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Numero d'incarto:
52.1997.336
Data decisione, Autorità:
19.12.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00336
Lugano
19 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 novembre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 24 novembre 1997 del Presidente del Consiglio di Stato, che si è
rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso da
questi inoltrato contro la decisione 29 ottobre 1997 con cui il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo
indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore (revoca di sicurezza
per inidoneità caratteriale);
vista la risposta 1° dicembre 1997 del
Presidente del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 26 novembre 1991, compiuti da poco più di un mese i 18
anni, __________ si è reso autore di furto d'uso dell'autovettura del padre e
di circolazione senza licenza di condurre, reati per i quali gli è stata
inflitta una pena di tre giorni di detenzione sospesi condizionalmente per la
durata di due anni;
che a seguito di questi accadimenti, l'Ufficio giuridico della
circolazione di Camorino (UGC) gli ha negato il rilascio della licenza di
allievo conducente (LAC) cat. B sino al maggio del 1992;
che nella primavera del 1992 __________ ha chiesto nuovamente
la LAC cat. B; appreso dalla Polizia che in passato l'istante aveva commesso
numerosi reati patrimoniali ed aveva consumato droghe leggere, l'UGC ha
subordinato il rilascio della licenza alla presentazione di un certificato
medico attestante l'astinenza da stupefacenti controllata sull'arco di sei
mesi, nonché al superamento di un esame psico-tecnico;
che a dipendenza dell'esito sostanzialmente negativo di quest'ultimo
esame, il 10 maggio 1993 il medesimo Ufficio ha risolto di non ammettere
l'interessato alla guida di veicoli a motore sino al compimento del 20° anno di
età;
che il 19 ottobre 1993 il ricorrente ha per finire ottenuto
la LAC richiesta;
che in data 22 novembre 1995 e 25 agosto 1996 __________ ha
circolato alla guida di un ciclomotore gravemente manomesso, cosicché il 5
dicembre 1996 l'UGC gli ha ordinato di sottoporsi ad un secondo esame
psico-tecnico in vista dell'adozione di un provvedimento amministrativo; nel
frattempo, segnatamente il 31 ottobre 1996, l'allievo conducente è stato nuovamente
sorpreso a bordo di un ciclomotore manomesso;
che a dispetto degli accertamenti peritali in atto,
l'insorgente ha ottenuto il rinnovo della LAC frattanto scaduta (6 febbraio
1997) e conseguito la licenza di condurre (LC) cat. B (2 settembre 1997);
che il 4 settembre 1997 l'UGC ha ricevuto la perizia concernente
il ricorrente (datata 27 gennaio 1997!), apprendendo che la sua struttura
caratteriale presentava limiti e lacune tali da renderlo inidoneo alla guida di
veicoli a motore;
che riattivato il procedimento amministrativo e sentito
l'interessato, con decisione 29 ottobre 1997 la Sezione della circolazione ha
dunque risolto di revocargli la licenza di condurre veicoli a motore e
ciclomotori a tempo indeterminato in applicazione degli art. 14 cpv. 2 lett. d,
16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCS;
che l'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun
riesame sarebbe stato concesso prima del mese di ottobre 1998 relativamente
alla licenza di condurre veicoli a motore e prima del mese di aprile 1998 per i
ciclomotori; la riammissione alla guida dei veicoli cat. B è stata peraltro
subordinata al superamento di un ulteriore esame psico-tecnico;
che contro questa risoluzione decisione dichiarata immediatamente
esecutiva __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento;
che con istanza provvisionale il ricorrente ha chiesto al
Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al gravame;
che con giudizio 24 novembre 1997 il Presidente del Governo
ha respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi
contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che il soccombente ha impugnato la predetta pronunzia davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo la domanda di concessione
dell’effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato;
che a mente dell'insorgente il provvedimento di revoca
sarebbe ingiustificato siccome fondato su un referto stilato da persona
prevenuta e incompetente; la valutazione negativa formulata dal perito sarebbe
d'altronde smentita dai fatti, segnatamente dal buon comportamento tenuto quale
conducente dal 31 ottobre 1996 (data dell'ultima infrazione) al 17 novembre
1997 (data della notifica della revoca e della consegna delle LC);
che __________ rileva pure di aver trovato un'occupazione
presso il panificio __________ di __________ e che la revoca gli
pregiudicherebbe ogni possibilità di mantenere tale posto di lavoro;
che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto
dell'impugnativa;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCS e 21 PAmm;
che la decisione 29 ottobre 1997 della Sezione della
circolazione si configura essenzialmente alla stregua di una revoca di sicurezza
della licenza di condurre per inidoneità caratteriale;
che a ben guardare il controverso provvedimento
amministrativo presenta pure connotazioni di misura d'ammonimento laddove
sanziona con una revoca di 5 mesi della LC ciclomotori il reato perpetrato il
25 agosto 1996 alla guida di questo specifico mezzo (reato al quale occorre
aggiungere l'analoga infrazione commessa il 31 ottobre 1996); la riammissione
alla guida dei ciclomotori non è infatti subordinata ad alcuna condizione;
che neppure il perito ha messo in discussione l'attitudine
dell'insorgente a condurre ciclomotori; __________ è ritenuto soggetto
pericoloso unicamente alla guida di veicoli a motore (donde la revoca di
sicurezza della LC cat. B);
che poste queste premesse, la decisione di negare l'effetto sospensivo
al ricorso contro la revoca della LC ciclomotori non resiste alle critiche
dell'insorgente; ciò non significa tuttavia ancora che alla fin fine il
ricorrente non sconterà un adeguato periodo di revoca della LC ciclomotori per
le gravi infrazioni commesse in passato alla guida di questo specifico mezzo,
segnatamente per aver circolato il 25 agosto 1996 con un veicolo manomesso al
punto da raggiungere velocità di 80 km/h;
che per prassi costante, avallata da dottrina e
giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza
sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che
l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo
ad un'eventuale impugnativa (DTF 106 Ib 117; Schaffhauser, Grundriss des
schweiz. Strassenverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può
comunque chiedere al Presidente dell'autorità adita la sospensione della
decisione (art. 47 cpv. 2 PAmm);
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione
degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, 112 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);
che le revoche fondate sull'art. 14 cpv. 2 lett. d LCS mirano
a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di
persone che non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a
motore;
che considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali
conducenti inidonei, nel caso di revoche per scopo di sicurezza l'effetto
sospensivo al ricorso va accordato soltanto quando sulla base degli atti si può
ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un
simile provvedimento (Schaf-fhauser, loc. cit.);
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di
Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che alla luce delle risultanze della perizia allestita dallo
psicologo del traffico __________, la deduzione operata dal Presidente del
Governo non appare affatto insostenibile;
che le argomentazioni sollevate dal ricorrente contro la
revoca della LC cat. B non sono tali da giustificare una prognosi di esito
favorevole dell'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato: le
contestazioni circa l'affidabilità e l'imparzialità del perito non sminuiscono
affatto il valore delle preoccupanti quanto categoriche conclusioni alle quali
è giunto l'insigne esperto sulla base di riscontri oggettivi e di una conoscenza
del peritando approfondita in occasione di più di un colloquio;
che il buon contegno tenuto dall'insorgente negli ultimi
dodici mesi non permette ancora di ritenere che con ogni probabilità mancano le
premesse per una revoca di sicurezza della LC cat. B e che su questo punto il
gravame verrà pertanto accolto;
che il periodo di "buona condotta" quale
ciclomotorista risulta troppo breve per esprimere con certezza pareri positivi
circa la vantata affidabilità del ricorrente come guidatore di autovetture;
che l'assenza di infrazioni quale allievo conducente non permette
di approdare a diversa conclusione; __________ ha conseguito la LC cat. B solo
lo scorso settembre e prima non poteva guidare autoveicoli senza essere
accompagnato da una persona tenuta per legge a vegliare affinché non
contravvenisse alle prescrizioni sulla circolazione (cfr. art. 15 cpv. 2 LCS);
che il ricorrente, impiegato fino al 19 dicembre 1997 quale
ausiliario presso il panificio __________ di __________, non può manifestamente
invocare una necessità professionale di condurre veicoli a motore; d'altra
parte, una simile esigenza è suscettibile di influire sulla commisurazione
temporale delle revoche a scopo d'ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC), ma non
ha alcuna rilevanza in materia di revoche di sicurezza, la cui durata -
trascorso il periodo di prova fissato ex art. 33 cpv. 1 OAC - dipende pur
sempre dal tempo occorrente all'interessato per ritrovare la propria idoneità
alla guida;
che stante quanto precede, in tema di revoca di sicurezza
della LC cat. B non si può di certo rimproverare al Presidente del Consiglio di
Stato di aver fatto un uso scorretto del potere d'apprezzamento che la legge
gli riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti
finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;
che il ricorso va quindi parzialmente accolto,
che la tassa di giustizia è compensata con le ripetibili
(art. 28 PAmm);
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 15 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCS; 33 OAC;
10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 47, 60 e 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza la risoluzione 24 novembre 1997 del Presidente
del Consiglio di Stato è riformata nel senso che al gravame 7 novembre 1997 di
__________ è accordato effetto sospensivo unicamente laddove impugna la revoca
della LC ciclomotori pronunciata il 29 ottobre 1997 dall'Ufficio giuridico
della circolazione di __________.
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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