere al legislativo
comunale di potersi determinare con sufficiente cognizione di causa in merito
alla realizzazione di una determinata opera pubblica.
Analogamente, per preventivo definitivo occorre intendere una
previsione dettagliata e verosimile dell'investimento necessario, allestita in
base ad un'analisi particolareggiata dei costi delle singole componenti
dell'opera. Il preventivo definitivo deve quindi elencare in dettaglio i lavori
previsti, suddividendoli in singoli capitoli, corrispondenti alle diverse fasi
dell'intervento.
L'autorità di ricorso chiamata a verificare se una decisione
del legislativo comunale relativa all'esecuzione di un'opera pubblica si fondi
su progetti e preventivi definitivi deve di principio limitarsi ad accertare
che tali atti siano allestiti in modo tale da permettere all'organo deliberante
di valutare con sufficiente cognizione di causa la portata dell'impegno assunto
e di ridurre entro termini ragionevoli il margine d'incertezza sui costi
globali dell'intervento. Essa deve quindi limitarsi ad escludere che la
realizzazione dell'opera pubblica sia stata decisa sulla base di informazioni
palesemente carenti, suscettibili di viziare la risoluzione adottata. Il
sindacato di legittimità che l'autorità di ricorso è chiamata ad esprimere in
merito alla confacenza del progetto ed al grado di attendibilità del preventivo
deve comunque rispettare quella latitudine di giudizio che la legge riserva al
legislativo comunale ed alle sue istanze di preavviso in ordine alla
valutazione della sufficienza e della correttezza degli atti su cui fonda le
proprie determinazioni.
- Nel caso in esame, il
ricorrente contesta unicamente l'attendibilità del preventivo che il municipio
di __________ ha sottoposto all'assemblea comunale per sollecitare lo
stanziamento del credito necessario alla realizzazione della strada di servizio
__________: un'opera viaria, che - sia detto per inciso - il comune è comunque
tenuto a realizzare in ossequio all'obbligo di urbanizzare tempestivamente i
terreni edificabili sancito dall'art. 19 cpv. 2 LPT. Il grado di definizione
del progetto non è oggetto di contestazione.
Controversa, in particolare, è l'attendibilità della voce di
spesa preventivata per acquisire in via espropriativa i terreni necessari alla
realizzazione dell'opera. Secondo il ricorrente, l'indennità di 80.- fr./mq
prevista per i terreni edificabili sarebbe eccessivamente bassa. Lo
confermerebbero gli accertamenti dell'ufficio cantonale di stima, promossi dal
Consiglio di Stato e concludenti per un valore di 250.- fr./mq. Lo stesso
municipio ne sarebbe consapevole, avendo il sindaco valutato davanti al giudice
civile i terreni edificabili a 200.- fr./mq. Lo proverebbe infine lo stesso
messaggio prospettando l'eventualità di dover stanziare un credito suppletorio
per coprire i costi delle espropriazioni.
La decisione dell'assemblea sarebbe pertanto da annullare siccome
fondata su un preventivo inattendibile e quindi non conforme alle esigenze
poste dall'art. 13 lett. g LOC.
Orbene, è innegabile che l'indennità preventivata per
l'espropriazione dei terreni edificabili si situi di gran lunga al di sotto del
presumibile valore dei fondi. Pur ammettendo che per evitare pretese eccessive
degli espropriati, il municipio debba far uso di particolare prudenza
nell'indicare a preventivo le indennità previste per le espropriazioni, nelle
circostanze concrete, l'indennità di 80.- fr./mq preventivata dall'autorità
comunale appare assai poco realistica. Del tutto inconsistenti sono le
spiegazioni addotte dal municipio con il messaggio per giustificare l'esiguità
della somma di fr. 60'000.- preventivata per le espropriazioni. Le promesse di
cessione gratuita del terreno formulate dall'uno o dall'altro dei proprietari
colpiti dall'espropriazione, quand'anche fossero documentabili, non
giustificherebbero comunque l'indennità metrica preventivata. Ben più
attendibile, nelle circostanze concrete, appare l'indennità di 200.- fr. /mq
rivendicata dal ricorrente in sede di assemblea.
La sottovalutazione dell'indennità preventivata per
l'espropriazione delle superfici edificabili, oltre ad essere evidente (80.-
fr./mq, invece di 200 .- fr./mq), incide in misura notevole sulla fedefacenza
del preventivo generale. Considerate le superfici edificabili da espropriare
(560 mq di terreno inedificato e 219 mq di strada privata), essa comporta
infatti una sottovalutazione dei costi dell'opera dell'ordine di un centinaio
di migliaia di franchi. Importo, questo, che, rapportato alla spesa complessiva
preventivata (fr. 455'000.-), corrisponde ad un sorpasso di oltre il 20% e
permette di ritenere che il preventivo sottoposto all'assemblea di __________
non risponde ai requisiti di precisione e di attendibilità posti dall'art. 13
lett. g LOC.
A torto reputa il Consiglio di Stato che il difetto sia
comunque sanato dalla prospettiva di un credito suppletorio formulata dal
municipio già in sede di messaggio. Il fatto che l'assemblea abbia preso
coscienza di questa eventualità, tutt'altro che remota, non rende attendibile
il preventivo su cui ha deliberato. La norma in questione esige d'altro canto
che il legislativo comunale decida di realizzare un'opera pubblica fondandosi
su preventivi definitivi, ovvero su previsioni di spesa precise e realistiche,
che escludano per quanto possibile lo stanziamento di crediti suppletori. Non ammette
quindi che si decida di realizzare un'opera pubblica sulla base di preventivi
palesemente inattendibili con la riserva implicita od esplicita di stanziare in
un secondo tempo i crediti suppletori necessari per coprire spese non previste,
ancorchè prevedibili.
Nella misura in cui ravvisa nell'inattendibilità del
preventivo sottoposto all'assemblea una disattenzione dell'art. 13 lett. g LOC,
il ricorso va quindi accolto.
- Abbondanzialmente, va pure
rilevato che la decisione assembleare censurata viola la norma succitata anche
nella misura in cui omette di definire il piano di rimborso del prestito di fr.
455'000.- che il municipio è stato autorizzato a contrarre per il finanziamento
dell'opera.
L'art. 13 lett. g LOC stabilisce infatti che il legislativo
comunale decide l'esecuzione delle opere pubbliche, autorizzando, se del caso,
la contrazione di prestiti "e i relativi piani di rimborso".
Condizione, quest'ultima, che in concreto non stata rispettata.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto, annullando, siccome lesive diritto, tanto la
decisione assembleare impugnata, quanto la decisione governativa che la
conferma.
Dato che l'opera viaria deve comunque essere realizzata in ossequio
all'obbligo di urbanizzare tempestivamente i fondi edificabili sancito
dall'art. 19 LPT, gli atti vanno retrocessi al municipio, affinchè sottoponga
nuovamente all'assemblea comunale il messaggio in oggetto, debitamente emendato
dai difetti riscontrati.
Nell'ambito della nuova deliberazione che il legislativo
comunale sarà chiamato a rendere, il ricorrente avrà cura di astenersi dalla
discussione e dal voto conformemente a quanto prescrive l'art. 32 LOC.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13 lett. g, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. sono annullate:
1.1.1. la decisione 20 novembre 1995 con cui l'assemblea
comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 455'000.- per la
costruzione della strada __________ 1.1.2. la decisione 22 luglio 1996 (n.
3782) del Consiglio di Stato.
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinchè proceda
come al considerando n. 5.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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