AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.327
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00327
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa
statuendo
sul ricorso 12 novembre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 novembre 1997, no. 5631, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 agosto 1997
della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
viste la risposta 18 novembre 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25 settembre 1996
__________ è stato condannato dalla Corte delle Assise Correzionali di
Bellinzona per duplice omicidio colposo per avere, agendo con negligenza e
circolando a velocità eccessiva e inadeguata alle concrete circostanze, perso
la padronanza della propria vettura, sbandando sulla sinistra, travalicando la
doppia riga di sicurezza, invadendo la corsia di contromano e andando a
collidere con la vettura sopraggiungente in senso inverso, cagionando la morte
del suo conducente e di un'altra occupante. Fatti avvenuti sul rettilineo di
__________, in territorio di __________, il 28 marzo 1993.
Nella medesima sede egli è stato condannato anche per infrazione
aggravata e ripetuta alla LFStupefacenti.
A partire dal 25 marzo 1996 è stato collocato presso la
comunità terapeutica di __________ a __________, per una cura di disintossicazione
da sostanze stupefacenti.
B. Con risoluzione 25 luglio
1996 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di
condurre a tempo indeterminato.
In seguito, dopo la suddetta condanna penale, la medesima Sezione
ha deciso con risoluzione 30 gennaio 1997 di confermare la revoca della licenza
di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato e di non concedere alcun
riesame della decisione prima del mese di luglio 1997, subordinando la
riammissione di __________ alla guida in ogni caso alla presentazione di un
certificato medico attestante che, in seguito a regolari e frequenti controlli,
non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti per un periodo di almeno di 12
mesi consecutivi, nonché al superamento di un esame psico-tecnico.
C. In data 11 giugno 1997
__________ ha chiesto il riesame della risoluzione dipartimentale 30 gennaio
1997 al fine di riottenere la licenza di condurre veicoli a motore.
La sua richiesta è stata però evasa negativamente dalla Sezione
della circolazione che, sulla scorta di una perizia psico-tecnica del lic.
psic. __________, ha deciso il 19 agosto 1997 di non ammettere alcuna domanda
di riesame fintanto che sarà trascorso un anno dalla sua uscita dalla comunità
terapeutica di __________.
D. Con ricorso 5 settembre
1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo la modifica
della decisione 19 agosto 1997 della Sezione della Circolazione nel senso che
egli potesse presentare una nuova domanda di riammissione alla guida di veicoli
a motore già subito dopo la sua dimissione da __________.
In quella sede egli ha sostenuto di non avere mai commesso
reati della circolazione stradale in stato psicofisico alterato, pur essendo
stato appurato il suo uso di sostanze stupefacenti.
In ogni caso l'autorità amministrativa non avrebbe alcuna
facoltà di imporgli un ulteriore anno di riflessione dopo la sua uscita da
__________, misura che di fatto corrisponderebbe ad una seconda condanna per
reati ormai espiati.
Durante la sua permanenza in comunità egli avrebbe avuto
tutto il tempo per riflettere sull'incidente del marzo 1993. D'altra parte egli
mostrerebbe una prognosi soggettiva favorevole, non avendo più assunto
stupefacenti da lungo tempo.
E. Il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame con giudizio 5 novembre 1997, ritenendo la risoluzione impugnata
legittima e giustificata, poiché fondata sulla perizia redatta dal lic. psic.
__________, chiara, approfondita e sorretta da motivazione coerente.
F. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando la modifica della risoluzione 19 agosto 1997 della
Sezione della Circolazione, nel senso già proposto all'istanza di ricorso
inferiore.
Oltre a riprendere tutte le argomentazioni già sottoposte
all'autorità governativa, il ricorrente sottolinea come la perizia dello psicologo
del traffico si limiterebbe a proporre gratuiti giudizi di valore e
analizzerebbe circostanze già giudicate in sede penale e non invece la
questione della sua idoneità attuale alla guida.
Per confutare il contenuto della perizia postula quindi che
vengano richiamati agli atti un rapporto da parte degli operatori di
__________, uniche persone che conoscendolo da diverso tempo sarebbero in grado
di esprimere un giudizio attendibile sulla sua persona, nonché l'intero incarto
penale concernente l'incidente della circolazione del 28 marzo 1993, prove
queste già proposte al Consiglio di Stato, il quale però non ha ritenuto di
doverle assumere.
G. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
Cantonale Amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 a cpv.1 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile in ordine.
1.1. Questo Tribunale è inoltre dell'opinione di potersi
pronunciare sulla base degli atti, senza procedere ai richiami richiesti dal
ricorrente (art. 18 PAmm).
In effetti con il presente giudizio si deve statuire se
__________ possa formulare una richiesta di riesame della decisione della
Sezione della Circolazione immediatamente dopo la sua
dimissione da __________ oppure se sia necessario
un'ulteriore periodo di attesa come gli è stato imposto dal Dipartimento.
A tal proposito non si rileverebbe alcunché di concludente dall'incarto
penale che lo concerne, gli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale cresciuta in giudicato dovendo fare stato senz'altro per l'autorità
amministrativa (DTF 121 II 217 e seg.). La sentenza penale 25 settembre 1996
della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona già in atti è più che
sufficiente, attestando incontestabilmente che il ricorrente è stato ritenuto
autore colpevole di omicidio colposo per violazione delle norme della
circolazione stradale. Non è infatti compito di questo Tribunale sindacare una
seconda volta sulle emergenze e gli accertamenti della sede penale ormai
conclusisi. Rilevante per il presente giudizio è invece lo stato psico-fisico
del ricorrente al momento attuale.
Neppure si impone di sentire il parere degli operatori di
__________ sulla questione, gli stessi potendo sì pronunciarsi su una condotta
positiva del ricorrente nell'ambito della struttura terapeutica, ma non già sul
mantenimento di tale atteggiamento al di fuori dopo il suo congedo e in
relazione alla conduzione di un veicolo a motore. Su quest'ultimo aspetto
nessuno può pronunciarsi meglio di uno psicologo del traffico. Nel caso
concreto questo esame è già stato allestito da parte del lic. psic. __________,
di cui non v'è indizio di dubitare che non abbia espresso un giudizio
imparziale proprio nei confronti del ricorrente.
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di
una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un
apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv.
1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze
inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate
sotto questi profili.
-
La licenza di condurre o la
licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il
conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o
altra forma di tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi.
La revoca per motivi di sicurezza comporta un periodo di prova di almeno un
anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), durata minima questa che
non può essere ridotta (art. 17 cpv. 3 seconda frase LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC)
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17
tr, pag. 218, nota 1.1 a; R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Bd III, pag. 129, nota 2181 e seg.).
-
__________ ha un passato relativamente
importante nel mondo della droga, che ha lasciato da meno di due anni, essendo
stato arrestato il 30 marzo 1996 ed in seguito collocato a __________ per le
cure del caso a partire dal 28 maggio 1996 (sentenza penale 25.9.1996 in atti).
Non corrisponde dunque al vero che egli si astiene dal
consumo di sostanze stupefacenti dal maggio 1995, come adduce (non si sa se
volutamente o solo per errore) in entrambi i ricorsi al Consiglio di Stato
prima e ora avanti al Tribunale Cantonale Amministrativo.
Nel suo caso il collocamento in una comunità terapeutica ha sostituito
l'espiazione in carcere della pena detentiva di ventidue mesi cui è stato
condannato oltre che per violazione della legge federale sugli stupefacenti
anche per il grave incidente della circolazione da lui provocato, a seguito del
quale sono decedute due persone.
E' un dato di fatto dunque che da quando è stato arrestato
non ha mai avuto modo di dar prova di sapere condurre una vita responsabile e
di riuscire ad astenersi di propria volontà dal consumo di stupefacenti.
Per quanto a __________ abbia potuto maturare seri propositi
in tal senso e si sia comportato conseguentemente, egli è sempre stato protetto
e sostenuto dalla struttura teraupeutica e non ha ancora affrontato da solo la
realtà della vita, dopo l'esperienza della droga.
Pertanto la decisione 19 agosto 1997 della Sezione della Circolazione,
di imporgli un periodo di attesa di un anno dopo le dimissioni da __________,
appare perfettamente sostenibile e coerente, emergendo da un apprezzamento
corretto dei fatti.
Il tempo di attesa impostogli prima del riesame corrisponde
d'altra parte al minimo fissato dalla legge quale "periodo di prova"
(art. 17 cpv. 1 bis e cpv. 3 LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), che secondo le
intenzioni del legislatore è proprio da intendersi quale
"Sperrfrist", cioè tempo di attesa assoluto, durante il quale non è
nemmeno possibile chiedere la riammissione alla guida condizionata (R.
Schaffhauser, op. cit., pag. 131, nota n. 2185 in fine).
Va da sè che tale periodo va trascorso non all'interno di un
istituto di sostegno, dove il ricorrente è sempre stato finora, ma all'esterno
nella realtà di ogni giorno.
La decisione impugnata non presenta quindi alcuna violazione
di diritto.
3.1. A titolo abbondanziale si aggiunge che dalla perizia
tecnico-psicologica del lic. psic. __________, allestita anche sulla base di
test specifici, emerge che il ricorrente non ha ancora rielaborato
convincentemente l'incidente della circolazione del 28 marzo 1993 e le sue
gravi conseguenze e ciò indipendentemente dall'analisi del suo passato, che il
perito, peraltro rettamente, ha riassunto a titolo di premessa nel suo referto.
Tale rielaborazione, al pari dell'astinenza dal consumo di
stupefacenti, è fondamentale per lui e si impone prima di concedergli la
possibilità di riprendere a guidare veicoli a motore.
3.2. Da ultimo si osserva che quand'anche il gravame di
__________ avesse potuto essere accolto nel senso da lui proposto, la sua
posizione non sarebbe sostanzialmente mutata.
Al ricorrente preme infatti di riavere la licenza di condurre
il più presto possibile. Non è detto però che dandogli la possibilità di
chiedere un riesame già immediatamente dopo le sue dimissioni da __________,
egli possa raggiungere questo obiettivo, soprattutto se si considera che la
perizia specialistica dello psicologo del traffico __________, allestita meno
di sei mesi fa, nell'imminenza della sua uscita dalla comunità, esprime una prognosi
a lui non favorevole.
Sottoporsi ad altri esami psicotecnici già ora, quando il suo
stato psicologico non sembra ancora maturo per la riammissione alla guida, gli
cagionerebbe soltanto ulteriori costi.
La decisione della Sezione della circolazione va dunque letta
anche quale dichiarazione di intenti per il futuro. In altre parole sembra
escluso che di fronte ad una perizia del tenore di quella del lic. psic.
__________ il ricorrente possa riuscire a farsi riammettere alla guida prima
che sia trascorso un anno dalla sua uscita da __________.
- In esito alle precedenti
considerazioni il ricorso deve pertanto essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 17 cpv. 1 bis e cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18,
28, 60, 61, 62, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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