AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.351
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00351
Lugano
26 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 novembre 1997 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 5 novembre 1997 (n. 5606) del Consiglio di Stato che ha evaso ai
sensi dei considerandi il ricorso 5 maggio 1997 di __________ contro la
decisione 22 aprile 1997 con cui il municipio di __________ ha parzialmente
accolto il suo reclamo contro l'imposizione delle tasse per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di quelle d'uso delle canalizzazioni
e dell'acqua potabile relative agli anni 1995 e 1996 concernenti due case ed
un appartamento di sua proprietà;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 30 novembre 1996 i servizi
amministrativi del comune di __________, nato dalla fusione dei comuni di
__________, __________ e __________ (BU __________), hanno notificato tra
l'altro a __________, residente a __________, le seguenti tasse concernenti sue
proprietà:
a) casa a __________: tasse d'uso delle canalizzazioni per
gli anni 1995 e 1996, di fr. 127,50 per anno;
b) appartamento a __________: tassa d'uso dell'acqua potabile
per l'anno 1996, di fr. 140.--;
c) casa a __________, composta di tre appartamenti: tasse per
il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, d'uso delle canalizzazioni
e dell'acqua potabile relative agli anni 1995 e 1996 concernenti gli
appartamenti n. 1 e 2, di fr. 100.--, 50.--, 150.-- rispettivamente per anno ed
appartamento.
Con decisione 22 aprile 1997 il municipio di __________ ha respinto
un reclamo inoltrato contro le menzionate tassazioni il 17 dicembre 1996.
B. Con ricorso 5 maggio 1997
__________ é insorto davanti al Consiglio di Stato avverso le imposizioni in
rassegna. Egli ha spiegato che la casa a __________ era locata a tale
__________, alla quale erano sempre state notificate fino a quel momento tutte
le tasse in rassegna. Il ricorrente ha pertanto sollecitato la continuazione di
quella prassi anche per le tasse d'uso delle canalizzazioni, che gli erano
state notificate. Per quanto concerneva l'appartamento a __________
l'insorgente ha affermato di aver disdetto il contratto di abbonamento alla
rete di distribuzione dell'acqua potabile. Per quanto atteneva infine alla casa
di __________, cui erano state notificate le sopra menzionate tasse relative a
due appartamenti su tre, ha chiesto che i tributi per tutti e tre gli enti
fossero notificati direttamente agli inquilini oppure, qualora i rispettivi
regolamenti disponevano altrimenti, ad esso stesso, ma con debito anticipo per
adattare i contratti di locazione.
C. Con risoluzione 5 novembre
1997 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa.
Esso ha anzitutto dichiarato irricevibile il gravame nella misura in cui
concerneva le tasse d'uso dell'acqua potabile e lo ha trasmesso per competenza
al dipartimento delle istituzioni. Il Governo ha indi annullato le tasse per il
servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per gli anni 1995 e 1996
relative agli appartamenti n. 1 e 2 dello stabile a __________ ed ha ordinato
al municipio di __________ di procedere alla loro intimazione ai locatari, per
il tramite del proprietario ricorrente, limitatamente a 9/24 per il solo anno
1996, ovvero a fr. 37,50 per appartamento. Esso ha considerato che gli art. 21
cpv. 2 e 23 cpv. 2 del regolamento per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti prevedevano l'imposizione della tassa a carico degli
utenti, mentre che la responsabilità del proprietario dell'immobile nei
confronti del comune - cui pur dovevano essere notificate le tasse, con
l'incarico di girarle ai locatari - rimaneva limitata al caso di inadempienza
di questi. Quei tributi - ha ulteriormente argomentato l'istanza inferiore -
erano inoltre stati determinati con ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata
all'albo comunale nel periodo 30 luglio/14 agosto 1996: decreto che prevedeva
la sua entrata in vigore con la decorrenza del termine di pubblicazione e
dunque non esplicava - né, del resto, avrebbe potuto esplicare - effetto
retroattivo. Il Governo ha infine interamente annullato l'imposizione delle
tasse d'uso delle canalizzazioni per gli anni 1995 e 1996 relative alla casa a
__________ ed agli appartamenti n. 1.e 2. della casa a __________, per il
motivo che il relativo regolamento non era stato approvato da parte della sezione
degli enti locali per delega del Consiglio di Stato medesimo in applicazione
dell'art. 188 cpv. 1 LOC.
D. Con ricorso 26 novembre 1997
il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel
giudicato governativo. Il ricorrente sostiene che l'art. 22 del regolamento per
il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, in vigore dal 1 gennaio
1995, il quale fissa tra un importo minimo ed un importo massimo le tasse da
prelevare annualmente per il finanziamento del servizio, costituisce una
sufficiente base legale per la loro imposizione già a partire da quella data.
Per quanto concerne invece le tasse d'uso delle canalizzazioni l'insorgente
sostiene che, in realtà, il regolamento delle canalizzazioni, pure in vigore
con effetto al 1 gennaio 1995, é stato approvato dalla sezione degli enti
locali il 26 ottobre 1995; quest'ultima ha imposto all'autorità comunale di
adottare delle modifiche, le quali non interessavano tuttavia l'art. 42 del
regolamento, che istituisce il prelievo di tasse d'uso. Il comune ricorrente
chiede pertanto che tutte le controverse tasse possano essere imposte già a
partire dal 1 gennaio 1995.
Il Consiglio di Stato e __________ hanno sollecitato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa
é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'emanazione del presente
giudizio presuppone la verifica delle controverse imposizioni con due principi
fondamentali del diritto amministrativo: legalità e irretroattività delle
leggi.
-
3.1. Ad __________ il
servizio di nettezza urbana é retto dal regolamento per il servizio raccolta ed
eliminazione dei rifiuti (RSRER), adottato dal consiglio comunale il 19 maggio
1995 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 21 novembre 1995. Il RSRER
é entrato in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1995 (art. 29 cpv. 1
RSRER), abrogando nel contempo gli analoghi regolamenti dei comuni di
__________, __________ e __________ (art. 28 RSRER). Il servizio é organizzato
dal comune (art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é obbligatoria (art. 3
RSRER). Per finanziare il servizio l'art. 21 RSRER istituisce il prelievo
annuale di tasse, che devono essere determinate da parte del municipio mediante
ordinanza entro un importo minimo ed un importo massimo fissato all'art. 22
cpv. 1 RSRER e che spazia per le economie domestiche di domiciliati tra fr.
70.-- e fr. 100.-- (lett. a) e per quelle di persone senza domicilio nel comune
tra fr. 70.-- e fr. 200.-- (lett. b). Le tasse sono dovute dagli utenti,
segnatamente dalle economie domestiche primarie e secondarie, dalle economie
collettive e dai commerci (art. 21 cpv. 2 RSRER). Il proprietario dell'immobile
é responsabile delle tasse dovute dall'utente in caso di inadempienza di
quest'ultimo (art. 23 cpv. 2 prima frase RSRER). Tutte le tasse vengono tuttavia
inviate al proprietario, che procederà a rimetterle, se del caso, al
beneficiario od all'inquilino (art. 23 cpv. 2 seconda frase RSRER). Con
ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale nel periodo 30
luglio-14 agosto 1996 e che prevedeva la sua entrata in vigore alla scadenza
del termine di pubblicazione, il municipio di __________ ha fissato in fr.
100.-- la tassa a gravare ogni casa od appartamento.
3.2. Il Governo ha annullato le tasse per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti per gli anni 1995 e 1996 relative agli
appartamenti n. 1 e 2 dello stabile a __________ ed ha ordinato al municipio di
__________ di procedere alla loro intimazione ai locatari, per il tramite del
proprietario ricorrente, limitatamente a 9/24 per il solo anno 1996, ovvero a
fr. 37,50 per appartamento. Esso ha in primo luogo considerato che gli art. 21
cpv. 2 e 23 cpv. 2 RSRER prevedevano l'imposizione della tassa a carico degli
utenti, mentre che la responsabilità del proprietario dell'immobile nei
confronti del comune - cui pur dovevano essere notificate le tasse, con l'incarico
di girarle ai locatari - rimaneva limitata al caso di inadempienza di questi.
Quei tributi - ha ulteriormente argomentato l'istanza inferiore - erano inoltre
stati determinati con ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale
nel periodo 30 luglio/14 agosto 1996: decreto che prevedeva la sua entrata in
vigore con la decorrenza del termine di pubblicazione e dunque non esplicava -
né, del resto, avrebbe potuto esplicare - effetto retroattivo. L'autorità
inferiore si é ispirata, sotto quest'ultimo aspetto, alle considerazioni svolte
da parte di questo Tribunale nella sentenza pubbl. in RDAT II-1995 N. 23
consid. 3.3.. Il comune ricorrente non contesta la prima deduzione
(imponibilità dell'utente anziché del proprietario dell'immobile), limitando le
sue censure all'applicabilità nel tempo del RSRER.
3.3. La base legale formale degli avversati tributi -
requisito indispensabile per il loro prelievo (DTF 118 Ia 320 segg. in re comune
di __________, consid. 3a) - é costituita dall'art. 22 cpv. 1 lett. b RSRER, in
vigore dal 1 gennaio 1995, che fissa tra un minimo di fr. 70.- ed un massimo di
fr. 200.-- l'anno le tasse a gravare le economie domestiche di persone senza
domicilio nel comune. Questa disposizione non é tuttavia, in principio, direttamente
applicabile. Essa rimanda difatti la determinazione dell'importo esatto della
tassa che può essere percepito dagli utenti all'adozione di un'ordinanza
municipale (cfr. cpv. 1 della stessa). Quest'ultima costituisce pertanto
un'irrinunciabile premessa legale affinché il comune possa percepire il tributo
in rassegna; poiché legge materiale, essa deve inoltre ossequiare in quanto
tale il principio dell'irretroattività delle leggi (cfr. le considerazioni
svolte nella sentenza di questo Tribunale poco sopra citata, cui si é riferito
il Consiglio di Stato). Quando la definizione di una tassa di utilizzazione,
tale quella per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, ha luogo
secondo il sistema appena descritto, il diritto di imposizione del comune può
pertanto essere pregiudicato dal ritardo con cui il municipio, nell'esercizio
delle competenze esecutive che gli spettano, adotta l'ordinanza con cui fissa
l'importo esatto delle tasse che intende emettere ed incassare presso gli utenti:
atto normativo che, al pari degli altri, non può di principio spiegare effetto
retroattivo (sul principio dell'irretroattività delle leggi RDAT I-1996 N. 51
consid. 8d ed e con rinvii; II-1995 N. 23 consid. 3.2. con rinvii). La
giurisprudenza di questo Tribunale ha tuttavia avuto modo di mitigare le conseguenze
negative che questa situazione può generare per il comune, salvaguardando per
esso la possibilità di comunque sempre poter incassare l'importo minimo della
tassa previsto a livello di regolamento a partire dall'entrata in vigore dello
stesso: importo sotto il quale non é lecito spingersi mediante ordinanza e che
pertanto, in difetto di fissazione ad un importo superiore a livello di
quest'ultima, risulta essere direttamente applicabile nei confronti degli
utenti (cfr. sentenza inedita di questo Tribunale 3 febbraio 1998 in re comune
di __________, consid. 3.3.).
3.4. Nel concreto caso, come ha considerato il Consiglio di
Stato, la tassa di fr. 100.-- per anno determinata mediante ordinanza 23/26
luglio 1996 poteva essere applicata solo dopo la scadenza del termine di pubblicazione
di quest'ultima, ovvero a partire dal 15 agosto 1996. L'ordinanza in rassegna
prevedeva infatti espressamente la sua entrata in vigore a quel momento. Né del
resto, come ha ulteriormente argomentato l'istanza inferiore, alla stessa si
sarebbe potuto lecitamente conferire simile effetto. Il Governo ha però omesso
di considerare che l'applicazione diretta dell'art. 22 cpv. 1 lett. b RSRER, in
vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1995, poteva costituire una
sufficiente base legale legittimante l'imposizione da parte del comune della
tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a partire da
tale data, per lo meno limitatamente all'importo minimo di fr. 70.-- l'anno
previsto da quella stessa disposizione. Non é invero certo che ciò sia
effettivamente il caso. Difatti, il RSRER é stato adottato dal consiglio
comunale il 19 maggio 1995 ed approvato dal dipartimento delle istituzioni,
sezione degli enti locali, il 21 novembre successivo. La sua entrata in vigore
al 1 gennaio 1995, prevista all'art. 29 cpv. 1 RSRER, costituisce un caso di
retroattività. Il Tribunale non procede tuttavia all'esame circa la legittimità
del conferimento dell'effetto retroattivo al RSRER, ma lo rinvia all'autorità
inferiore. Il requisito della base legale costituisce infatti il primo, fondamentale
elemento che deve essere oggetto di esame nell'ambito della verifica dell'imposizione
di una tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, per cui
l'esito di questo esame condiziona quello degli altri principi cui deve
soddisfare l'imposizione (cfr., per un'illustrazione dei requisiti, RDAT I-1997
N. 47 consid. 2.1.). Corrobora ulteriormente questa soluzione nel concreto caso
la constatazione che se, come non sembra prima facie per nulla escluso, non dovesse
essere ammessa la retroattività del RSRER al 1 gennaio 1995 - e pertanto la
tassa di fr. 70.-- per anno potrebbe essere applicata solo a partire dal 21
novembre 1995, giorno in cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli
enti locali, agendo per delega del Governo ha approvato con effetto costitutivo
il RSRER (art. 190 cpv. 1 LOC) - bisognerà ancora ricercare se e in che misura
le controverse tasse non possano comunque essere percepite per il periodo 1
gennaio-20 novembre 1995 sulla scorta dei regolamenti sul servizio di raccolta
e di eliminazione dei rifiuti in vigore nei comuni esistenti prima della
fusione: regolamenti che sono stati abrogati all'art. 28 RSRER. Orbene, questo
compito, insieme a quello di definire l'importo esatto delle tassazioni discendente
dall'applicazione di differenti basi legali, non deve essere assolto
dall'ultima autorità cantonale di ricorso, preposta al controllo dell'operato
delle istanze inferiori.
3.5. In virtù di quanto precede il ricorso del comune di
__________ deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata su questo
punto. A questo scopo basta stralciare la frase del dispositivo n. 1.2. lett. a
ove il Consiglio di Stato fa ordine al municipio di __________ di emettere
delle nuove tasse per il solo anno 1996 e limitatamente a 9/24 per
appartamento. Il municipio di __________ potrà invece emettere detti tributi
secondo la procedura indicata dal Consiglio di Stato già a partire dal 1
gennaio 1995 tenendo conto delle considerazioni sopra indicate, ferma restando
la possibilità di una loro contestazione da parte dei singoli utenti toccati.
- 4.1. In data 19 maggio 1995
il consiglio comunale di __________ ha parimenti adottato il regolamento delle
canalizzazioni (RC), il quale istituisce all'art. 42 il prelievo di una tassa
d'uso delle stesse, da determinare dal municipio per ordinanza tra il 0,05 % ed
il 0.2 % del valore di stima dell'elemento allacciato, ritenuto un minimo di
fr. 50.--. L'entrata in vigore del RC é stata fissata al 1 gennaio 1995 (art.
57 cpv. 1 RC). Il 26 ottobre 1995 la sezione degli enti locali ha approvato il
RC. Facendo suo il preavviso della sezione della protezione dell'aria e dell'acqua,
che informava di aver parzialmente modificato i criteri di smaltimento delle
acque di scarico rispetto a quanto indicato nel regolamento tipo delle
canalizzazioni/versione febbraio 1994, la sezione degli enti locali ha tuttavia
invitato "il municipio" a modificare "redazionalmente"
il regolamento, per adattarlo al regolamento tipo delle canalizzazioni per i
comuni di III priorità/versione agosto 1995. Il municipio di __________ ha
quindi fatto adottare dal consiglio comunale le sollecitate modifiche nella
seduta del 26 novembre 1996, le quali - stando alle informazioni date dal
municipio in sede di ricorso - devono ancora essere approvate da parte della
sezione degli enti locali, cui sono state trasmesse a tal fine il 14 gennaio
- L'art. 42 RC, che prevede il prelievo delle tasse d'uso delle
canalizzazioni, non é stato toccato dalle modifiche in rassegna.
4.2. Nel concreto caso il Governo ha interamente annullato
l'imposizione delle tasse d'uso delle canalizzazioni per gli anni 1995 e 1996
relative alla casa di __________ ed agli appartamenti n. 1. e 2. della casa di
__________ per il motivo che il RC non poteva ancora essere considerato come
approvato da parte della sezione degli enti locali per delega del Consiglio di
Stato medesimo in applicazione dell'art. 188 cpv. 1 LOC, la decisione di approvazione
26 ottobre 1995 non bastando a tal fine. Gli accertamenti che precedono
smentiscono però la tesi governativa: la decisione appena menzionata 26 ottobre
1995 deve difatti essere ritenuta a tutti gli effetti quale valida approvazione
con effetto costitutivo del RC, fatta eccezione per le disposizioni che dovevano
essere modificate. L'art. 42 RC, che non ha dovuto essere modificato, poteva
pertanto costituire una valida base legale per l'imposizione delle tasse d'uso
delle canalizzazioni a partire dal 1 gennaio 1995. Del resto, se la soluzione
corretta fosse effettivamente stata quella contraria, ovvero quella adottata
dal Governo nel suo giudizio, esso avrebbe allora dovuto ricercare d'ufficio
(art. 18 cpv. 1 PAmm) se ed in che misura le controverse tassazioni non
potessero comunque trovare la necessaria base legale nei RC in vigore nei
comuni esistenti prima della fusione, implicitamente abrogati dal RC in
rassegna. Ricerca che non é per nulla escluso debba comunque essere effettuata,
poiché l'entrata in vigore del RC al 1 gennaio 1995 costituisce un caso di
retroattività (per il periodo 1 gennaio-25 ottobre 1995), la cui legittimità
dovrà parimenti essere verificata da parte dell'istanza inferiore.
4.3. In virtù di quanto precede il ricorso del comune di
__________ deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata interamente
su questo punto (dispositivo n. 1.2. lett. b del giudicato governativo). In
applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio
di Stato affinché proceda preliminarmente all'accertamento della base legale
legittimante la controversa imposizione delle tasse d'uso delle canalizzazioni
per gli anni 1995 e 1996 come indicato al considerando 4.2. e, in seguito,
evada le censure sottopostegli dal resistente. La circostanza secondo cui il
Consiglio di Stato abbia argomentato, a titolo abbondanziale, che l'art. 42
cpv. 4 RC prevede l'imponibilità dell'utente e non del proprietario non
permette di mutare questa conclusione; tanto più che - come é stato spiegato
poco sopra - non é per nulla escluso che le controverse tassazioni poggino su
differenti basi legali.
- Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Il
dispositivo n. 1.2. lett. a, limitatamente all'ordine di emissione delle tasse
per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per il solo anno 1996
e in ragione di 9/24, e lett. b della risoluzione 5 novembre 1997 (n. 5606) del
Consiglio di Stato é annullato.
§§. Gli atti
vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al
consid. 4.3. e relativo rinvio.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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