AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.18
Data decisione, Autorità:
04.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00018
Lugano
4 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 febbraio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 gennaio 1997 (no. 45) del Servizio ricorsi del Consiglio di
Stato mediante la quale è stata stralciata dai ruoli l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 13 novembre 1995 con cui il municipio
di __________ gli aveva negato l'autorizzazione di posare un banco di vendita
al mercato alimentare e dei prodotti della terra, limitatamente al dispositivo
no. 2 (assegnazione di ripetibili);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nell'autunno del 1995 il ricorrente __________ ha chiesto
al municipio di __________ il permesso di posare una bancarella per la vendita
dei suoi prodotti di panetteria e di pasticceria in occasione dei mercati che
si tengono ogni martedì e venerdì dell'anno nel centro cittadino;
che con lettera 14 novembre 1995, l'esecutivo di __________
ha comunicato a __________ di non potergli concedere il permesso richiesto,
essendo stati assegnati tutti i posti disponibili per il mercato ed essendovi
già quattro venditori di pane;
che contro la predetta decisione municipale __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;
che in quella sede il ricorrente ha lamentato una violazione
della libertà di industria e commercio e del principio della parità di
trattamento da parte delle autorità comunali, sostenendo che il municipio di
__________ nel concedere gli spazi di vendita non garantisce una rotazione tra
i vari commercianti interessati a partecipare al mercato;
che terminato lo scambio degli allegati, il 17 dicembre 1996
ha avuto luogo un incontro tra le parti in occasione del quale è stato
concordato che il municipio avrebbe concesso il richiesto permesso a partire
dal 1 gennaio 1997 e che la pratica sarebbe quindi stata stralciata dai ruoli
con giudizio sulle spese e le ripetibili dopo presentazione da parte del legale
del ricorrente della propria nota di patrocinio;
che pertanto con decisione 16 gennaio 1997 il Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato, presa conoscenza della nota d'onorario di fr.
4'127.-- presentata dal patrocinatore dell'insorgente, ha risolto di stralciare
dai ruoli il ricorso presentato da __________ e di assegnare a quest'ultimo
l'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili;
che nella medesima decisione le parti sono state rese attente
circa la loro facoltà di presentare reclamo contro la stessa davanti al
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione;
che con gravame 3 febbraio 1997 __________ ha impugnato
davanti al Tribunale cantonale amministrativo la predetta decisione,
limitatamente al suo dispositivo no. 2 relativo all'assegnazione delle
ripetibili, chiedendo che le stesse vengano aumentate a fr. 4'000.--; contesta
che contro il decreto di stralcio pronunciato dal Servizio dei ricorsi sia data
la via del reclamo alla medesima autorità: sostiene infatti che il Servizio dei
ricorsi ha deciso per conto del Consiglio di Stato e che pertanto a norma
dell'art. 208 LOC tale pronuncia è direttamente impugnabile davanti al
Tribunale cantonale amministrativo; afferma che l'Esecutivo cantonale non può
delegare tramite regolamento ad istanze amministrative subordinate le
competenze giurisdizionali che la legge gli affida: ciò contrasterebbe infatti
con il diritto costituzionale cantonale e, segnatamente, con l'art. 45 della Costituzione
ticinese; per il resto contesta l'importo assegnatogli a titolo di ripetibili,
in quanto insufficiente; asserisce che una somma più consistente si sarebbe
giustificata già per l'agire temerario del municipio di __________; aggiunge
che comunque non si giustifica più la giurisprudenza in base alla quale le
ripetibili non debbano necessariamente assicurare la copertura integrale delle
spese di patrocinio sostenute dalla parte vincente: una simile prassi
ingenererebbe infatti una disparità di trattamento tra chi ricorre a proprie
spese e chi, fruendo dell'assistenza giudiziaria, fa in modo che il proprio
patrocinatore venga interamente risarcito per le proprie prestazioni dallo
Stato;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio di
__________, adducendo delle argomentazioni che saranno, se necessario, riprese
in seguito;
che anche il Consiglio di Stato postula la reiezione del
gravame, difendendo la procedura di stralcio adottata e confermando come
adeguato l'importo stabilito a titolo di ripetibili;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale
cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio se sono date le
premesse d'ordine che ne determinano la sua ricevibilità;
che giusta l'art. 208 LOC contro le risoluzioni degli organi
comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili
al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga
diversamente;
che giusta l'art. 4 cpv. 1 della Legge concernente le
competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, l'Esecutivo
cantonale è abilitato a delegare, mediante regolamento, ai dipartimenti, alla
cancelleria dello stato e alle unità amministrative subordinate le competenze
decisionali che gli sono attribuite, riservati naturalmente i casi in cui la
Costituzione o il diritto federale escludono espressamente una simile delega
(art. 4 cpv. 2 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio
di Stato e dei suoi dipartimenti);
che il Consiglio di Stato può prevedere la facoltà di reclamo
contro le decisioni che i dipartimenti, la cancelleria e le istanze subordinate
hanno pronunciato sulla base delle competenze che sono state loro delegate
(art. 4 cpv. 3 della legge concernente le competenze organizzative del
Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti);
che facendo uso delle facoltà attribuitegli dal legislatore
cantonale, il Governo ha emanato il Regolamento sulle deleghe di competenze
decisionali del 24 agosto 1994, nel cui allegato a pag. 3 è previsto che in
caso di stralcio dai ruoli di ricorsi al Consiglio di Stato dietro istanza in
tal senso del ricorrente o perché divenuti privi di oggetto, competente a
decidere è il Servizio ricorsi dello stesso Consiglio di Stato;
che tale soluzione non contrasta affatto con l'ampio margine
di manovra che il legislatore ticinese ha voluto concedere al Governo cantonale
per ciò che concerne l'organizzazione e la delega delle sue competenze
decisionali;
che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la
delega decisionale sopra menzionata non contrasta affatto con il diritto
costituzionale cantonale: l'art. 45 della Costituzione cantonale, a cui si fa
riferimento nel gravame, concerne infatti unicamente i magistrati dell'ordine
giudiziario; la Costituzione cantonale non prevede affatto che le decisioni
rese dall'amministrazione cantonale nell'ambito della cosiddetta giurisprudenza
amministrativa interna (verwaltungsinterne Verwaltungsrechtspflege) debbano per
forza essere pronunciate da istanze composte da membri eletti dal popolo;
che pertanto a giusta ragione il Servizio dei ricorsi ha
pronunciato lo stralcio del ricorso presentato da __________, fondandosi sulle
predette disposizioni;
che contro la predetta decisione è dato reclamo allo stesso
Servizio dei ricorsi entro 15 giorni, a norma di quanto previsto nel
Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali;
che pertanto l'impugnativa in oggetto è irricevibile per
incompetenza di questo Tribunale;
che stante tutto quanto precede, vista l'incompetenza del
Tribunale cantonale amministrativo ad evadere il ricorso, quest'ultimo va
trasmesso d'ufficio al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, giusta
quanto disposto dall'art. 4 PAmm, affinché sia evaso quale reclamo;
che, vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al
prelievo di tasse e spese;
visto
gli l'art. 4 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio
di Stato e dei suoi dipartimenti; il Regolamento sulle deleghe di competenze
decisionali; gli art. 3, 4, 60 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è irricevibile
per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
§. Di conseguenza gli atti vengono trasmessi al Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato, Bellinzona.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster