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Numero d'incarto:
52.1997.75
Data decisione, Autorità:
02.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00075
Lugano
2 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 aprile 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 12 marzo 1997, no. 1174, del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia 11 novembre 1996 rilasciatagli dal municipio di __________
per la ricostruzione di un diroccato (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
-
23 aprile 1997 del municipio di
__________;
-
23 aprile 1997 del Consiglio di
Stato;
-
28 aprile 1997 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario di un fondo (part. no. __________ RF), situato a __________ in
località __________, nella zona residenziale estensiva (R 2). Sul fondo sorgono
un rustico, una tettoia ed una vecchia torre medievale, crollata in epoca
remota sino ad un'altezza variante tra 3 e 5 m.
Il rudere (sub. C) forma un tutt'uno con la tettoia (sub. B)
e tocca, nell'angolo SE, il confine del fondo del resistente __________ (part.
no. __________ RF).
B. Il 15 luglio 1996 il ricorrente
ha notificato al comune l'intenzione di innalzare la torre sino all'altezza di
7 m e di dotarla di un tetto a due falde. La notifica era corredata da piani
che indicavano sommariamente i limiti della sopraelevazione prevista.
Alla domanda, pubblicata, ma non trasmessa all'autorità cantonale,
si è opposto il vicino __________, che vi ravvisava fra l'altro una
disattenzione delle norme sulle distanze da confine.
C. Con decisione 11 novembre
1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione del vicino qui resistente.
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Con giudizio 12 marzo 1997
il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando la licenza
censurata.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la licenza fosse da annullare
già perché rilasciata secondo la procedura di semplice notifica anziché secondo
quella ordinaria. In via abbondanziale, il Consiglio di Stato ha comunque
rilevato che l'intervento non avrebbe nemmeno potuto essere autorizzato,
siccome riferito ad una costruzione che non rispetta la distanza da confine prescritta
dalle NAPR.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza rilasciatagli dal municipio di __________.
Secondo l'insorgente, l'intervento consisterebbe nel semplice
ripristino del tetto e di parte dei muri. Applicabile al caso sarebbe quindi la
procedura di semplice notifica. Il resistente, soggiunge, avrebbe comunque
avuto la possibilità di tutelare i suoi interessi. L'annullamento della licenza
sarebbe quindi ingiustificato.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'intervento
sarebbe conforme al diritto. In definitiva, non si tratterebbe nè di una
trasformazione, nè di una ricostruzione, ma soltanto di un intervento
rientrante nei limiti degli art. 39 RLE e 9.2.3 NAPR di __________; norma,
quest'ultima, che permette di sopraelevare di un solo piano gli edifici
costruiti prima dell'entrata in vigore del PR ad una distanza dal confine
inferiore a quella prescritta.
F. Il ricorso, condiviso dal
municipio di __________, è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula
osservazioni, e dal vicino opponente, che contesta succintamente le tesi
dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
Date la natura delle questioni poste a giudizio, può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il sopralluogo chiesto dal ricorrente non appare in effetti
atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge invero chiaramente dai piani e dalle fotografie annesse all'incarto.
- 2.1. Edifici ed impianti
possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia. La licenza
è in particolare necessaria per la costruzione, la ricostruzione e la
trasformazione rilevante di edifici ed altre opere (art. 1 LE).
L’art. 4 RLE specifica che la licenza edilizia è necessaria
per:
"a) la
costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il
solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti di
qualsiasi genere;
b) la
demolizione parziale o totale di edifici;
c) ogni
altra opera edilizia o impianto come:
-
muri,
piscine, strade private, serre fisse, accessi stradali, posteggi per veicoli e
natanti, piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili;
-
canalizzazioni
e impianti per le acque di scarico;
-
cisterne
per il concime o il colaticcio;
-
serbatoi
per gas, oli combustibili e carburanti;
-
impianti
per il trasporto di merci e di persone, in quanto non soggetti a concessione
federale;
d) l'apertura
di cave per l'estrazione di materiali di ogni genere, scavi e colmate;
e) il
deposito rifiuti, materiali e macchinari di qualsiasi natura;
f) i
campeggi."
La licenza edilizia è di regola rilasciata secondo la
procedura ordinaria, retta dagli art. 4 - 10 LE.
A questa procedura sfuggono soltanto i lavori di secondaria importanza,
quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della
destinazione, del volume e dell’aspetto generale degli edifici ed impianti, che
vengono autorizzati secondo la procedura di semplice notifica (art. 11 LE).
All’interno della zona edificabile definita dal PR approvato
dal Consiglio di Stato sono in particolare soggetti a questa procedura:
"
-
i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto
esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
-
la
sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei
materiali di copertura;
-
le
costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;
-
le
opere di cinta e i muri di sostegno;
-
la
demolizione parziale o totale di edifici;
-
la
costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade
pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli
per edifici abitativi mono e bifamilairi, in quanto tutte queste opere non ingenerino
ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere
di urbanizzazione o sull'ambiente;
-
l'allacciamento
degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
-
il
deposito di materiali e macchinari;
-
gli
scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m. 1.50 e una
superficie di mq 1000;
-
l'apertura
di porte, finestre o vetrine ,nonché la formazione di balconi senza modifica
sostanziale dell'aspetto;
-
il
tinteggio di edifici e impianti."
In quanto non siano esplicitamente soggetti alla procedura semplificata,
tutti gli interventi edilizi soggiacciono alla procedura ordinaria (art. 5
RLE). In altri termini, la procedura ordinaria è applicabile per clausola
generale, mentre per la procedura di notifica vale il cosiddetto sistema
enumerativo.
2.2. In concreto, non si può ragionevolmente negare che
l'intervento in contestazione soggiaccia alla procedura ordinaria.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, che ne minimizza
a torto la portata, non si tratta in effetti soltanto di coprire la vecchia
torre con un tetto, ma di ricostruire ampie porzioni delle mura perimetrali,
crollate in epoca remota.
- 3.1. La domanda di
costruzione, stesa su formulario ufficiale, deve fornire tutte le indicazioni
necessarie a definire esattamente gli estremi dell'intervento edilizio (art.
8-9 RLE). Ad essa vanno allegati i progetti, che devono fornire tutte le
indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione
delle opere oggetto della domanda (art. 11 RLE). I progetti devono in
particolare comprendere piani dettagliati, con le piante di ogni piano, le
misure principali e la destinazione di ogni vano, una o più sezioni per ogni
corpo dell'edificio, il disegno della facciate e quello degli edifici contigui
ecc. (cfr. art. 12 RLE).
3.2. Nel caso in esame, la domanda di costruzione, presentata
dall'insorgente sotto la forma irrita della semplice notifica, risulta
gravemente ed irrimediabilmente carente anche dal profilo formale. I piani
annessi indicano infatti soltanto sommariamente i limiti e le modalità
dell'intervento divisato. Basti al riguardo considerare che la sopraelevazione
prevista è raffigurata con un semplice disegno a tratteggio, privo di qualsiasi
indicazione atta a rendere comprensibile l’opera non solo dal profilo della volumetria,
ma anche nei suoi aspetti estetici.
- Orbene, i difetti sin qui
evidenziati non sono di trascurabile entità. Si tratta di lacune importanti,
non emendabili in questa sede, che sommate alla mancata trasmissione degli atti
all'autorità cantonale per l'esame delle questioni relative all’applicazione
del diritto cantonale, bastano ampiamente a giustificare la decisione di
annullamento del permesso adottata dal Consiglio di Stato.
Poco importa che il resistente abbia potuto esercitare i suoi
diritti di difesa. Questa circostanza non permette ancora di ritenere sanati i
difetti che contrassegnano la domanda di costruzione e la procedura seguita dal
municipio.
- Abbondanzialmente ed allo
scopo di evitare al ricorrente inutili spese di progettazione, giova comunque
rilevare che un intervento come quello prospettato dalla domanda di costruzione
qui in esame potrebbe essere autorizzato soltanto nel caso in cui il vicino qui
resistente fosse disposto ad assumere a carico del suo fondo la distanza dal
confine mancante alla torre diroccata (cfr. art. 9.2.2 NAPR).
5.1. A torto assume l’insorgente che si tratti di un
intervento rientrante nei limiti dell’art. 39 RLE.
Riallacciandosi alla garanzia della proprietà, intesa come
tutela della situazioni acquisite, questa norma permette invero di riparare
e mantenere gli edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato
successivamente in vigore, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali.
L’intervento in discussione non è tuttavia configurabile come un semplice
lavoro di riparazione. Considerato l’avanzato stato di deperimento in
cui versa la vecchia torre e tenuto conto dell’estensione dei lavori previsti,
l’intervento deve necessariamente essere qualificato alla stregua di una nuova
costruzione (o di una ricostruzione qualora fosse dimostrato che riproduce
l’edificio originario).
5.2. Ferma questa conclusione, si deve pure negare che
l’intervento possa essere autorizzato in applicazione dell’art. 9.2.3 NAPR di
__________, richiamato dall’insorgente.
Questa norma permette di sopraelevare di un unico piano gli
edifici sorti prima dell’entrata in vigore del PR ad una distanza dal confine o
tra edifici inferiore a quella prescritta dalle NAPR alla condizione che siano
rispettate tutte le altre prescrizioni di zona e che la distanza tra edifici
sia di almeno 6 m.
La disposizione rappresenta un’eccezione alla regola sancita
dall’art. 39 RLE. Essa non si limita in effetti ad assicurare la possibilità di
mantenere le situazioni acquisite prima dell’entrata in vigore del PR, ma va
oltre, concedendo un aumento verticale della volumetria allo scopo di agevolare
l’utilizzazione della sostanza edilizia esistente.
Analogamente a quanto dispone l’art. 39 RLE, anche la concessione
dell’agevolazione prevista dall’art. 9.2.3. NAPR presuppone comunque
l’esistenza di una costruzione che non abbia raggiunto un grado di deperimento
tale da non poter più beneficiare della tutela delle situazioni acquisite (cfr.
Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau, II ed., § N. 4d). L’agevolazione può quindi
essere accordata soltanto nel caso di edifici che possono ancora essere
riparati e mantenuti in base all’art. 39 RLE.
Orbene, non potendosi ravvisare nel diroccato in esame gli
estremi di un’opera edilizia suscettibile di formare ancora oggetto di
interventi di riparazione o di manutenzione, si deve necessariamente ammettere
che non sono nemmeno date le premesse per autorizzare una sua sopraelevazione
in applicazione dell’art. 9.2.3. NAPR.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, confermando il
giudizio governativo impugnato siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 11, 21 LE; 4-12 RLE; 9.2.3. NAPR di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 500.-- al resistente a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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