AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.10
Data decisione, Autorità:
25.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.98.00010-9
Lugano
25 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a)
16 gennaio 1998 della
patrocinata dall'avv. __________
b) 16 gennaio 1998 dell'
e di
patrocinati dall'avv. __________
Contro
la
decisione 16 gennaio 1998, n. 6482, del Consiglio di Stato, che:
a) annulla la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciata dal municipio di
__________ all'insorgente __________ per la costruzione di un centro per il
pretrattamento ed il trasbordo di scarti metallici riciclabili nella zona
industriale (part. no. __________ RFD), accogliendo l'impugnativa contro di
essa presentata da __________ ed __________, e
b)
dichiara irricevibili le impugnative presentate contro la stessa licenza
dall'Associazione ticinese __________ e da __________, rispettivamente dalla
ditta __________ e __________;
viste le risposte:
-
27 gennaio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
5 febbraio 1998 del municipio di
__________;
-
18 febbraio 1998 di __________,
__________ e __________;
-
18 febbraio 1998 __________
-
2 marzo 1998 di __________ e
__________;
-
13 marzo 1998 del Dipartimento del
territorio, SPU;
al ricorso sub a;
-
27 gennaio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
4 febbraio 1998 della __________;
-
5 febbraio 1998 del municipio di
__________;
-
13 marzo 1998 del Dipartimento del
territorio, Sezione della pianificazione urbani-
stica;
al
ricorso sub b;
assunte
le prove;
preso
atto delle conclusioni:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 dicembre 1996 la
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire in
località __________ (part. n. __________RFD) uno stabilimento destinato al
pretrattamento ed al trasbordo di scarti metallici riciclabili. L'opera prevista
verrebbe a sorgere su un vasto sedime (11'702 mq), situato nella zona
industriale-artiginale del PR (zona J1), all'intersezione tra l'autostrada A13
e la linea ferroviaria del San Gottardo. Essa risulterebbe costituita da un
edificio amministrativo e da un ampio capannone (m 65.50 x 32 x 13.50), nel
quale gli scarti metallici verrebbero ridotti di volume, mediante presse e
sminuzzatrici per essere caricati in contenitori da trasportare, su strada o
per ferrovia, alla centrale della __________ a __________ per il successivo
trattamento. Lo stabilimento si prefigge in particolare di raccogliere scarti
di carrozzerie, motori, componenti metalliche di automobili, resti da
lavorazione di officine meccaniche/industriali, residui di carpenteria
metallica, nonché rifiuti metallici provenienti dalle economie domestiche.
Stando alle indicazioni della richiedente, il quantitativo
annuo di scarti trattati dovrebbe aggirarsi sulle 15000 t.
Nel termine di pubblicazione si sono opposti alla domanda
__________ ed __________, proprietari delle part. n. __________ e
__________RFD, situati in prossimità del fondo dedotto in edificazione,
l'Associazione ticinese __________, __________, proprietario di un fondo (part.
n. __________RFD), situato nella zona residenziale e la ditta __________ e
__________ di __________, titolare di un centro analogo in quel comune.
B. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 dicembre 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni
poste dall'autorità cantonale.
Contro quest'atto sono insorti davanti al Consiglio di Stato
gli opponenti, contestandolo soprattutto dal profilo della conformità con la
funzione assegnata alla zona di utilizzazione e della compatibilità ambientale.
C. Con unico giudizio del 19
dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili per carenza di
legittimazione attiva tanto il ricorso della __________ e di __________, quanto
quello di __________ e __________. Ha comunque annullato la licenza, accogliendo
l'impugnativa dei vicini __________.
Dopo aver escluso che l'impianto soggiacesse all'EIA, il
Governo ha ritenuto che la licenza in contestazione violasse il diritto perché
non terrebbe debitamente conto delle ripercussioni ambientali che potrebbero
derivare dall’impianto in base alla sua potenza. Determinanti sarebbero i
quantitativi che l'impianto è in grado di trattare funzionando a pieno regime e
non quelli che la __________ prevede di trattare. L'importanza dell'impianto esigerebbe
inoltre la preventiva approvazione del piano particolareggiato della zona
industriale (PPZI) previsto dal PR. Rilasciando la licenza sulla base di una
pianificazione insufficiente, l'autorità comunale avrebbe pertanto disatteso
anche il principio della pianificazione preventiva.
D. Contro il predetto giudizio
governativo sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto la
__________, quanto gli opponenti __________ e __________. __________ e
__________ l’hanno invece accettato.
a. La __________ contesta che la licenza debba essere commisurata
alle effettive potenzialità dell'impianto. A suo avviso si tratterebbe di un
ingiustificato processo alle intenzioni. Determinante ai fini della valutazione
delle ripercussioni ambientali sarebbe soltanto la sua effettiva utilizzazione.
Infondate sarebbero pure le obiezioni sollevate dal Consiglio
di Stato con riferimento all'asserita insufficienza del PP della zona
industriale. Tale piano, osserva, è stato formalmente approvato dallo stesso
Consiglio di Stato. Il fatto che debba essere ulteriormente perfezionato non
permetterebbe di inibirne gli effetti. Decisiva sarebbe unicamente la
circostanza che l'opera è perfettamente conforme a tale piano.
In conclusione la __________ postula quindi il ripristino
della licenza annullata.
b. Ad opposta conclusione pervengono la __________ e
__________ che impugnano il giudizio governativo, rivendicando la
legittimazione attiva e postulando il rinvio degli atti all'istanza inferiore
affinché statuisca sul merito delle censure sollevate in quella sede.
La __________ sostiene di essere legittimata a ricorrere in
quanto agente in difesa degli interessi delle ditte concorrenti della
__________. __________ ritiene invece di disporre della qualità per agire in
via di ricorso in quanto esposto più di altri alle immissioni derivanti dal
controverso l’impianto valutate in base alle sue effettive possibilità di
utilizzazione.
Fondandosi su quest’ultime i ricorrenti contestano poi le
conclusioni della perizia fonica allegata alla domanda di costruzione. I
calcoli, obiettano, andrebbero allestiti sulla base di un quantitativo annuo di
62'560 t di rottami trattati, corrispondente alla reale capacità dell'impianto.
Riallacciandosi alle considerazioni sviluppate dal Consiglio
di Stato nel giudizio impugnato, gli insorgenti sottolineano poi l'inconciliabilità
dell'insediamento con l'attuale assetto pianificatorio.
E. All'accoglimento dei ricorsi
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il
Dipartimento del territorio si è invece rimesso al giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo, confermando i preavvisi favorevoli espressi dai suoi servizi.
Il municipio di __________, dal conto suo, ha sollecitato
l'accoglimento del ricorso della __________, con conseguente ripristino della licenza
annullata dal Consiglio di Stato.
La __________ ed i ricorrenti __________ e __________ si avversano
vicendevolmente con argomenti che verrarnno ripresi nei seguenti considerandi.
Chiamati, dietro loro richiesta, a formulare osservazioni,
gli opponenti __________ e __________ hanno a loro volta chiesto il rigetto del
ricorso della __________.
F. Delle risultanze
dell’istruttoria esperita e delle conclusioni si dirà per quanto necessario nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE.
1.2. La legittimazione attiva della __________, rilasciataria
della licenza annullata, è certa. Nella misura in cui contestano il rigetto in
ordine della loro impugnativa, la qualità per agire in via di ricorso va pure
riconosciuta alla __________ ed a __________. Se fossero legittimati ad opporsi
alla domanda di costruzione e ad impugnare la licenza edilizia è questione che
verrà esaminata più avanti (consid. 2).
1.3. Entro questi limiti, i ricorsi, tempestivi, sono
ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51
PAmm) sulla base degli atti integrati dalle prove raccolte da questo tribunale.
- La decisione del Consiglio
di Stato di respingere in ordine, per carenza di legittimazione attiva, il
ricorso inoltratogli dalla __________ e da __________ non presta il fianco a
critiche.
2.1. La qualità per agire in via di ricorso presuppone che
l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la
cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri
della collettività. L'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse
diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata per il
pregiudizio effettivo che questa le arreca (DTF 119 Ia 217 consid. 2a; RDAT
1992 II N 58; Scolari, Commentario, II ed., N. 935 seg.; Borghi Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 N. 1 seg.).
Le associazioni sono abilitate a ricorrere nella misura in
cui insorgono contro un provvedimento suscettibile di ledere gli interessi
della totalità o della maggior parte dei loro membri, che per statuto sono
chiamate a tutelare (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 43 PAmm, N. 6 e rimandi).
La legittimazione attiva del concorrente può invece essere ammessa
quando l’insorgente dimostra di essere legato all'oggetto della lite da una
relazione speciale, sufficientemente stretta sotto il profilo del diritto
materialmente applicabile (DTF 109 I b 198 seg.; Borghi Corti, op. cit., ad
art. 43 PAmm, N. 13 b).
2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha negato la
legittimazione attiva alla __________, a __________ ed ai titolari della ditta
__________ di __________. A ragione.
2.2.1. Per quanto concerne la __________ - associazione che
per statuto si prefigge di tutelare gli interessi dei suoi membri - il mero
rapporto di concorrenza che contrappone quest'ultimi alla __________ non è
sufficiente a fondare la qualità per impugnare una licenza edilizia. Né questa
associazione, né la maggioranza dei suoi membri risultano in effetti collegati
all'oggetto della licenza impugnata da una relazione sufficientemente stretta
sotto il profilo del diritto materialmente applicabile, in quanto riconducibile
all'ordinamento pianificatorio, edilizio od ambientale sul quale si fonda
l'atto amministrativo in contestazione. La relazione che intercorre fra la
__________ e la __________ è invero di natura meramente economica. Non presenta
alcuna connotazione di tipo reale, che permetta di riferirla all'uso del territorio.
2.2.2. Ineccepibile è pure il diniego della legittimazione
attiva degli opponenti __________. Le considerazioni sviluppate da questi
ricorrenti con riferimento all'autorizzazione prevista dall'art. 2 cpv. 1 della
legge concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili dell'11 novembre 1968
(RL 7.4.2.4) ed alla convenzione stipulata assieme ad altri demolitori d'auto
con lo Stato per la raccolta di questo genere di rifiuti non portano a diversa
conclusione. Il regime di autorizzazione, originariamente previsto dall'art 7
di tale legge per i centri di raccolta di veicoli inservibili, è stato soppresso
con emendamento del 5 febbraio 1996 (BU 96, 69), che ha modificato l'art. 2
cpv. 1, attribuendo all'autorizzazione ivi prevista il significato di semplice
permesso di costruzione (cfr. Verbali GC, 1995, sess. ord. aut., II.2, pag.
1078). Né questi opponenti possono fondare la loro legittimazione attiva
sull'art. 69 cpv. 1 lett. c LALIA (RL 9.1.1.2), che permette al Consiglio di
Stato di affidare a ditte private la progettazione, l'esecuzione o la gestione
degli impianti di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti. L'art. 69 LALIA si
riferisce unicamente alla raccolta dei rifiuti urbani (art. 31b LPAmb), che i
comuni sono tenuti a raccogliere (art. 68 LALIA), riciclare, rendere innocui od
eliminare in appositi impianti (art. 69 cpv. 1 lett. a LALIA). Non ha per oggetto
i rifiuti trattati dalla __________ A. Questi rifiuti, esclusi dalla raccolta,
devono essere smaltiti dal detentore o da terzi da esso incaricati (art. 31c
LPAmb).
L’art. 69 LALIA non potrebbe del resto
soccorrere questi opponenti nemmeno nel caso in cui si riferisse anche ai
rifiuti trattati dalla __________. La concessione che richiamano non basterebbe
a fondare la legittimazione attiva, poiché non si rapporta in modo
sufficientemente stretto alla licenza impugnata ed al diritto materialmente
applicabile. Fra questi atti non sussitono invero imprescindibili esigenze di
coordinazione ai sensi degli art. 25a LPT e 2 cpv. 2 LE. Vale anche per loro
quanto detto sopra per la __________.
2.2.3. Parimenti fondato è infine il diniego della
legittimazione attiva dell'opponente __________, proprietario di un fondo
(part. n. __________RFD) situato in località __________, ad oltre un km di
distanza da quello della __________, in un'altra zona di PR (RSE 8.5), oltre
l’autostrada e la linea ferroviaria, lontano dalle vie di comunicazione
utilizzate dal traffico diretto al controverso impianto. Quest'opponente non si
rapporta invero all'oggetto della contestazione in modo più stretto ed intenso
rispetto al resto della collettività. L'impianto e le ripercussioni ambientali
che ne derivano non lo toccano in misura più marcata.
- 3.1. Giusta l'art. 11 cpv.
2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante, le emissioni, nell'ambito
della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal
progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
Le emissioni sono limitate da valori limite, da prescrizioni di costruzione ed
attrezzatura, di traffico e d’esercizio e da altre disposizioni che non occorre
qui evocare (art. 12 LPAmb). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo
devono, in particolare, essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità
esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, rispettivamente in
modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori
di pianificazione (VP; art. 7 cpv 1 lett. a e b OIF). L’esercizio di un
impianto fisso nuovo non deve inoltre né comportare il superamento dei valori
limite d’immissione (VLI) a causa della maggior sollecitazione di un impianto
per il traffico, né provocare, a causa della maggior sollecitazione di impianto
per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente
più elevate (art. 9 OIF).
Per le zone industriali, nelle quali sono ammesse aziende
fortemente moleste, fa stato il grado di sensibilità (GS) IV (art. 43 cpv. 1
OIF), al quale corrisponde un VP diurno di 65 dB (A). Per le zone con GS III,
in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, destinate all’abitazione ed
alle aziende artigianali (zone miste) tale valore si riduce a 60 dB (A), mentre
per le zone destinate all’abitazione (GS II) scende a 55 dB (A).
Le immissioni foniche prodotte da un impianto fisso nuovo
sono determinate in base ad una prognosi, che, partendo dal livello sonoro
delle emissioni, calcola il livello complessivo di valutazione del rumore (Lr),
sommando i livelli di valutazione delle sue singole fasi, rapportati alla loro
durata e corretti in funzione dell’udibilità delle componenti tonali ed
impulsive. Contrariamente a quanto apoditticamente asserisce il Consiglio di
Stato, determinanti ai fini del giudizio sulla compatibilità ambientale di un
impianto fisso sono le immissioni effettivamente prodotte dal suo esercizio nel
quadro delle condizioni di utilizzazione indicate del titolare e fissate dal
permesso di costruzione e non quelle che esso è potenzialmente in grado di
produrre in condizioni di sfruttamento massimo. La valutazione del rumore
complessivo prodotto dall’impianto deve prendere in considerazione tutti i
fattori che concorrono concretamente a determinarne il livello complessivo.
Deve pertanto fondarsi sulle concrete modalità d’esercizio, prendendo in
considerazione i tempi d’utilizzazione indicati da chi richiede il permesso e
non quelli teoricamente possibili in base alle caratteristiche tecniche
dell’impianto. Va da sé che il permesso accordato sussiste soltanto nei limiti
delle condizioni d’esercizio indicate.
3.2. Nel caso concreto, la perizia fonica prodotta dalla
__________ ha determinato il livello di valutazione del rumore (Lr) sulla base
di misurazioni effettuate presso un impianto analogo, prendendo in
considerazione una capacità oraria della pressa-cesoia di 25 t/h di materiale
trattato nel quadro di un esercizio giornaliero di 4 ore (100 t/d), esplicato
sull’arco di 200 giorni, con un movimento di 15 - 20 autocarri al giorno.
Le immissioni foniche, così calcolate, non superano 32 dB (A)
per la zona residenziale situata oltre la linea ferroviaria a 300 m
dall’impianto, 43 dB (A) per la zona mista più vicina e 58 dB (A) per i fondi
della zona industriale con i quali quello della __________ confina verso N e
verso E. Si situano pertanto abbondantemente al di sotto dei VP fissati dalle
norme delle prime due zone (55 dB) e rientrano ancora nel limite di 60 dB
stabilito per la zona industriale. Ne discende che la licenza rilasciata alla
__________ non viola l'art. 7 cpv. 1 lett. b OIF.
Secondo il Consiglio di Stato, che ha accolto le tesi
affacciate nei ricorsi respinti in ordine, il livello di valutazione delle immissioni
foniche avrebbe dovuto essere stabilito in base alla capacità massima
dell’impianto, indipendentemente dalle modalità di utilizzazione. La tesi,
ripresa dagli opponenti __________, qui resistenti, non può essere accreditata.
Per principio, determinante ai fini del giudizio sulla conformità di un
impianto fisso con le disposizioni della legislazione ambientale non è
l'utilizzazione possibile, bensì quella effettivamente prevista. Qualunque sia
l’effettiva capacità potenziale della controversa pressa-cesoia, ai fini del
presente giudizio fanno quindi stato le indicazioni, tutto sommato attendibili,
fornite dalla __________ sulle modalità di sfruttamento del nuovo impianto e
sui i quantitativi di materiale che prevede di trattare. L’esercizio
dell’impianto è peraltro stato autorizzato, con riserva di ulteriori verifiche,
unicamente nei limiti delle indicazioni fornite dalla domanda di costruzione.
Esso è quindi abilitato a trattare al massimo 20'000 t all’anno di materiale.
Limite, questo, che a scanso di equivoci va esplicitamente precisato nella licenza
a titolo di condizione.
Le preoccupazioni manifestate dai resistenti __________ in ordine
ad un'utilizzazione dell'impianto lesiva della disposizioni dell'OIF appaiono
ancor meno giustificate ove si consideri che l'autorità ha imposto alla
__________ di procedere ad una campagna di misurazioni delle immissioni
effettivamente prodotte, volta a verificare il rispetto dei VP, riservandosi di
imporre prescrizioni d’esercizio al fine di ricondurre l’attività dello stabilimento
nei limiti dell’autorizzazione accordata, qualora dovesse risultare che le
ripercussioni da esso ingenerate superano quelle preventivate. Resta inoltre
sempre riservata all'autorità la facoltà di intervenire con provvedimenti di
ripristino nel caso in cui dovesse emergere dai controlli che l'impianto opera
secondo modalità sostanzialmente diverse da quelle indicate dalla domanda di
costruzione e riprese dall'autorizzazione accordata.
Nella misura in cui annulla la licenza impugnata per motivi
riferiti alla legislazione ambientale il giudizio governativo non può quindi
essere confermato.
- 4.1. La zona industriale J1
di __________, che qui interessa, è disciplinata da un piano particolareggiato
(PP) approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21 maggio 1997 (n.
- "come alle considerazioni particolari e come alle modifiche apportate
nel corso dell'esame di opportunità".
Nelle considerazioni particolari poste a fondamento di questa
risoluzione il Consiglio di Stato ha anzitutto ricordato che lo strumento del
PP è destinato ad organizzare e disciplinare nel dettaglio l'uso ammissibile di
una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari
obbiettivi di promozione urbanistica o socioeconomica lo giustificano (art. 54
LALPT). Sulla scorta di questa premessa, il Governo ha poi rilevato come il PP
della zona industriale di __________ si limiti a stabilire alcune misure
edificatorie quali l'altezza degli edifici, l'indice di edificabilità, l'indice
di occupazione e la distanza dai confini, utilizzando solo in modo marginale
gli strumenti propri di un PP, quali le linee di costruzione, le linee di
arretramento, l'ubicazione vincolata degli edifici ed altri parametri che non
occorre qui evocare. Il Consiglio di Stato ha quindi approvato il PP "per
quanto concerne il perimetro presentato e le norme pianificatorie minime" ,
incaricando il comune di "approfondire le tematiche sopra sollevate e
presentare una proposta di completazione sulla base delle precedenti
considerazioni". Compito, questo, al quale il comune non ha sinora
dato seguito.
4.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che
il PP della zona industriale di __________ non adempisse i requisiti di cui
all'art. 54 cpv. 1 LALPT e non fosse pertanto in grado di esplicare effetti
positivi, in quanto non sufficientemente determinato. Ha inoltre ritenuto che
l'impianto della __________, considerata la sua importanza, dovesse essere
preventivamente pianificato.
Nemmeno queste tesi possono essere condivise.
Anche se carente, il PP in esame è stato formalmente
approvato dal Consiglio di Stato. I limiti e l'uso ammissibile di questa parte
del territorio comunale sono definiti in modo sufficientemente preciso e
concreto. Le completazioni ed i perfezionamenti richiesti o suggeriti dal
Consiglio di Stato con la risoluzione di approvazione del PP non sono di natura
e portata tali da comportarne l'inapplicabilità. Tutt'al più possono
giustificare l'adozione di provvedimenti di salvaguardia dell'ulteriore
pianificazione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, le imperfezioni
riscontrate non rendono il piano in questione a tal punto indeterminato da
rendere impossibile un esame della conformità del controverso insediamento con
i parametri propri di un piano particolareggiato. Tanto meno ove si consideri
l'ubicazione marginale e periferica dell'impianto, insuscettibile - come tale -
di pregiudicare i perfezionamenti richiesti dal Consiglio di Stato in sede di
approvazione del PP.
Né l'impianto in questione è d'importanza tale da esigere che
venga preventivamente pianificato. Non soggiacendo all'EIA, come lo stesso
Consiglio di Stato ha riconosciuto, non richiama l'obbligo della preventiva
pianificazione.
Anche da questo profilo, il giudizio governativo impugnato
non regge pertanto alla critica della __________.
Inaccoglibili sono infine le obiezioni sollevate dai
resistenti __________ con riferimento alla scheda di coordinamento 5.5. del PD,
relativa ai centri di raccolta per gli autoveicoli inservibili. Questa scheda,
risalente al 5 luglio 1990, appartiene alla categoria risultato intermedio.
Essa si limita a rilevare la situazione di fatto esistente, postulando
l'elaborazione di un concetto per l'eliminazione degli autoveicoli inservibili.
Per certi aspetti risulta inoltre superata dagli emendamenti apportati nel 1995
alla legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre
1968, di cui si è detto sopra. Considerato che l'impianto in contestazione non
è destinato all'eliminazione degli autoveicoli inservibili e che la conformità
di un intervento edilizio va per principio esaminata con riferimento alla
pianificazione locale (PR, PP), la scheda in questione non osta minimamente al
rilascio della licenza in esame.
- In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso della __________ e di __________ va
respinto. Quello della __________ va invece accolto, annullando, siccome lesiva
del diritto, la decisione governativa impugnata e ripristinando - con la
precisazione di cui si è detto sopra - la licenza edilizia rilasciatale dal
municipio di __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei
soccombenti.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 54 LALPT; 11 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso della __________
e di __________ è respinto.
-
Il ricorso della __________
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato (n.
6482) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciata dal municipio
di __________ alla __________ è confermata con l'esplicita precisazione che
l'esercizio dell'impianto è autorizzato - nei limiti ed alle condizioni fissate
dalla licenza - per trattare al massimo 20'000 t all'anno di materiale.
- Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'500.- sono a carico:
della __________ e di __________, in solido, nella misura di fr. 1'000.-, e
- di __________ e
__________, in solido, per il resto.
- Le ripetibili di fr. 3'000.-
sono a carico:
della __________ e di __________, in solido, nella misura di fr. 2'000.-, e
- di __________ e
__________, in solido, per il resto.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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