AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.189
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00189
Lugano
7 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 7 luglio 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 17 giugno 1998, n. 2775, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 gennaio
1998, con la quale la Sezione degli Stranieri le ha negato l'adattamento del
permesso di dimora annuale ad un cambiamento di località revocandole anche il
permesso di dimora già accordatole;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
italiana, nata il __________, si è unita in matrimonio con __________,
cittadino italiano al beneficio di un permesso di domicilio, il 21 febbraio
1994. E' entrata in Svizzera proveniente dalla __________ il 12 giugno 1994 per
vivere con il marito. A partire dall'11 luglio 1994 è stata posta al beneficio
del permesso di dimora, rinnovato l'ultima volta il 28 maggio 1997 con scadenza
fissata per l'11 giugno 1998.
Dal 16 novembre 1995 è stata autorizzata ad esercitare un'attività
lavorativa.
Il 5 gennaio 1998 ha inoltrato alla Sezione degli stranieri
una domanda volta all'adattamento del suo permesso di dimora annuale ad un cambiamento
di località.
B. Con risoluzione 19 gennaio
1998 la stessa autorità dipartimentale ha respinto la richiesta, perché il
motivo per il quale era stato concesso il permesso di dimora, cioè il
ricongiungimento familiare, non sussisteva più, la richiedente vivendo separata
dal marito dal 7 novembre 1997. Conseguentemente le ha fatto ordine di lasciare
il territorio svizzero entro il 28 febbraio 1998.
C. Contro la predetta pronuncia
__________ si è tempestivamente aggravata avanti al Consiglio di Stato con
ricorso 27 gennaio 1998.
In quella sede ha spiegato di vivere separata dal marito
soltanto dal 1. gennaio 1998, a seguito di problemi coniugali sorti verso la
fine del 1997. A suo dire si sarebbe trattato di una interruzione temporanea della
comunione domestica, mentre l'unione coniugale avrebbe continuato a sussistere.
Avrebbe deciso di separarsi dal marito soltanto per
riflettere, tant'è che nessuna procedura di divorzio o separazione sarebbe
stata iniziata. L'obbligo di lasciare la Svizzera pregiudicherebbe la
possibilità di riprendere una vita in comune, dovendo tornare a vivere in
__________.
La decisione dipartimentale non sarebbe sorretta da alcun interesse
pubblico e sarebbe perciò sproporzionata alle conseguenze che dovrebbe personalmente
subire, avendo un lavoro in Svizzera ed essendosi qui formato il suo centro di
interessi ormai da quattro anni.
D. Con decisione 17 giugno 1998
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.
L'esecutivo cantonale ha rilevato che non sussiste alcun
accordo internazionale, oppure norma di legge del diritto federale, che conceda
alla straniera in parola un diritto ad ottenere il postulato permesso di
dimora.
L'autorità inferiore ha parimenti ritenuto legittima la
revoca del permesso di dimora concesso alla ricorrente a seguito del matrimonio
con un cittadino italiano al beneficio di un permesso di domicilio, atteso che
è venuta meno la comunione coniugale di fatto, il legame matrimoniale essendo
ora soltanto di mera forma.
Il Consiglio di Stato non ha infine giudicato rilevante che
la straniera abbia ora un lavoro in Svizzera, ritenendo che l'esercizio di
un'attività lavorativa nel suo caso non ha mai costituito lo scopo della
dimora, bensì è stato autorizzato quale conseguenza dell'unione coniugale.
E. __________ insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in ordine che al suo
ricorso venga concesso effetto sospensivo. Nel merito postula l'annullamento
della decisione impugnata ed il rinnovo del permesso di dimora.
Chiede pure di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
Evidenzia che in base alle vigenti normative civili, avrebbe
diritto a seguito degli attuali problemi coniugali a creare un domicilio
separato dal marito per ritrovare una stabilità che le permetta di scegliere in
modo psicologicamente libero il suo futuro. Malgrado attualmente non sussista
comunione domestica, continuerebbe a sussistere un'unione coniugale.
L'interruzione temporanea della comunione domestica non farebbe
decadere il legame matrimoniale; soltanto una separazione duratura e quindi
definitiva potrebbe dimostrare la rottura del legame coniugale.
La ricorrente precisa pure che nel suo caso nessuna procedura
di divorzio o separazione è stata iniziata.
Il suo allontanamento dal territorio svizzero non sarebbe
giustificato da nessun principio legale e neppure da un interesse pubblico
preponderante, le renderebbe però estremamente improbabile e difficoltosa la
ripresa di una vita in comune. La sua situazione personale, economica e
familiare sarebbe messa in pericolo da un'interpretazione restrittiva delle
norme sugli stranieri.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del
ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito di gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Dagli atti di causa emerge che, su richiesta presentata
il 29 aprile 1997, il permesso di dimora annuale della ricorrente è stato
rinnovato il 28 maggio 1997 e la nuova scadenza è stata fissata all'11 giugno
1998. L'istanza presentata il 5 gennaio 1998 dall'interessata non tendeva al
rinnovo del citato permesso, ma era volta ad ottenere la modifica
dell'indirizzo con cambiamento di località. Dato che, come testè esposto,
l'autorizzazione di soggiorno era già stata rinnovata il 28 maggio 1997, la
decisione del 19 gennaio 1998 con cui la Sezione degli stranieri ha negato alla
ricorrente la modifica dei dati relativi al suo domicilio e gli ha fissato un
termine di partenza al 28 febbraio 1998 per lasciare il Cantone va considerata
come revoca di un permesso di dimora.
Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale è
in linea di principio ammissibile contro la revoca di un permesso di dimora (art.
101 lett. d OG).
In caso di revoca di un permesso di dimora, perché il gravame
possa essere ammissibile, occorre però anche che il ricorrente dimostri un
interesse pratico e attuale a ricorrere (art. 43 PAmm, 103 lett. a OG, DTF 118 Ib
356 consid. 1a; 11 Ib 56 consid. 2, sentenza 31 marzo 1998 in re B. K. la
seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale). Tale interesse deve
essere negato nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava
il ricorrente è scaduta prima dell'inoltro del gravame, ciò che è il caso per
la fattispecie qui in esame, il permesso di dimora essendo scaduto l'11 giugno
1998 prima che la ricorrente adisse questo Tribunale con ricorso 7 luglio 1998.
1.3. Il giudizio impugnato non rappresenta però solo una
revoca di una permesso di dimora, ma può pure essere considerato quale rifiuto
di concedere un nuovo permesso, ossia di rinnovare la precedente
autorizzazione.
Rimane quindi ancora da
vagliare se, in tale ipotesi, nel caso concreto la decisione potrebbe essere
impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, ciò che
conferirebbe a questo Tribunale la competenza a giudicare nel merito dello
stesso (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
- Giusta l'art. 100 lett. b
n. 3 OG, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione di dimora. Lo straniero ha quindi
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo se tale sua pretesa può
fondarsi su una disposizione del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 1 consid. 1a, 385 consid. 1a e rinvii).
2.1. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LDDS il coniuge straniero di un
cittadino straniero al beneficio di un permesso di domicilio ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Affinché tale norma sia
applicabile occorre che la comunione domestica esista sia giuridicamente che fattualmente
(cfr. FF 1987 III 273 n. 25.21).
Il coniuge richiedente il permesso di dimora deve
letteralmente "vivere insieme" al coniuge con permesso di domicilio
in Svizzera. Secondo le intenzioni del legislatore, che appunto per questo
motivo ha scelto una terminologia particolarmente esplicita e senza
possibilità di essere altrimenti interpretata, deve sussistere una comunione
legale di fatto, oltre che giuridica e formale (che nella caso della ricorrente
sembrerebbe ancora essere data), determinata dalla condivisione della stessa
abitazione da parte dei coniugi, presupposto che difetta invece completamente
nella fattispecie.
Orbene già per il fatto che __________ vive separata dal
marito dall'inizio di gennaio 1998 (a quanto dice), se non addirittura da una
data precedente, un ricorso contro la mancata concessione di un permesso di
dimora fondato sull'art. 17 cpv. 2 LDDS sarebbe dunque inammissibile in ultima
istanza davanti al Tribunale Federale. Ne discende, per difetto di tale competenza,
che non è neppure ricevibile davanti a questo Tribunale. I motivi che hanno
separato i coniugi sono irrilevanti, la legge non lasciando possibilità di
concedere eccezioni di sorta.
Ad ogni buon conto - checché ne dica la ricorrente, secondo
la quale la separazione dal marito sarebbe stata voluta per una pausa di
riflessione in attesa di potersi riconciliare con lui - dagli atti di causa
emerge con assoluta evidenza che l'unione coniugale (e non solo la comunione
domestica) è irrimediabilmente compromessa.
- Lo straniero può, a seconda
delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e
familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione
dalla famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre tuttavia che lo straniero che domanda un permesso di dimora e la
persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista
una relazione stretta, intatta, che sia realmente vissuta (DTF 122 II 1 consid.
1e, 289 consid. 2c).
Per i motivi già esposti in precedenza, tali presupposti non
sono dati nel caso della ricorrente, cosicché nemmeno può rivendicare un
diritto a risiedere in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU.
Pertanto non sussisterebbe la facoltà di aggravarsi davanti
al Tribunale Federale con ricorso di diritto amministrativo e quindi nemmeno è
data la competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo.
-
Si deve pertanto concludere
che il ricorso inoltrato a questo Tribunale è irricevibile, sia che si
consideri la decisione 19 gennaio 1998 alla stregua di una revoca di un
permesso di dimora sia quale rifiuto di concedere un nuovo permesso.
-
__________ ha infine
chiesto di potere beneficiare dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Per ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse e spese di
giustizia nonché il gratuito patrocinio, il ricorrente deve dimostrare di non
possedere mezzi sufficienti per sopperirvi. Inoltre il ricorso non deve
apparire manifestamente infondato (art. 30 PAmm).
Dal certificato municipale per l'assistenza giudiziaria
risulta che __________ ha un reddito annuale di poco meno di ventimila franchi,
non ha sostanza, né risparmi. Dagli atti emerge poi che svolge l'attività di
aiuto cucina e viene retribuita in ragione di fr. 16.33 l'ora.
Per la sua situazione finanziaria la ricorrente andrebbe
senz'altro esonerata dal pagamento di tasse e spese. Tuttavia l'esonero non può
esserle concesso perché il ricorso appariva sin dal principio, alla luce delle
circostanze, manifestamente infondato, difettandole il presupposto essenziale
per potere rivendicare un diritto al mantenimento del permesso di dimora.
La ricorrente, assistita da un legale, avrebbe dovuto e
potuto avvedersene.
Tasse e spese vengono comunque fissate ad un valore minimo.
Per gli stessi motivi non può essere concesso il gratuito
patrocinio.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5 cpv. 1, 9 cpv. 2, 12 cpv. 3, 17 cpv. 2 LDDS, 100 lett. b n. 3, 101
lett. d OG; 10 lett. a LALPS, 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 300.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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