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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.47
Data decisione, Autorità:
09.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00047
Lugano
13 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 marzo 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
Contro
la
decisione 18 febbraio 1997 (no 638) con cui il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso interposto dal ricorrente e litisconsorti avverso l'ordinanza
sulla repressione dei rumori molesti del municipio di __________ di data 18
settembre 1995;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 settembre 1995 il
municipio di __________ ha adottato un'ordinanza volta a vietare l’uso di
campanacci per bestiame al pascolo e quello in stalla nel raggio di 150 m dagli
edifici abitabili durante le ore notturne e precisamente dalle 2300 alle 0700.
B. Nel termine di pubblicazione
all’albo __________ e litisconsorti si sono aggravati contro l'ordinanza
suddetta davanti al Consiglio di Stato, sostenendo in particolare che essa
viola il principio di uguaglianza poiché concerne solo gli abitanti del nucleo
del borgo e non anche coloro che risiedono in altre zone residenziali del
comune.
C. Con decisione 18 febbraio
1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per motivi che non occorre
qui illustrare.
D. Contro il succitato giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, contestando l’ordinanza dal profilo della sua natura di
provvedimento generale ed astratto e dal profilo della parità di trattamento.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare alcuna osservazione.
Il municipio di __________, dal canto suo, postula la
reiezione del gravame con argomenti che, se del caso, verranno ripresi in seguito.
Considerato, in
diritto
- Prima di eventualmente
entrare nel merito dell'impugnativa occorre esaminare se sia ricevibile dal
profilo delle competenze giurisdizionali di questo Tribunale.
1.1. Giusta l'art. 208 LOC "contro le decisioni degli
organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili
al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
Deducibili davanti a questo Tribunale sono per principio
soltanto le decisioni degli organi comunali, ossia i provvedimenti
adottati dall'autorità in casi concreti ed individuali, medianti i quali vengono
costituiti, modificati o soppressi diritti od obblighi dei cittadini
amministrati (cfr. art. 5 PA per analogia; Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto
amministrativo, vol. I. N. 200).
Le ordinanze, in quanto atti normativi contenenti
norme di carattere generale e astratto, non rientrano nella definizione di decisione
e non possono quindi essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(STA 8 febbraio 1991 in re M.).
1.2. In concreto, il ricorrente contesta l’ordinanza
negandone la natura generale ed astratta.
A torto, poiché le disposizioni censurate si rivolgono ad una
cerchia indeterminata di persone ed hanno per oggetto una pluralità di
fattispecie. Non toccano individualmente il ricorrente, né si riferiscono alla
sua situazione concreta. A esse non inerisce pertanto natura di decisione
impugnabile, ma di atto normativo (cfr. sulla distinzione tra atti legislativi
ed atti amministrativi, cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V ed. N. 5 B II e Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg.
Bd. N. 5 B II).
Non essendo rivolto contro un provvedimento di natura
concreta ed individuale, ma contro un atto normativo adottato dal municipio in
veste di legislatore delegato, il ricorso va quindi respinto siccome
irricevibile.
- Si prescinde dal prelievo
di tasse e spese, poiché il ricorso è stato dettato dall’erronea indicazione
dei rimedi di diritto data dal Consiglio di Stato.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 207, 208 LOC; 3, 18, 28,31,60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Il ricorrente verserà al
comune di __________ fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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