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Numero d'incarto:
52.1997.372
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00372
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 dicembre 1997 di
contro
la
risoluzione 26 novembre 1997 (n. 6029) del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 26 giugno 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di sei mesi;
vista la risposta 7 gennaio 1998 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel pomeriggio del 17 maggio
1997, alle ore 15.10/15.20, __________ circolava in direzione sud-nord sulla
strada cantonale nel tratto __________ -__________ alla guida del motoveicolo
marca Aprilia AF1 125 targato __________.
Inseguito lungo il tratto citato da un'autocivetta di una
pattuglia della Polizia cantonale del Cantone Ticino, è stata rilevata una
velocità di 110/120 km/h fuori dell'abitato (limite consentito: 80 km/h) e di
90/95 km/h nell'abitato (limite consentito: 60 km/h).
Interrogato il 18 maggio 1997 dalla Polizia cantonale, posto
di __________, __________ ha ammesso di aver circolato a tali velocità.
B. In seguito a questi
avvenimenti, ritenuto che i limiti di velocità massima vigenti nel luogo
dell'infrazione dentro e fuori dell'abitato sono rispettivamente di 50 e 80
km/h, con decisione 26 giugno 1997 la Sezione della circolazione ha revocato a
__________ la licenza di condurre veicoli a motore per un periodo di sei mesi,
per aver circolato a velocità eccessiva e pericolosa, nonché per essere
recidivo.
Al titolare era infatti già stata revocata la licenza di
condurre categoria G da parte delle autorità grigionesi il 4 novembre 1995 per
un periodo di sei mesi per aver circolato il 23 giugno 1995 con una vettura
senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre in territorio di
__________.
C. Con ricorso 7 luglio 1997
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una riduzione a
3/4 mesi del periodo di revoca della licenza.
In sostanza, pur non
contestando l'accertamento dei fatti, adduce che il limite di velocità massima
nell'abitato era di 60 e non di 50 km/h come indicato nella decisione
dipartimentale.
D. Il 25 luglio 1997 l'Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione ha pure inflitto a __________, per
l'infrazione commessa, una multa di fr. 600.– oltre a una tassa di giustizia di
fr. 110.– e le spese di fr. 40.–.
E. Con giudizio 26 novembre
1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame del 7 luglio 1997,
confermando il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della
circolazione.
In estrema sintesi, l'Esecutivo cantonale ha considerato
corretta la decisione dipartimentale, il ricorrente essendo recidivo ed avendo
oltrepassato di almeno 40 km/h la velocità massima consentita compromettendo
altresì gravemente la sicurezza della circolazione.
F. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
Sostenendo che nel tratto
in cui si è svolta l'infrazione secondo i cartelli stradali la velocità massima
è di 60 km/h e non di 50 km/h, il ricorrente chiede che la decisione impugnata
venga modificata tenendo presente del reale limite di velocità.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà,
per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10
LACStr.
Il gravame, tempestivo
(art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione
(art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per
scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33
cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore
ad un periodo di sei mesi se la licenza gli deve essere revocata a causa di
un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art.
17 cpv. 1 lett. c LCStr).
- Secondo costante giurisprudenza
del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima
consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche
quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli e la
reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143
consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h
del limite di velocità le competenti autorità cantonali sono obbligate a
revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, senza
alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 119 Ib 145 consid. 2a;
118 IV 188 consid. 2b).
-
Nella fattispecie in esame,
come risulta dagli atti e come esplicitamente ammesso dal ricorrente, egli ha
circolato sulla strada cantonale ad una velocità di 90/95 km/h e di 110/120
km/h laddove vige il limite di 60 rispettivamente 80 km/h. Il Consiglio di
Stato ha del resto riconosciuto, nella sua risposta al gravame, di aver
indicato per errore il limite di velocità in abitato di 50 km/h invece di
quello di 60 km/h esistente in quel tratto. Ma ciò non è di soccorso
all'insorgente, avendo egli in tutti i casi oltrepassato di almeno 30 km/h la
velocità consentita e tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra
esposti. La revoca della licenza di condurre si impone dunque come una misura
amministrativa obbligatoria.
-
Quanto alla durata del
provvedimento, richiamati i criteri di commisurazione sanciti dall'art. 33 cpv.
2 OAC, va rilevato che dagli atti trasmessi dalla Sezione della circolazione
risulta che il ricorrente è già stato in passato oggetto di un provvedimento
amministrativo per infrazione alle regole sulla circolazione stradale. Gli è
stata difatti revocata la licenza di condurre categoria G da parte delle
autorità grigionesi il 4 novembre 1995, per un periodo di sei mesi, per aver
circolato il 23 giugno 1995 con una vettura senza essere in possesso della
richiesta licenza di condurre in territorio di __________.
Da quanto appena esposto emerge che l'insorgente è recidivo
ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, essendo trascorsi soltanto poco più
di 13 mesi tra il momento in cui si sono svolti i fatti qui in esame e il
termine del precedente periodo di revoca.
Ne consegue che la durata del provvedimento litigioso, contenuta
comunque al minimo previsto dalla legge per i casi di recidiva, risulta
pienamente giustificata.
Stante tutto quanto precede, il gravame va dunque respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC, 30 cpv.
2, 33 cpv. 2 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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