AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.114
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00114
Lugano
11 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 maggio 1997 di
contro
la
risoluzione 23 aprile 1997 (n. 1977) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame 3 marzo 1997 dell'insorgente in merito alla vendita di mq
85 di terreno di proprietà del patriziato di __________ ubicato in località
__________ a __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con deliberazione 21 febbraio 1997 l'assemblea parziale
di __________ ha risolto di vendere una porzione di mq 85 di terreno di
proprietà del patriziato, ubicato in località __________, a __________ per il
prezzo di fr. 40.--/mq;
che, con ricorso 3 marzo 1997, __________ é insorta innanzi
al Consiglio di Stato "contro la procedura irregolare e la differenza
di trattamento dei membri del patriziato";
che, in quella memoria, dopo aver evidenziato come una sua
analoga richiesta di cessione di terreno, precedente a quella formulata da
__________, fosse ancora pendente innanzi all'ufficio patriziale e come il
cittadino patrizio __________ aveva proposto il rinvio della trattanda,
successivamente accettata dall'assemblea senza che la proposta di rinvio fosse
ritirata o messa ai voti, l'insorgente ha formalmente concluso come segue
l'atto ricorsuale:
"Non sono contraria alla decisione presa dall'onoranda
assemblea di vendere il terreno di cui alla trattanda no. 7, ma chiedo che
l'amministrazione patriziale sospenda la procedura per l'allestimento degli
atti inerenti alla vendita fintanto che la sottoscritta non sarà in possesso
della documentazione atta a permettermi di iscrivere a registro fondiario la
cantina di mia proprietà situata sul territorio patriziale regione __________,
vicino al mappale no. __________."
che con risoluzione 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha
disatteso il ricorso: dopo aver confermato la validità della deliberazione
assembleare (prima della votazione il presidente dell'assemblea aveva chiesto
se vi fossero delle altre proposte: __________ non ha ribadito la sua proposta
di rinvio ed ha anzi votato a favore della cessione), il Governo ha respinto -
per quanto ricevibile - la richiesta di sospensione del perfezionamento della cessione
(quest'ultima non poteva essere paragonata a quella sollecitata dalla
ricorrente, per la quale l'ufficio patriziale aveva frattanto licenziato un
messaggio chiedente all'assemblea l'autorizzazione alla vendita del terreno in
suo favore);
che con impugnativa 12 maggio 1997 __________ é insorta davanti
a questo Tribunale contro il giudizio governativo chiedendo il suo annullamento
oltre che quello della deliberazione assembleare 21 febbraio 1997, sviluppando
le censure già sostenute innanzi all'istanza ricorsuale inferiore;
che l'anzidetta memoria esordiva come segue:
"Premetto che il ricorso che ho inoltrato al Servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato, l'ho effettuato per richiamare l'Amministrazione
patriziale al rispetto dell'art. 4 della Costituzione Federale nelle procedure
adottate dall'amministrazione nella vendita di terreno patriziale. Tutte le
richieste hanno il diritto, in un tempo ragionevole, di essere proposte
all'assemblea con un messaggio favorevole o negativo; importante è un trattamento
di uguaglianza."
che l'ufficio patriziale ha sollecitato la reiezione del
gravame;
Considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 146 LOP), il
ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente
certa (art. 147 LOP);
che nella procedura di ricorso al Tribunale amministrativo
non sono ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm);
che la ricorrente non ha domandato al Consiglio di Stato di annullare
la deliberazione assembleare 21 febbraio 1997: vi ha anzi espressamente
rinunciato, limitandosi a chiedere un differimento della sua esecuzione ad
opera dell'ufficio patriziale;
che pertanto la richiesta di annullamento della deliberazione
assembleare 21 febbraio 1997, formulata per la prima volta davanti al Tribunale
amministrativo, si appalesa inammissibile;
che nulla muta alla conclusione anzidetta il fatto che,
andando indebitamente oltre l'oggetto della lite, nel giudizio impugnato il
Consiglio di Stato abbia comunque voluto verificare e confermare la validità
della deliberazione in rassegna (cfr. considerando 3 della stessa);
che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato
irricevibile;
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente
(art. 28 PAmm);
visti
gli art. 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 63 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é irricevibile.
-
La tassa di giudizio, di fr.
300.--, é posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster