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Numero d'incarto:
52.1997.56
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00055
52.97.00056
Lugano
14 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 13 marzo 1997 di
Comunione
ereditaria __________
patrocinati
da avv. __________
contro
a) la decisione 26 febbraio 1997, no.
930 del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 27 agosto 1997 degli
insorgenti interposto contro la risoluzione 17 luglio 1996 del municipio di
__________ di diniego del rilascio della licenza edilizia per il colmataggio
al mappale no. __________ RF di __________ e della comminatoria di una
sanzione pecuniaria di fr. 7'556.--;
b) contro la decisione 26 febbraio
1997, no. 945, del Consiglio di Stato che respinge i ricorsi 25 aprile 1996
degli insorgenti avverso le decisioni 26 marzo 1996 del municipio di
__________ di diniego del rilascio della licenza edilizia per il colmataggio
al mappale no. __________ RF di __________ e dell'imposizione di una sanzione
pecuniaria di fr. 52'406;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 24 giugno 1997, dopo discussione,
il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. La ditta __________ si impegna a
ripristinare lo "status quo ante" dei fondi part. __________ RF
__________ e part. __________ RF di __________ assumendosene le spese.
- Il ripristino avverrà alla seguente
condizioni:
2.1. Lo
stato finale dovrà essere conforme ai rilievi del geometra in atti.
2.2. I
lavori dovranno essere terminati entro il 30.4.1998.
2.3. La
ditta __________ si impegna a utilizzare il sentiero (strada sterrata) che scende
verso __________.
2.4. Il
comune di __________ provvederà a stabilire in contraddittorio con il signor
__________ lo stato della strada utilizzata.
2.5. La
ditta __________ si impegna a ripristinare il sedime stradale nello stato in
cui si trova attualmente.
2.6. Sui
fondi verrà posato un ultimo strato di 30 cm di terra vegetale previa ricoltivazione
del sottofondo compattato.
2.7. La
ditta __________ si impegna a notificare al Dipartimento la destinazione finale
del materiale asportato.
2.8. La
ditta __________ si impegna inoltre a notificare preventivamente, senza
particolari formalità, agli uffici tecnici di __________ e __________ i giorni
in cui verranno eseguiti i lavori.
2.9. Prima
della posa dello strato di terra vegetale e di ricoltivazione la ditta
__________ avvertirà la sezione agricoltura del Dipartimento finanze e
economia, (ing. __________) affinché possa dare le necessarie disposizioni.
2.10. Il
collaudo dell'intervento di ripristino verrà eseguito dalla Sezione agricoltura
in collaborazione degli uffici tecnici di __________ e __________ previa misurazione
da parte del geometra.
2.11. In
caso di ritardo viene fissata una penale di fr. 200.-- al giorno da versare in
ragione di 1/4 a __________ e 3/4 a __________ indipendentemente dalle cause
del ritardo.
-
Ai municipi di __________ e di __________ è
assegnato un termine sino al 12 luglio 1997 per pronunciarsi sulla
proposta, ritenuto che la stessa viene accettata seduta stante da parte delle
ricorrenti e dell'Autorità cantonale.
-
In caso di accettazione le cause vengono stralciate
dai ruoli senza spese e senza assegnazioni di ripetibili, ritenuto che lo Stato
rinuncia all'incasso delle tasse di giustizia.
-
In caso di rifiuto della proposta il Tribunale
cantonale amministrativo statuirà sui ricorsi senza ulteriori formalità
ritenuto che le parti non hanno altre prove da aggiungere e rinunciano alle
conclusioni ed al dibattimento finale."
rilevato
che con comunicazione 25 giugno 1997, il municipio di __________, e con lettera
8 luglio 1997 il municipio di __________, hanno aderito alla proposta
transattiva di cui sopra;
considerato
pertanto che i procedimenti sono così esauriti,
decreta:
-
I ricorsi sono stralciati
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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