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Numero d'incarto:
52.1997.123
Data decisione, Autorità:
24.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00123
Lugano
24 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 maggio 1997 di
patrocinate
da: avv. __________
contro
la
decisione 7 maggio 1997 (no. 2194) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la risoluzione 12 marzo
1997 con cui il municipio di __________ ha preso dei provvedimenti
organizzativi riguardanti il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che le ricorrenti __________ e __________, entrambe domiciliate
ad __________, sono proprietarie in quel comune del mappale no. __________ RFD:
si tratta di un fondo situato nel nucleo della località, all'intersezione tra
__________ e via __________, sul quale sorge un edificio occupato al piano terreno
da un negozio di alimentari;
che l'11 febbraio 1997 la __________, ditta appaltatrice del
servizio di raccolta dei rifiuti ad __________, si è rivolta al locale
municipio informandolo in merito alle difficoltà di accesso a via __________ e
a __________ con l'autocarro dell'immondizia e chiedendo quindi che fosse
trovata una soluzione a tale riguardo;
che, dopo aver ricevuto il preavviso favorevole dell'Ufficio
tecnico comunale, il 12 marzo 1997 il municipio di __________ ha comunicato
alla ditta __________ di aver dato seguito alle sue richieste e di aver quindi
deciso di sopprimere la raccolta dei rifiuti porta a porta lungo __________
obbligando gli abitanti di detta strada a consegnare i loro sacchi
dell'immondizia e i rifiuti ingombranti all'incrocio tra __________ e via
__________ oppure all'incrocio tra __________ e via __________;
che il 14 marzo 1997 l'Ufficio tecnico ha quindi provveduto a
dare avviso a tutti gli abitanti interessati, tra cui le qui ricorrenti, dell'istituzione,
a partire dal 1. aprile 1997, dei due nuovi punti di raccolta dei rifiuti sopra
menzionati e della conseguente soppressione del servizio lungo __________;
che con gravame 21 marzo 1997 __________ e __________ hanno
impugnato la predetta determinazione, chiedendone l'annullamento e postulando
la promulgazione di un divieto di depositare immondizie in prossimità del
negozio di alimentari di cui al mappale no __________ RFD, sito per l'appunto
all'incrocio con via __________;
che con giudizio 7 maggio 1997 il Consiglio di stato ha
respinto il predetto gravame, nella misura in cui lo stesso fosse da considerare
ricevibile; l'Esecutivo cantonale, pur lasciando aperta la questione a sapere
se quella impugnata costituisse o meno una decisione ai sensi dell'art. 1 cpv.
1 PAmm e 5 LPA, ha comunque ritenuto che il provvedimento adottato dal
municipio non contrasta con le disposizioni comunali in materia di rifiuti e
appare nel suo complesso rispettoso del principio di proporzionalità;
che contro la predetta decisione governativa __________ e
__________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento unitamente alla risoluzione 12 marzo 1997 del municipio di
__________; le ricorrenti sostengono che la decisione del municipio di fare
depositare i rifiuti all'angolo tra __________ e via __________ è
manifestamente lesiva della LALIA e della legislazione ad essa connessa: in particolare
non sarebbe rispettato nell'occasione l'art. 68 cpv. 3 RISA, in quanto facendo
depositare i sacchi dell'immondizia in prossimità di un negozio di alimentari
verrebbero disattese fondamentali regole d'igiene; il provvedimento in
questione arrecherebbe inoltre gravi molestie alla loro proprietà; sostengono
pure che quanto previsto dal municipio nella sua risoluzione del 12 marzo 1997
è privo di ogni base legale, visto che il Regolamento per il servizio raccolta
ed eliminazione dei rifiuti di __________ (RSRR), non contiene alcuna delega a
favore dell'esecutivo riguardo all'istituzione di punti di raccolta dei rifiuti
obbligatori;
che all'accoglimento del gravame si oppone il municipio di
__________ adducendo una serie di motivazioni che saranno se del caso riprese
in seguito;
che anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione
dell'impugnativa senza tuttavia formulare particolari osservazioni;
Considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale
cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio se sono date le
premesse d'ordine che ne determinano la sua ricevibilità: in particolare il
Tribunale deve esaminare se il contenzioso sottoposto a suo giudizio verte
attorno ad un procedimento amministrativo definito mediante decisione di
autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali o di altri enti pubblici
analoghi (art. 1 cpv. 1 PAmm) e se il gravame è stato proposto contro una decisione
di un Dipartimento, di Commissioni speciali o del Consiglio di Stato (art. 60
cpv. 1 PAmm);
che come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, riprendendo
testualmente una recente sentenza di questo Tribunale (STA inedita 4 aprile
1997 in re M.), permangono perlomeno dubbi sul fatto di sapere se il
provvedimento adottato dal municipio di __________ di abolire la raccolta dei
rifiuti eseguita porta a porta lungo __________ e di concentrare il deposito degli
stessi alle due estremità della predetta strada, in prossimità delle
intersezioni con via __________ e via __________, sia da considerare come una
decisione passibile di essere impugnata giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC o se
piuttosto esso non sia un semplice atto amministrativo di natura organizzativa,
contro il quale non è dato alcun rimedio di diritto;
che comunque la questione appena esposta può rimanere nel
presente ambito ancora una volta irrisolta in quanto, come si vedrà più
innanzi, il gravame in oggetto, senz'altro tempestivo e presentato da persone
legittimate a ricorrere in quanto domiciliate ad __________ (art. 209 lett. a)
LOC), risulta in ogni caso infondato nel merito;
che nel comune di __________ vige il Regolamento per il servizio
raccolta e smaltimento dei rifiuti (RSRR) approvato dal Dipartimento delle
istituzioni con risoluzioni del 23 giugno 1993 e del 7 marzo 1995;
che giusta il predetto regolamento il comune organizza sul proprio
territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di
raccolta dei rifiuti (art. 1 RSRR); la raccolta avviene lungo le strade
pubbliche o in appositi contenitori e centri di raccolta ubicati nei quartieri
del comune secondo le disposizioni speciali emanate dal municipio (art. 2 RSRR)
che la consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro
che ne producono (art. 3 RSRR);
che come emerge dalle disposizioni appena menzionate il RSRR
non indica con precisione i luoghi dove devono essere consegnati i rifiuti
domestici destinati alla raccolta, ma lascia esplicitamente al municipio ampia
libertà di organizzare il servizio come meglio ritiene opportuno; di
conseguenza quanto disposto dall'esecutivo di __________ rientra pienamente
nelle competenze decisionali che il legislatore comunale ha voluto devolvere a
tale autorità con l'adozione dell'art. 2 RSRR;
che pertanto il municipio di __________ gode in quest'ambito
di un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di
questo Tribunale - solo quando il suo esercizio si traduce in abuso di potere
(art. 61 PAmm);
che per quanto concerne il caso di specie, il provvedimento
del municipio di concentrare la consegna dei rifiuti urbani prodotti dalle
economie domestiche e dai commerci situati in __________ alle due estremità di
detta strada (e quindi in prossimità della proprietà delle qui ricorrenti), per
quanto opinabile, non risulta né lesivo delle disposizioni di legge
concretamente applicabili, né tantomeno in esso è possibile ravvisare un abuso
del vasto potere di apprezzamento di cui beneficia l'autorità esecutiva in
forza dell'art. 2 RSRR;
che in particolare, contrariamente a quanto assumono le ricorrenti,
alla fattispecie in esame non torna applicabile l'art. 68 cpv. 3 RISA: infatti,
come ha giustamente rilevato il municipio di __________ nelle sue osservazioni
all'impugnativa in esame, detta disposizione concerne unicamente l'ubicazione
dei depositi permanenti di rifiuti domestici, agricoli e artigianali che i
comuni del cantone sono tenuti ad organizzare sul proprio territorio, ma non si
riferisce minimamente ai luoghi di deposito temporaneo istituiti dalle autorità
comunali al fine di permettere la raccolta (tramite autocarro o altro mezzo)
dell'immondizia;
che d'altra parte la misura contestata dalle ricorrenti è
stata adottata dal municipio per motivi del tutto chiari e giustificati, essendo
particolarmente difficoltoso il transito di __________ con il camion della
raccolta dei rifiuti;
che, pertanto, anche se si volesse intravedere nel provvedimento
litigioso una decisione impugnabile ai sensi delle norme citate ai precedenti
considerandi, la stessa andrebbe confermata non essendo in contrasto con alcuna
disposizione di diritto pubblico applicabile;
che le turbative paventate dalle ricorrenti non sono comunque
tali da permettere di ravvisare nel provvedimento censurato una violazione
dell'art. 68 cpv. 3 RISA;
che stante quanto precede il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, va respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm);
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 2, 3 RSRR; 68 cpv. 3 RISA; 208, 209 LOC; 1, 3, 18, 28, 43, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 400.-- sono a carico delle ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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