AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.245
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00245
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina
statuendo
sul ricorso 10 settembre 1997 di
contro
la
decisione 20 agosto 1997 (no. 3962) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 novembre
1996 con cui la Sezione degli stranieri gli ha negato il rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________,
cittadino jugoslavo nato il __________ a __________, è entrato per la prima
volta in Svizzera nel mese di marzo del 1990. Giunto a __________ ha presentato
domanda d'asilo, in seguito respinta dall'Ufficio federale dei rifugiati il 29
aprile 1991.
ll 22 agosto 1991 il Dipartimento federale di giustizia e
polizia ha confermato la suddetta decisione.
Il 30 agosto successivo __________ ha quindi lasciato la Svizzera,
trasferendosi a __________, in Italia, presso dei conoscenti.
B. Durante la sua breve
permanenza nel nostro paese quale richiedente l'asilo, l'insorgente aveva
soggiornato in Ticino dove pure lavorava quale operaio presso la ditta
__________ di __________.
Sempre in Ticino __________ ha avuto modo di conoscere nel
gennaio del 1991 la cittadina svizzera __________, domiciliata a __________,
con la quale si è poi sposato il __________ novembre 1991 a __________, nel Kossovo.
In un primo tempo i coniugi hanno vissuto separati, vale a
dire il marito in Italia e la moglie in Ticino. Il 21 marzo 1993 il ricorrente
ha quindi potuto entrare in Svizzera per ricongiungersi con la propria consorte
a __________: a tale scopo gli è stato rilasciato un permesso di dimora,
rinnovato per l'ultima volta nel maggio del 1995 con scadenza al 20 maggio 1996.
Poco dopo il suo rientro in Ticino __________ ha ripreso a
svolgere la professione di operaio dapprima ancora presso la ditta __________
di __________ ed in seguito presso la __________ sempre a __________, dove è
tuttora impiegato.
C. Il 28 novembre 1995 la
Sezione degli stranieri ha chiesto al Delegato di polizia del settore di
__________ di disporre degli accertamenti volti a verificare se i coniugi
__________ vivessero effettivamente insieme nell'appartamento di via __________
a __________ o se per contro tra i due non sussistesse ormai più alcuna comunione
domestica.
Dando seguito a tale richiesta, le autorità di polizia hanno
quindi iniziato a sorvegliare gli spostamenti e i pernottamenti dello straniero
sull'arco di più settimane. Dopo di che gli agenti della Polizia cantonale
hanno provveduto il 5 febbraio 1996 ad interrogare separatamente __________ e
__________. Quest'ultimo è poi stato ancora sentito nel mese di marzo dalla
Polizia cantonale, la quale, ad inchiesta terminata ha poi reso il 28 marzo
1996 il proprio rapporto (in atti) all'indirizzo dell'autorità cantonale competente
in materia di stranieri.
D. Con istanza 19 novembre 1996
il ricorrente ha chiesto il rinnovo del proprio permesso di dimora.
Tale richiesta è stata evasa negativamente il 28 novembre
1996 dalla Sezione degli stranieri, con la motivazione che, vivendo egli
separato dalla moglie, non sussisterebbero più le condizioni per le quali gli è
stato concesso di vivere in Svizzera.
E. __________ il 10 dicembre
1996, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con sentenza 20 agosto
1997.
Il Governo ha reputato corretta la decisione impugnata,
ritenuto in particolare che nel caso concreto emergono dagli atti seri indizi
che indicano come il matrimonio tra __________ e __________ sia stato contratto
al solo fine di aggirare le disposizioni legali vigenti in materia di polizia
degli stranieri. Secondo l'Esecutivo cantonale si sarebbe quindi di fronte ad
un caso di matrimonio fittizio ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LDDS, per cui all'insorgente
non può essere rinnovato il permesso per continuare a dimorare nel nostro
paese.
F. Contro la predetta pronunzia
governativa, __________ __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Contesta che il matrimonio con __________ sia stato contratto
con l'intenzione di eludere le disposizioni vigenti in materia di stranieri.
Contesta pure che dagli atti emergano degli indizi in tal senso.
Sostiene che, a partire dal momento in cui è potuto rientrare
in Svizzera nel 1993, egli ha sempre condiviso con la moglie il piccolo
appartamento sito in via __________ a __________, di proprietà del suocero. Ha
comunque affermato che tale appartamento mal si prestava alla vita in comune
della coppia, essendo di dimensioni alquanto ridotte: tuttavia per motivi
finanziari lui e la moglie non erano nella condizione di poter prendere in locazione
un oggetto più confacente alle loro effettive esigenze. Ammette quindi che gli
è capitato a volte, soprattutto allorquando doveva svolgere del lavoro notturno
in fabbrica, di fermarsi a dormire a __________ presso l'abitazione di un
connazionale, tale __________, al fine di non disturbare il riposo della consorte.
Contesta comunque che da tale semplice circostanza si possa addirittura
giungere alla conclusione che tra i coniugi sussista un semplice vincolo
matrimoniale di comodo, tanto più che ciò è pure chiaramente smentito dalle inequivocabili
dichiarazioni rese a verbale dalla moglie. Aggiunge che in ogni caso la questione
dell'alloggio è stata superata avendo i coniugi preso in locazione a partire
dal 1. gennaio 1997 un appartamento di 3 ½ locali in via __________ a
__________, nel quale possono comodamente convivere.
G. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle motivazioni di cui si dirà
in seguito, se necessario.
Anche il Consiglio di stato postula la reiezione del gravame,
senza tuttavia formulare nessuna osservazione in proposito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino o di una cittadina svizzeri ha diritto al rilascio di un permesso di
dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante
unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data.
1.3. Pertanto il gravame, tempestivo e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 7 cpv. 1
prima fase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il
cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto
per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri,
segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri.
Come ricorda il Tribunale federale nelle sue più recenti sentenze
(DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419), il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si
ispira al vecchio art. 120 cifra 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti
sposalizi di cittadinanza che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni
contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione
coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Le
modifiche della LCit entrate in vigore il 1° gennaio 1992 hanno portato
all'abrogazione del disposto (art. 3 LCit) che sanciva l'acquisto automatico
della nazionalità da parte della donna straniera che sposava un cittadino
svizzero, così come all'abrogazione dell'art. 120 cifra 4 CC, che trovava la
sua ragione d'essere proprio nel vecchio art. 3 LCit. In forza della stessa
novella legislativa è stato modificato anche l'art. 7 LDDS, che nella versione
odierna concede al coniuge straniero di un cittadino svizzero il diritto al
rilascio di un permesso di dimora, e questo non solo alla moglie straniera di
uno Svizzero, bensì, ugualmente, al marito straniero di una cittadina svizzera.
La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art. 120
cifra 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era stato contratto
al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità poteva
fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto intendimento
non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre secondo il
Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per
eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può
essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei
confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera
in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione
di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi,
la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di
una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a
ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire
un'autentica unione coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta
dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo
e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato
adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295,
così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
- 3.1. Nell'evenienza
concreta __________ è entrato in Svizzera nel 1990 presentando una domanda
d'asilo che è stata respinta sia dall'Ufficio federale dei rifugiati, con
decisione 28 aprile 1991, sia dal Dipartimento federale di giustizia e polizia
con sentenza del 22 agosto 1991. All'epoca egli si trovava a __________, luogo
in cui gli fu intimato l'ordine di lasciare immediatamente il Paese. L'autorità
federale giustificò l'urgenza dell'allontanamento con il fatto che durante la
sua presenza in Svizzera lo straniero aveva subito una condanna per aggressione
e che nei suoi confronti, oltre ad una pena detentiva, era stata pronunciata
l'espulsione dal territorio elvetico per un periodo di tre anni. Sebbene in
quell'occasione il ricorrente abbia lasciato la Svizzera di propria iniziativa
alla fine del mese di agosto del 1991, occorre quantomeno rilevare che, subito
dopo che gli era stata intimata la decisione 28 aprile 1991 dell'Ufficio
federale dei rifugiati, __________ esternò all'improvviso e con un tempismo
quantomeno sospetto, la volontà di sposarsi con la cittadina svizzera
__________, domiciliata a __________.
L'ipotesi delle nozze - possibile via ancora praticabile per
restare in Svizzera - è stata dunque manifestata allorquando, a seguito della
decisione negativa resa dall'Ufficio federale dei rifugiati, le prospettive
dello straniero di vedere accolta la propria domanda d'asilo erano ormai
divenute oltremodo scarse.
Trattasi, questo, di un primo indizio oggettivo di matrimonio
fittizio.
3.2. Dagli atti emerge che il ricorrente e __________ si sono
conosciuti a __________ nel mese di gennaio del 1991. Non è dato a sapere
quando la coppia abbia iniziato a frequentarsi con una certa regolarità; ad
ogni buon conto la relazione prematrimoniale è stata alquanto breve se si
considera che già pochissimi mesi dopo il primo incontro, nelle circostanze
sopra menzionate, __________ manifestò in sostanza l'intenzione di sposare
__________ mediante la dichiarazione di stato civile 19 giugno 1991. Intenzione
poi concretizzata già il __________, data in cui la coppia si è unita in
matrimonio a __________, comune di __________, Jugoslavia (Kossovo).
La breve durata del rapporto prematrimoniale e la rapidità
con la quale la coppia, successivamente all'espulsione dalla Svizzera del
marito, è giunta alle nozze, sono un ulteriore ed inequivocabile indizio
oggettivo dell'esistenza in concreto di un matrimonio fittizio.
3.3. Successivamente alle nozze i coniugi __________ hanno
vissuto separati, l'uno (a suo dire) in Italia, l'altra in Ticino per oltre un
anno e mezzo, e più precisamente sino al 21 maggio 1993, data in cui il
ricorrente è nuovamente giunto in Svizzera, dopo che nel mese di novembre del
1992 il Dipartimento delle istituzioni aveva ordinato la trascrizione del
matrimonio nel registro delle famiglie di __________ e che con decreto del 23
marzo 1993 il Presidente del Tribunale penale cantonale aveva sospeso
condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni il provvedimento d'espulsione
che era stato a suo tempo pronunciato nei confronti dello straniero durante la
sua permanenza in Svizzera quale richiedente d'asilo.
Anche dopo il rientro del ricorrente nel nostro paese, e
sull'arco di almeno tre anni e mezzo, tra i coniugi non si è praticamente mai
costituita una vera e propria comunione domestica. Seppur frequentandosi a loro
detta quotidianamente, l'insorgente e sua moglie hanno infatti vissuto
praticamente separati perlomeno sino al mese di dicembre del 1996. Ciò è quanto
ha esplicitamente ammesso lo stesso __________ con il ricorso inoltrato il 10 dicembre
1996 al Consiglio di Stato, contraddicendo in pratica le dichiarazioni in
precedenza rese a verbale in occasione degli interrogatori sostenuti il 5
febbraio e il 7 marzo 1997, allorquando aveva reiteratamente sostenuto di
vivere con la moglie e di pernottare solo di rado fuori casa per necessità di
lavoro. L'assenza di un vera vita di coppia emerge d'altra parte in modo
piuttosto chiaro pure dall'inchiesta condotta dalla Polizia cantonale e dalla Polizia
comunale di Stabio all'inizio del 1996. In effetti, sulla scorta di controlli
operati sull'arco di quattro settimane è risultato come la presenza
dell'insorgente presso l'abitazione dell'amico e connazionale __________ in via
__________ a __________, fosse alquanto frequente durante tutte le ore del
giorno e anche la sera.
La giustificazione addotta dall'insorgente, a mente del quale
la sua frequente presenza nell'appartamento dell'amico era dettata dal fatto
che, lavorando spesso di notte, preferiva fermarsi a riposare da quest'ultimo
onde non disturbare con il suo rientro a casa il riposo della moglie, appare
per la verità pretestuosa e non permette ancora di spiegare una frequentazione
dell'appartamento di via __________ a __________ oltremodo assidua anche
durante tutte le ore della giornata.
A mente di questo Tribunale neppure le pretese esigue dimensioni
del monolocale di via __________ a __________ consentono di giustificare
pienamente la regolare presenza del ricorrente a __________.
Considerato tutto quanto sin qui esposto, si deve dunque prendere
atto dell'assenza o quasi di una reale comunione domestica tra i coniugi
__________ durante i loro primi cinque anni di matrimonio. Ciò costituisce, a
non averne dubbio, un ulteriore indizio del fatto che quest'ultimi con le loro
nozze hanno inteso perseguire scopi estranei a quelli propriamente connessi con
tale istituto.
- Stante tutto quanto
precede, nulla permette di concludere che il matrimonio sia stato contratto in
vista della creazione di un'autentica unione coniugale. Anzi, il complesso degli
indizi sin qui illustrati porta a ritenere che l'interessato abbia sposato
__________ per eludere le disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri
nell'ambito di un piano astutamente preordinato con la consorte al solo fine di
conseguire il permesso di risiedere in Svizzera.
Accertata la sussistenza di un matrimonio fittizio, il
diniego del rinnovo del permesso di dimora confermato dal Consiglio di Stato in
base all'art. 7 cpv. 2 LDDS merita la più ampia tutela.
Tale conclusione non può certo essere sovvertita dalla
semplice produzione agli atti da parte dell'insorgente di un contratto sottoscritto
da lui stesso e dalla moglie per la locazione di un appartamento di 3 ½ locali
a __________ a partire dal 1. gennaio 1997: le modalità e i tempi con cui i
coniugi __________ sono giunti a prendere in locazione tale appartamento danno
semmai da credere che si è trattato anche in questo caso di una manovra
studiata per trarre in inganno le autorità circa la loro reale situazione
matrimoniale. Non può infatti passare inosservato il fatto che i contatti per
la ricerca dell'appartamento hanno preso avvio immediatamente dopo la ricezione
da parte del ricorrente della decisione 28 novembre 1996 con cui la Sezione
degli stranieri gli comunicava di non volergli rinnovare il permesso di dimora
e che il contratto di locazione è quindi stato concluso già il successivo 4
dicembre 1996, in tempo utile per poter essere allegato all'impugnativa
inoltrata davanti al Consiglio di Stato.
- Sulla scorta di quanto precede
e ritenuto altresì che in difetto di una relazione autentica ed effettivamente
vissuta con il proprio coniuge __________ non può beneficiare neppure della
garanzie sancite dall'art. 8 CEDU (DTF 122 II 5), il ricorso va respinto con
conseguente conferma della decisione impugnata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 7 LDDS; 8 CEDU; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge transitoria di
applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria
in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61
PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, nato il __________ giugno 1963,
cittadino jugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro
il 31 gennaio 1998 comunicandone la partenza al competente Ufficio regionale
degli stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.-- sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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