AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.200
Data decisione, Autorità:
15.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00200
Lugano
15 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 luglio 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 7 luglio 1998 (n. 3194) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dall'insorgente contro la
decisione 14 aprile 1998 con cui il municipio di __________ gli ha negato il
rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la sostituzione del tetto
del rustico situato sul fondo n. __________ C di sua proprietà e gli ha
ordinato di demolire le opere abusive e di ripristinare la situazione
conformemente ai piani e alle condizioni particolari inserite nel permesso di
costruzione 30 aprile 1996;
viste le risposte:
-
05 agosto 1998 del
Consiglio di Stato,
-
13 agosto 1998 dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio,
-
18 agosto 1998 del
municipio di __________;
preso atto degli scritti 19 agosto 1998 del ricorrente
e 25 agosto 1998 del municipio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è proprietario di un rustico situato nella zona agricola
di __________, in località __________ (part. n. __________ C RFP), censito
quale edificio meritevole 1a dall'inventario comunale degli edifici fuori zona
edificabile. Il 30 aprile 1996 il municipio gli ha rilasciato la licenza
edilizia per la formazione dei servizi igienici e la sostituzione del tetto, a
condizione che quest'ultimo rispettasse l'orientamento del colmo, la pendenza
delle falde, la sporgenza nonché le quote originali. Inoltre la relativa
copertura doveva essere effettuata con tegole di cemento grigie ondulate.
__________ ha in realtà sopraelevato la
costruzione (gronda e colmo) di circa 30 cm, modificato la pendenza del tetto,
prolungato le gronde e modificato il tetto del ballatoio ora coperto dal prolungamento
della gronda.
B. Il 12
novembre 1996, dopo aver constatato che i lavori ancora in corso non erano
conformi ai piani approvati, segnatamente per quanto riguardava la pendenza
delle falde e le quote originali, il municipio ha ordinato ad __________ di
sospendere quelli concernenti la sostituzione del tetto. Contro questa
decisione l'interessato è insorto davanti al Consiglio di Stato.
Con giudizio 14 maggio 1997 il Governo ha
parzialmente accolto il gravame, in quanto il tetto era già stato ultimato con
la conseguenza che l'ordine di sospensione dei lavori, ad eccezione dei
pluviali non ancora eseguiti, risultava inefficace. L'Esecutivo cantonale ha
inoltre indicato che al municipio restava comunque riservata la facoltà di
richiedere al proprietario di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori
relativa ai lavori realizzati in modo difforme dai piani approvati e di
adottare i provvedimenti di ripristino previsti dalla legislazione edilizia.
C. Il 25
aprile 1997, dopo diversi solleciti, __________ ha inoltrato al municipio una
domanda di costruzione in sanatoria per la modifica di sporgenza della gronda e
la pendenza della falda ovest. Il Dipartimento del territorio, dato che il
rustico è censito quale "meritevole 1a" dall'inventario comunale
degli edifici fuori zona edificabile approvato dal Consiglio di Stato il 24
gennaio 1997, ha preavvisato favorevolmente la domanda siccome non in contrasto
con norme federali e cantonali. Il 14 aprile 1997 il municipio ha negato la
licenza edilizia in sanatoria ed ha ordinato il ripristino della situazione
conformemente ai piani e alle condizioni previste nel permesso di costruzione
del 30 aprile 1996. In estrema sintesi, l'Esecutivo comunale ha ritenuto che le
modifiche apportate abusivamente dal ricorrente non rispettassero la tipologia
caratteristica delle altre costruzioni sui monti.
D. a) Contro
la predetta decisione, __________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato. Ha
sostenuto che la risoluzione municipale fosse sprovvista di base legale, in
quanto gli art. 74 e 75 LALPT non imporrebbero il rispetto della
"tipologia caratteristica delle costruzioni sui monti". Ha
considerato i lavori svolti analoghi a quelli intrapresi da altri proprietari
della zona, in particolare per le costruzioni rinnovate, e le differenze appena
percettibili tra quanto realizzato ed il progetto approvato. Ha ritenuto che il
principio della salvaguardia della tipologia delle costruzioni non
giustificasse un provvedimento così incisivo come il rifacimento del tetto. L'ordine
di ripristino impugnato violerebbe pertanto il principio della proporzionalità
e comporterebbe costi rilevanti.
b) Con giudizio 7 luglio 1998, il Consiglio
di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e respinto il gravame. Il
Governo ha ritenuto che i lavori realizzati, di non lieve entità e non trascurabili,
non rispettassero le caratteristiche architettoniche tradizionali previste dal
diritto comunale (art. 26 NAPR di Loco). L'Esecutivo cantonale ha pure
confermato l'ordine di demolizione per motivi di interesse pubblico a seguito
della gravità dell'infrazione commessa in mala fede dal ricorrente.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della licenza edilizia in sanatoria. In sostanza, l'insorgente ribadisce e
sviluppa le censure sollevate dinnanzi al Consiglio di Stato. In particolare,
per quanto concerne l'ordine di demolizione, sostiene di aver agito in buona
fede, in quanto il sindaco gli avrebbe assicurato il rilascio della licenza in
sanatoria in caso di preavviso favorevole del dipartimento.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione pervengono sia il Dipartimento del territorio sia il municipio
di __________ con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
G. Con scritto
19 agosto 1998 l'insorgente ha ulteriormente sviluppato le censure addotte in
sede di ricorso, le quali sono state avversate dal municipio il 25 agosto successivo.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento
impugnato, è pacifica (art. 21 cpv. 2 e 45 LE; 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo chiesto
dall'insorgente, l'audizione testimoniale di __________, sindaco di __________,
e l'edizione degli incarti edilizi della zona non appaiono invero idonei a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio. Inoltre la situazione del fondo in rassegna emerge chiaramente dalle
planimetrie e dalla documentazione fotografica presente nell'incarto.
-
Edifici o
impianti possono essere costruiti o trasformati solo previo il rilascio di una
licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE). La licenza edilizia va concessa solo se i
progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di
polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre
norme di diritto pubblico applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
-
3.1. Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per
edifici e impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la
zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett.
a LPT). Sono inoltre riservate le altre condizioni previste dal diritto
federale e cantonale (art. 22 cpv. 3 LPT).
Sotto quest'ultimo aspetto, l'art. 25 NAPR
di __________ dispone che nel comprensorio dei monti il riattamento e la
trasformazione dei fabbricati esistenti è in principio soggetta agli art. 22 e
24 LPT (cifra 1). Per i fabbricati indicati nell'elenco degli edifici fuori
zona edificabile e considerati nelle categorie "meritevoli 1a", è ammesso
il cambiamento di destinazione (cifra 2 prima frase).
Per quanto riguarda le prescrizioni edilizie
del comprensorio dei monti, l'art. 26 NAPR prevede che la ricostruzione e il
riattamento devono essere eseguiti senza ampliamenti di volume e rispettando le
caratteristiche architettoniche tradizionali. Una possibilità di ampliamento
può essere concessa unicamente per quei casi in cui il rispetto e l'osservanza
della tipologia dell'edificio ne rende manifestamente impossibile la
trasformazione (cpv. 1). La copertura dei tetti dovrà essere eseguita con piode
di beola, tegole di cemento grigie ondulate, piode o lastre di ardesia. Per gli
edifici che si trovano oltre i 1'400 m s/m è consentita la copertura con
lamiera ondulata di colore grigio (cpv. 5).
Le schede esemplificative dell'edilizia
tradizionale della Valle Onsernone e le indicazioni costruttive allegate al PR
intercomunale relative alle dimore rurali nei villaggi e nelle frazioni non ancora
trasformati, che possono senz'altro essere prese in considerazione anche per i
fabbricati sui monti in quanto presentano problemi analoghi (n. 2.2.a/b.),
dispongono quanto segue:
·
Il profilo
volumetrico degli edifici
rurali presenta facciate quadrangolari, ballatoi solo ai piani superiori, una
pendenza del tetto bifalde tra l'80% e il 90%, il colmo e i camini ubicati
sull'asse del corpo di fabbrica in muratura e, in generale, l'abbaino di
accesso al solaio/fienile lungo la falda e monte. Il tettuccio sopra i ballatoi
è integrato al tetto principale.
·
Le mensole squadrate
("travett"), i montanti ("palestra") e la balaustra
("balustru") dei ballatoi dovrebbero essere rifatti
preferibilmente in legno e nelle forme tradizionali. Le mensole e il pavimento
in pietra, i montanti e la balaustra in ferro possono essere ammesse. E'
soprattutto importante il mantenimento delle proporzioni e delle dimensioni dei
dettagli nel rispetto delle specificità costruttive dei materiali scelti.
·
Il tetto ha una pendenza tra l'80 ed il 90% e non
ha altri abbaini oltre all'accesso esterno al solaio ("usiell")
ubicato generalmente sulla falda a monte. Un innalzamento del tetto per rendere
più agevole il sottotetto non deve compromettere le proporzioni esterne, in
particolare le forme tradizionali di aggancio con il tettuccio dei ballatoi. I
timpani laterali possono essere chiusi o totalmente aperti; in questo caso gli
infissi devono presentare forme semplici ed essere posti il più internamente
possibile. Si dovrebbero evitare i sopraluce. I tetti tradizionali non hanno
gronde sporgenti ed è questo un dettaglio molto importante del profilo
volumetrico. In sostituzione delle piode la coperture del tetto deve essere
eseguita con tegole di cemento grigio chiaro.
Se la licenza edilizia si fonda sul diritto
di competenza del municipio, tanto il Consiglio di Stato quanto il Tribunale
cantonale amministrativo devono rispettare l'autonomia di cui fruisce il comune
in materia di pianificazione del territorio e di polizia delle costruzioni e il
loro potere di cognizione è di massima limitato all'abuso e all'eccesso di
apprezzamento (Scolari, Commentario, ad art. 21 LE, N. 968 con rif.).
3.2. In concreto, il manufatto in
contestazione è situato fuori della zona edificabile di Loco, in zona agricola,
nel comprensorio monti ed è censito quale meritevole 1a dall'inventario
comunale (edifici rustici finora utilizzati prevalentemente a scopo agricolo
per i quali è ammessa la trasformazione). L'insorgente, sopraelevando il
rustico, ha modificato le pendenze e la forma tipica di aggancio con il
tettuccio del ballatoio. Egli ha inoltre collegato i tetti (copertura
principale e ballatoio), ha ottenuto una gronda che sporge dalla costruzione 2
m e ha portato a 55 cm la sporgenza della gronda lato est.
Orbene, i lavori effettuati vanno
classificati fra gli interventi di trasformazione, ovvero fra gli interventi
che implicano una modifica più o meno significativa della sostanza edilizia
preesistente. Queste significative trasformazioni contrastano tuttavia con le
peculiarità architettoniche tradizionali della valle __________, le quali si
contraddistinguono per l'assenza di una gronda sporgente nei tetti. Ritenendo
che tali modifiche non rispettassero la tipologia caratteristica delle
costruzioni sui monti ai sensi dell'art. 26 NAPR e negando di conseguenza la
licenza in sanatoria al ricorrente, il municipio non ha quindi abusato o ecceduto
nel proprio potere di apprezzamento. La norma in rassegna, volta essenzialmente
a tutelare le peculiarità naturali e i siti caratteristici del paesaggio
agricolo di montagna della regione, è difatti senz'altro giustificata da
importanti interessi pubblici di natura pianificatoria e di protezione
ambientale che appaiono preminenti rispetto all'interesse soggettivo del
singolo privato nel modificare il tetto per imprecisati motivi
"tecnici".
Sul rilascio dell'autorizzazione prevale
pure la necessità di non creare un precedente che giustificherebbe l'ammissione
di ulteriori simili domande di costruzione in virtù del principio della parità
di trattamento, rendendo in tal modo inutili i chiari e legittimi intendimenti
pianificatori manifestati dal legislativo di __________. A torto il ricorrente
invoca una parità di trattamento con casi analoghi che si sarebbero verificati
nella zona. Come ha già avuto modo di osservare e di documentare il municipio
nella propria risposta al gravame, il ricorrente si fonda in realtà su una
documentazione non attuale, su riattazioni antecedenti alla vigente LE, al PR
adottato nel 1991, e all'approvazione dell'inventario degli edifici fuori zona
edificabile (doc. P-V). Per quanto riguarda invece il caso __________, esso è
tuttora pendente presso la competente autorità cantonale. Ma vi è di più.
Questi edifici riattati, contrariamente al manufatto dell'insorgente, si caratterizzano
per la rottura della falda in presenza del ballatoio. Quanto alla costruzione
__________, essa non ha una tipologia analoga a quella del ricorrente, in
quanto priva di ballatoio. Il relativo progetto prevedeva del resto un
cambiamento di destinazione del sottotetto, come pure un aggiustamento delle
quote.
3.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono
si deve quindi concludere che i lavori realizzati abusivamente dal ricorrente
non possono essere posti al beneficio di un permesso in sanatoria. La decisione
censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva al comune in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura applicata. Da questo profilo, l’impugnativa va
senz’altro disattesa.
- 4.1. Le
opere edilizie realizzate senza permesso, in contrasto con il diritto materialmente
applicabile, vanno di principio demolite o rettificate (art. 43 LE). Il
principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni
realizzate senza autorizzazione in contrasto con il diritto materiale siano per
principio fatte rettificare o demolire (RDAT 1979, N. 77; Scolari, op. cit., ad
art. 43 LE, N. 1277). Ammettere il contrario significherebbe premiare
l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e suscitare
l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto
(DTF 100 I a 348). La misura del ripristino effettivo è sostituita da una sanzione
pecuniaria nei casi in cui risulta impossibile o sproporzionata (art. 44 LE).
4.2. In concreto, la sistemazione del tetto
si pone in contrasto insanabile con le norme comunali che regolano l'attività
edilizia nel comprensorio dei monti, fuori delle zone edificabili. Come si è visto
in precedenza, il contrasto è grave ed evidente. La violazione materiale posta
in essere dall'insorgente in perfetta malafede non è quindi priva di rilevanza
dal profilo dell'interesse pubblico. Essa è inoltre particolarmente
significativa per il municipio, che ha dovuto intervenire diverse volte presso
l'insorgente affinché presentasse una domanda di costruzione in sanatoria
(scritti 31 luglio, 16 settembre e 14 ottobre 1997). L'ordine di ripristino censurato
regge quindi alle critiche del ricorrente.
- In esito
alle considerazioni che precedono il giudizio governativo, immune da violazioni
del diritto, va quindi confermato.
Tassa di
giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost; 1, 3, 22 e 24 LPT; 75
LALPT; 1, 2, 4, 21 e 43 LE; 5 e 47 RLE; 25 e 26 NAPR di __________; 3, 18, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster