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Numero d'incarto:
52.1996.180
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00180
Lugano
23 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 agosto 1996 di
__________ patr. da: avv. ____________________
contro
la
decisione 26 giugno 1996, no. 3226, del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
4 novembre 1993 del Dipartimento delle opere sociali in tema di onorari del
medico delegato per il controllo dell'abitabilità di edifici;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Sino alla fine di luglio di
quest'anno, il ricorrente, dott. , era il medico delegato e
scolastico del circondario __________ () con studio a __________.
In questa veste eseguiva visite di controllo per la
dichiarazione di abitabilità o inabitabilità di case o locali.
A più riprese, gli onorari esposti ai privati per queste
prestazioni hanno dato luogo a contestazioni. Controverse erano in particolare
la valutazione in punti delle singole prestazioni e l'indennità chilometrica
unitaria applicata per determinare le spese di trasferta.
B. Con risoluzione 30 settembre
1993 la Sezione sanitaria (SSan) del Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha
comunicato al ricorrente che per i controlli dell'abitabilità di edifici
avrebbe potuto esporre un onorario variante da fr. 50.-- a 200.-- a seconda dell'importanza
dello stabile. Le spese di trasferta andavano invece determinate in base al
decreto esecutivo che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di
servizio dei dipendenti dello Stato (in seguito: DEIVS; cfr. RL 2.5.4.4.1, art.
11: 48.-- cts. al km).
Con decisione 4 novembre 1993, sprovvista
dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, il DOS ha confermato il
provvedimento della SSan, respingendo un reclamo contro di esso inoltrato dal
dott. __________.
C. Oltre due anni più tardi, il
14 marzo 1996, il dott. __________ ha impugnato la predetta decisione
del DOS davanti al Consiglio di Stato, contestando le indicazioni ivi contenute
in merito alla determinazione degli onorari dovuti dai privati per il controllo
dell'abitabilità delle costruzioni.
Con giudizio 26 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha
dichiarato il ricorso irricevibile siccome tardivo. Il Governo si è limitato a
ricordare che le decisioni sprovviste dell'indicazione dei mezzi e dei termini
di ricorso possono comunque essere impugnate soltanto entro limiti di tempo
ragionevoli. Limiti che in concreto sarebbero stati ampiamente disattesi.
D. Contro questo giudizio il
dott. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente rivendica in sostanza il diritto di determinare
l'onorario per le visite di controllo dell'abitabilità in base al proprio prudente
giudizio, in particolare in base al tempo impiegato. Contrariamente a quanto
assume l'autorità cantonale la semplice volumetria dell'edificio non sarebbe
determinante.
Le spese di trasferta andrebbero invece calcolate in base
alla tariffa cantonale per le casse malati.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal Dipartimento delle opere sociali.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Notoriamente, la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data secondo il sistema
enumerativo e non per clausola generale. Il ricorso a questo tribunale è quindi
dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm).
1.2. In concreto, nessuna disposizione di legge prevede la possibilità
di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni con cui
il Consiglio di Stato statuisce su ricorsi proposti contro risoluzioni del
Dipartimento delle opere sociali aventi per oggetto la tariffa dei medici
delegati. Nè la legge sanitaria, nè il decreto esecutivo concernente le tasse
per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla LSan (RL
6.1.1.2.) prevedono tale eventualità. L'art. 15 del regolamento sui medici
delegati e scolastici del 16 gennaio 1991 (in seguito: RMDS, RL 6.1.2.2.), dal
canto suo, prevede soltanto la possibilità di adire il Consiglio di Stato.
Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza
del Tribunale cantonale amministrativo;
- Anche se fosse ricevibile,
il ricorso andrebbe comunque respinto nel merito, poichè la decisione del
Consiglio di Stato di considerare tardiva l'impugnativa inoltratagli a distanza
di due anni dalla notifica della risoluzione dipartimentale censurata, regge
perfettamente alla critica. L'atto amministrativo munito di un'indicazione
insufficiente dei mezzi e dei termini di ricorso può in effetti essere
impugnato soltanto entro limiti di tempo ragionevoli. Limiti che in concreto il
ricorrente ha lasciato abbondantemente trascorrere, omettendo di informarsi
tempestivamente sulle possibilità di contestare la decisione del DOS da cui
dissentiva
(Scolari, Diritto amministrativo, vol. I n. 170 e rimandi).
- Resterebbe da esaminare se
l'atto inoltrato dal dott. __________ non sia proponibile alla stregua di una
petizione fondata sugli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm, in considerazione della
pubblica funzione che questi esercitava come medico delegato.
La questione può tuttavia restare aperta, poichè, anche ammettendo
questa possibilità, la petizione, volta a conseguire un semplice accertamento sui
criteri di applicazione della tariffa prevista dall'art. 11 lett. d RMDS,
andrebbe comunque respinta in ordine per insufficienza dell'interesse vantato
dall'attore.
Oggetto del contendere non sono invero singoli casi di applicazione
della tariffa. L'interesse di cui il dott. __________ è portatore è quindi di
natura generica. In quanto volto a chiarire situazioni giuridiche astratte, non
basta per principio per fondare un'azione di accertamento (cfr. Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 36 B III a). Tanto meno ora
che l'attore non è più medico delegato e scolastico.
- La tassa di giustizia segue
la soccombenza
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 28, 60, 61, 71 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
L'atto inoltrato dal dott.
__________ è irricevibile.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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