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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.288
Data decisione, Autorità:
03.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00288
Lugano
3 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 ottobre 1997 di
rappr.
da: __________
contro
la
risoluzione 23 settembre 1997 (n. 4806) del Consiglio di Stato, che ha
respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 17/24 giugno 1997 con
cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 500.-- per
violazione della legge edilizia;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente é proprietario
del mapp. __________ di __________. In data 16 giugno 1994 il municipio di
__________ ha rilasciato a favore di __________, padre del ricorrente, la licenza
edilizia per la riattazione dello stabile insistente su quel fondo. Con
decisione 31 maggio 1996 il municipio ha inoltre rilasciato a __________ la licenza
edilizia per la costruzione di due comignoli in rame sulla falda ovest del
tetto seguendo la procedura semplificata della notifica.
B. a) Con rapporto 11 dicembre
1996 l'ufficio tecnico comunale ha segnalato al municipio che i comignoli erano
stati realizzati in lamiera galvanizzata anziché in rame ed inoltre che,
contrariamente alle indicazioni fornite in sede di notifica, la loro sommità
non si presentava a forma di cresta di gallo. Il 6 febbraio 1997 il municipio
di __________ ha indi fissato a __________ __________ un termine di 15 giorni
per inoltrare una domanda di licenza in variante nella forma della notifica.
Decorso infruttuoso quel termine, il 26 marzo 1997 il municipio ha concesso al
ricorrente ulteriori 10 giorni per procedervi.
b) Scaduto anche questo secondo termine con risoluzione 29
aprile 1997, notificata il 12 maggio successivo, il municipio ha iniziato una
procedura di contravvenzione nei confronti di __________ in relazione ai fatti
suddetti. Raccolte le osservazioni di questi, con decisione 17 giugno 1997,
intimata il 24 successivo, il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di
fr. 500.--.
C. a) __________ é insorto
contro la decisione di multa con ricorso 3 luglio 1997 innanzi al Consiglio di
Stato, al quale ha domandato di annullarla. L'insorgente ha rimproverato
all'autorità di aver effettuato un accertamento dei fatti insufficiente circa
il materiale impiegato, non avendo effettuato un sopralluogo sul tetto della
costruzione, ed inoltre che la richiesta di presentazione di una domanda di
costruzione in variante appariva sproporzionata.
b) Con risoluzione 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso. Il Governo ha anzitutto considerato che la censura di
sproporzione circa la necessità di inoltrare una domanda di costruzione in
variante doveva essere considerata ricevibile, poiché il municipio non aveva
indicato la possibilità di ricorrere contro gli ordini di procedere in tal
senso che aveva emesso alle date 6 febbraio e 26 marzo 1997. Questa censura
doveva tuttavia essere respinta, poiché i comignoli erano stati realizzati con
foggia e materiali diversi da quelli approvati; tanto più che essi si situavano
nella zona del nucleo di vecchia formazione, ove la verifica di queste caratteristiche
delle costruzioni assumeva un'accresciuta importanza. Il Consiglio di Stato ha
indi considerato che il ricorrente non contestava, in realtà, gli addebiti mossigli.
Esso ha quindi confermato la multa di fr. 500.--.
D. Con impugnativa 9 ottobre
1997 __________ si aggrava contro il menzionato giudicato governativo,
chiedendo il suo annullamento oltre che quello della decisione municipale 17/24
giugno 1997. Il ricorrente ribadisce ed amplia le censure svolte innanzi all'istanza
inferiore.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno domandato
la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE
le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti
edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr.
500.-- se é stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.-- se é
stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria,
con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi. Se l'autore è recidivo, ha
agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da
questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla
gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). Quando
deve verificare l'importo di una multa inflitta in applicazione dell'art. 46 LE
il Tribunale amministrativo dispone, contrariamente alla regola generale
relativa al controllo dell'esercizio del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm),
di pieno potere cognitivo, trattandosi di un procedimento penale ai sensi
dell'art. 6 CEDU (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R.
G., consid. 2.3; 10 novembre 1997 in re E. C. e P.W., consid. 3.3.).
-
3.1. Nel concreto caso il
ricorrente ha ottenuto la licenza edilizia per costruire due comignoli in rame
e con cappuccio a forma di cresta di gallo, mentre che ha eretto due comignoli
in altro materiale e con cappuccio a forma di fungo. Risulta inoltre dagli atti
- circostanza non rilevata dal municipio - che l'altezza di uno dei due camini
realizzati sul tetto del mapp. __________ è assai inferiore rispetto a quella
illustrata nei piani approvati (meno della metà). A ragione il municipio ha
quindi promosso la procedura di approvazione in sanatoria di quei manufatti,
fissando in primo luogo all'insorgente un termine per inoltrare una domanda di
licenza edilizia in variante seguendo la procedura semplificata della notifica:
procedura che ritorna applicabile per i lavori di secondaria importanza (art.
da 11 a 13 LE, 6 RLE) ed inoltre nei casi di modifica di progetti
precedentemente approvati che rimangono immutati nelle loro caratteristiche
essenziali (art. 16 cpv. 2 LE). Invano il ricorrente eccepisce che, in realtà,
i comignoli siano stati eseguiti in acciaio inox e non in lamiera galvanizzata,
come affermato dal municipio: essenziale é invece che non sia stato impiegato
il rame, come indicato nella domanda di costruzione. Del pari irrilevante - e
sempre a questo riguardo - è il fatto che i comignoli siano successivamente
stati tinteggiati in color rame. Priva di consistenza è pure l'affermazione del
ricorrente secondo cui i lavori non siano ancora terminati, poiché è certo che
i comignoli in acciaio non saranno sostituiti da analoghi manufatti in rame.
L'avvio della procedura di approvazione in sanatoria di quelle opere, cui il
ricorrente non ha del resto dato seguito, appare pertanto legittima e
proporzionata.
3.2. Ferma questa premessa la decisione del municipio di promuovere
un procedimento di contravvenzione nei confronti del ricorrente e di
infliggergli successivamente una multa appare corretto. Egli ha infatti
realizzato i comignoli senza preventivamente disporre della necessaria licenza
edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), poiché quella rilasciatagli si riferiva a
manufatti con caratteristiche diverse. Donde una violazione della legge edilizia.
3.4. Il municipio di __________ ha inflitto all'insorgente
un'ammenda di fr. 500.--, pari all'importo massimo della multa che l'art. 46
cpv. 1 LE commina a chi omette di presentare una notifica. Quella decisione è
stata tutelata da parte del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha anzitutto considerato
che anche una violazione puramente formale della legge deve essere punita con
il giusto rigore. In secondo luogo, l'autorità di ricorso di prima istanza ha
rilevato l'agire intenzionale del ricorrente ed ha infine accreditato le
osservazioni del municipio, secondo cui questi era recidivo. Il Tribunale
ritiene di non potere condividere fino in fondo le anzidette considerazioni.
3.5. In primo luogo può ed anzi deve essere tutelato
l'assunto secondo cui anche le violazioni puramente formali delle legge devono
essere represse con la dovuta fermezza. Nel concreto caso la disattenzione si
riferisce tuttavia alla costruzione di manufatti di entità veramente contenuta
e per i quali l'insorgente disponeva già della licenza edilizia. E' poi vero
che l'infrazione in rassegna é stata commessa intenzionalmente; ma anche a questo
elemento di valutazione deve essere conferito il giusto peso, tenendo
segnatamente presente che gli abusi edilizi vengono di regola commessi solo
agendo per intenzione. Da ultimo, contrariamente a quanto ha creduto il
Consiglio di Stato il ricorrente non è recidivo: la sola altra multa che gli é
stata inflitta da parte del municipio in relazione alla costruzione al mapp.
__________ é infatti stata annullata da parte di questo Tribunale con sentenza
25 giugno 1997. Avuto riguardo al pieno potere cognitivo di cui dispone nella
verifica delle multe inflitte in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale
ritiene di dover ridurre l'importo dell'ammenda da porre a carico del
ricorrente (da fr. 500.--) a fr. 200.--. Quest'ultimo importo appare più
consono alla gravità oggettiva (entità dei lavori eseguiti abusivamente) e
soggettiva (colpa) della violazione della legge compiuta dal ricorrente.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 11, 12, 13, 16, 21, 43, 45, 46, 52 LE, 6 RLE, 18, 28, 31, 43, 46,
61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. La
risoluzione 23 settembre 1997 (n. 4806) del Consiglio di Stato é annullata.
§§. La multa
inflitta a __________ da parte del municipio di __________ con risoluzione
17/24 giugno 1997 viene ridotta a fr. 200.--.
-
La tassa di giustizia, di
fr. 100.--, viene posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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