AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.268
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00268
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 27 settembre 1997 e l'atto aggiuntivo del 3 ottobre 1997 di
rappresentato
dal __________
contro
la
risoluzione 23 settembre 1997 (n. 4802) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 23 aprile 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato
soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
italiano nato l'8 luglio 1936, è entrato in Svizzera nel 1968 con lo statuto di
lavoratore stagionale. Nel nostro Paese ha poi ottenuto un permesso di dimora
nel 1972 svolgendo l'attività di manovale dapprima a __________ presso la ditta
__________, in seguito presso l'Impresa Costruzioni __________ a __________ e
la __________ a __________. Nel nostro Cantone, dal 10 novembre 1982 è al
beneficio di un permesso di domicilio con prossima scadenza l'11 gennaio 2000.
Dal novembre 1995 si trova senza lavoro a seguito della chiusura della ditta.
Dal 20 novembre 1996 vive separato dalla moglie __________,
la quale risiede insieme ai due figli __________ e __________ in __________ a
__________ (provincia di __________).
B. Il 7 marzo 1997 la Sezione
degli stranieri ha richiesto alla Polizia cantonale di accertare se __________
soggiorna effettivamente in Ticino.
Interrogato il 27 marzo 1997, l'interessato ha in sostanza
affermato di recarsi in Italia mediamente durante tre giorni la settimana,
compresi il sabato e la domenica. Ha pure dichiarato di aver lavorato fino al
novembre 1995 e di essersi annunciato in seguito alla Cassa disoccupazione dove
percepisce indennità giornaliere per fr. 2200.–/2300.– mensili.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia e constatata la mancata produzione del certificato
AIRE, con decisione 23 aprile 1997 la Sezione degli stranieri ha dichiarato
decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a __________, avendo
egli risieduto per oltre sei mesi all'estero.
D. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del 23 settembre
1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che
l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, presso i suoi famigliari
in Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale,
dopo la perdita del posto di lavoro, __________ avrebbe risieduto per gran
parte del tempo all'estero.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia
riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso
di domicilio.
Sostiene infatti che da quando ha perso il lavoro, pur
trascorrendo più tempo di prima a __________ dove risiede il figlio che
necessita di cure, rientra comunque regolarmente durante la settimana in Ticino
dove pure vi soggiorna. La prova della sua permanenza su suolo svizzero sarebbe
data dal fatto che ha comunque mantenuto il suo appartamento a __________; le
motivazioni dell'autorità amministrativa sarebbero pertanto arbitrarie, non
avendo provveduto ad esperire indagini più approfondite.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
G. Il 16 ottobre 1997 il
ricorrente ha prodotto in queste sede copia di un contratto di lavoro con la
__________ a __________ con effetto dal 13 ottobre 1997.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid.
1b e riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata dal ricorrente relativa alla
concessione dell'effetto sospensivo.
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle
predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in
particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la
revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal
ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad
ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto
priva di oggetto.
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella
decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della
precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un
determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere
soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per
il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi,
senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri
interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato
che, se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante
quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza
nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa
(STF 20 ottobre 1994 in re F., consid. 3b).
- 4.1. Nella fattispecie in
esame, il ricorrente non ha svolto più alcuna attività lucrativa in Svizzera a
partire dalla fine del mese di novembre 1995.
Interrogato dalla Polizia cantonale il 27 marzo 1997 in
merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha affermato
di essere "in cerca di lavoro, e mi reco nei vari alberghi, fabbriche e
negozi vari, stazioni di benzina ecc., fino ad ora con esito negativo (...).
Fino al mese di novembre 1997 posso usufruire della Cassa disoccupazione, poi
si vedrà", aggiungendo che il giorno di controllo della bollatura
presso l'Ufficio del lavoro è il venerdì. Sollecitato dall'agente interrogante
circa il soggiorno in Svizzera durante la settimana, __________ __________ ha affermato
"che una volta alla settimana, mi reco in __________ e di regola mi
fermo un giorno o due, questo dal lunedì al venerdì. Per contro tutti i sabati
e domeniche rimango in __________, nello stesso stabile dove abita la moglie.
Preciso lei abita al primo piano, mentre io tengo due locali al pianterreno. Di
media rimango in Italia tre giorni alla settimana".
4.2. Ora, in base a quanto dichiarato dal ricorrente non si
può evincere in maniera sufficientemente chiara che quest'ultimo, dall'inizio
del mese di dicembre 1995, abbia effettivamente soggiornato all'estero per un
periodo superiore a sei mesi, come affermato nella decisione della Sezione
degli stranieri. Né tantomeno il fatto che il ricorrente è risultato privo del
certificato AIRE provvedendo al suo rilascio unicamente con effetto dal 18
aprile 1997 durante la procedura in corso, non permette di concludere
diversamente. Su quest'ultimo aspetto egli adduce nella lettera del 16 aprile
1997 alla Sezione degli stranieri che "per mio errore avevo chiesto una
residenza anche per via dei famigliari che i miei ragazzi a quei tempi andavano
a scuola, però credetemi io l'ho fatto in buona fede". Ora, il fatto
di non essere in possesso di tale certificato di residenza non significa ancora
che __________ soggiornasse effettivamente in Italia prima del 18 aprile 1997.
La famiglia del ricorrente ha sempre vissuto all'estero. L'insorgente si trova
in Svizzera da quasi trent'anni e dispone dal 1982 di un permesso di domicilio;
malgrado ciò egli non ha mai trasferito nel nostro Paese la propria famiglia, accettando
di ricongiungersi ai propri famigliari unicamente durante i fine settimana (v.
dichiarazione alla Sezione degli stranieri del 4 gennaio 1994) o al massimo tre
giorni (cfr. verbale d'interrogatorio). D'altronde, benché viva separato
legalmente dalla moglie dal 20 novembre 1996, egli si reca ancora in __________
nello stesso stabile dove abita la moglie in quanto esso è di loro proprietà
(v. verbale di interrogatorio; sentenza di separazione) dove vive il figlio
sofferente senza che questo significhi ancora che egli abbia trasferito colà il
centro dei suoi interessi. Non risulta inoltre che l'autorità di prima istanza
abbia accertato se __________, malgrado non fosse in possesso del certificato
AIRE, abbia almeno annunciato all'agenzia consolare italiana competente di
essere domiciliato in Svizzera.
Agli atti mancano pure completamente gli accertamenti in
merito alla presenza del ricorrente a __________, che la Sezione degli
stranieri considera residenza fittizia. Visto quanto dichiarato dal
in proposito "Abito a __________ in via __________,
in una casa di 5 appartamenti. Io tengo una mansarda e pago un affitto di fr.
140.– al mese. La casa è di proprietà __________. Nella mansarda tengo un
fornello a gas, che usufruisco per prepararmi qualcosa da mangiare",
la Polizia cantonale avrebbe dovuto eseguire ulteriori verifiche, come ad esempio
interrogare il locatore e i vicini di casa, controllare il consumo di
elettricità, nonché se del caso, eseguire sull'arco di alcune settimane dei
controlli a sorpresa onde verificare la presenza del ricorrente presso detto
recapito. Non risulta dagli atti che tutto ciò sia stato fatto.
4.3. Stante quanto precede, questo Tribunale non è in grado
di pervenire con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che
il ricorrente abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo di oltre
sei mesi e che quindi nella fattispecie in esame siano adempiute le condizioni
poste dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per considerare decaduto il permesso di domicilio
a suo tempo rilasciato allo straniero in rassegna. A partire dal suo
licenziamento, __________ si è annunciato presso l'Ufficio del lavoro. Dalla
documentazione prodotta (doc. E) si evince che gli sforzi personali intrapresi
dal ricorrente per trovare lavoro, e sfociati ora con la conclusione del
contratto con la Alprose __________ con effetto dal 13 ottobre 1997,
testimoniano sin dall'inizio la ricerca di un'attività con le sue qualifiche in
più settori svolta con una certa regolarità nell'arco di ogni settimana e non
solo limitatamente al venerdì, giorno di controllo della sua timbratura. Ciò
sembra attestarne l'effettiva presenza in Svizzera, ed è in consonanza con
quanto dichiarato durante l'interrogatorio di polizia.
4.4. Tali risultanze vanno però ulteriormente chiarite
mediante un complemento di inchiesta da parte dei competenti organi
amministrativi. Infatti, sebbene la Legge di procedura per le cause
amministrative sia retta dal principio inquisitorio (art. 18 PAmm), il quale
prevede che il Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere
prove d'ufficio per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), giova
rammentare che tale principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare
all'insufficienza di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito
di quest'ultima quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la
decisione da essa stessa emanata.
4.5. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la
decisione impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché provveda
a completare l'inchiesta concernente l'effettivo soggiorno in Svizzera del
ricorrente posteriormente alla data del suo licenziamento da parte della ditta
__________ di __________.
- Per il che il ricorso è
accolto, a causa dell'accertamento insufficiente di fatti essenziali ai fini
del giudizio.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia e delle spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione
giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28
43, 60, 61, 64, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 settembre 1997
(no. 4802) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al
Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti.
-
Non si prelevano tasse né
spese.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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