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Numero d'incarto:
52.1998.219
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00219
Lugano
7 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 agosto 1998 di
__________,
__________ e __________,
patrocinati
da: avv. __________,
contro
la
decisione 1º luglio 1998, no. 3068, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 21
aprile 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la
costruzione di un nuovo __________ con 8 appartamenti sulla part. no.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
8 settembre 1998 di __________;
-
9 settembre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
10 settembre 1998 del municipio di
__________;
-
24 settembre 1998 del Dipartimento
del territorio, Bellinzona;
esperito
un sopralluogo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22 dicembre 1997
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno
stabile a destinazione commerciale ed abitativa in località __________ (part.
no. __________ RFD; zona R3 b).
Alla domanda si sono opposti i ricorrenti, proprietari di un
fondo contermine (part. no. __________ RFD), contestandola dal profilo della
sufficienza dei piani, della conformità di zona, degli accessi e dei posteggi.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 21 aprile 1998 il municipio di
__________ ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo l'opposizione dei vicini,
che sono insorti contro di esso davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 1º luglio 1998
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo infondate le
contestazioni sollevate dagli insorgenti.
D. Contro questo giudizio i
soccombenti si sono ora aggravati davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In questa sede, gli insorgenti hanno in sostanza riproposto e
sviluppato le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento
alla sufficienza dei piani presentati ed all'adeguatezza degli accessi
previsti. I piani, obiettano, non fornirebbero sufficienti ragguagli in merito
alla sistemazione del terreno prevista verso la loro proprietà. L'accesso
veicolare, soggiungono, non terrebbe inoltre conto delle sistemazioni della
strada cantonale previste davanti al nuovo edificio, ma non ancora esattamente
definite.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono giunti il Dipartimento del
territorio, il municipio di __________ e la beneficiaria della licenza, contestando
le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
F. Delle risultanze del
sopralluogo esperito si dirà nei considerandi di diritto.
Qui va unicamente rilevato che in quella sede i ricorrenti
hanno esteso le loro eccezioni, contestando la licenza anche dal profilo
dell'indice di sfruttamento, dell'altezza, del numero di piani abitabili e
delle distanze da confine.
Messa in dubbio la ricevibilità di queste nuove eccezioni,
__________ ne ha confutato il fondamento con argomenti che verranno ripresi nei
seguenti considerandi. Il municipio di __________ ha dal canto suo prodotto un
rapporto dell'ufficio tecnico che conferma la legittimità della licenza
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo contermine a quello dedotto in
edificazione e quindi direttamente toccati dal provvedimento censurato, è
certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Ricevibili, contrariamente a quanto assume la
resistente, sono le eccezioni sollevate dai ricorrenti all'udienza di sopralluogo.
Non si tratta in effetti di nuove ed inammissibili domande (art. 63 cpv. 2 PAmm),
ma di nuove contestazioni su questioni che il Tribunale cantonale
amministrativo avrebbe di per sé anche potuto esaminare d'ufficio.
- Infondate, come è emerso in
sede di sopralluogo, sono le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento
alla congruenza ed alla sufficienza dei piani relativi alla sistemazione del
terreno prevista verso la loro proprietà.
La modica escavazione prevista per creare l'accesso veicolare
al fondo dedotto in edificazione (- 80 cm) non esige particolari rappresentazioni
grafiche. Irrilevante è peraltro la questione a sapere come venga sistemata la
striscia di terra che separa l'accesso vero e proprio dalla base del muro di
sostegno del fondo dei resistenti. Che questa venga sistemata a scarpata o in
altro modo è perfettamente ininfluente ai fini del giudizio che l'autorità amministrativa
è chiamata a rendere circa la conformità dell'opera con le disposizioni di
diritto materialmente applicabili. In nessun caso si tratterebbe oltre tutto di
un difetto tale da trarre inevitabilmente seco l'annullamento dell'intera
licenza.
- Maggior attenzione meritano
invece le censure riproposte in questa sede dai ricorrenti con riferimento alle
sistemazioni della strada cantonale che l'autorità intende realizzare.
Il Dipartimento del territorio nel proprio preavviso ha in
effetti disposto che prima dell'inizio dei lavori venisse "presentato
un piano della sistemazione stradale e della fermata del bus in accordo con la
Sezione della progettazione e la Sezione dei trasporti".
L'esecutività della licenza sembrerebbe pertanto subordinata,
non già all'approvazione, bensì alla semplice, preventiva elaborazione, da
parte dell'autorità cantonale, del progetto relativo alla sistemazione della
strada che collega __________ a __________.
Tale non è tuttavia il senso della clausola in esame.
Una più attenta lettura del preavviso del Dipartimento del
territorio e le ulteriori prese di posizione dell'autorità cantonale nell'ambito
della presente procedura dimostrano in effetti chiaramente che lo scopo di
questa clausola era soltanto quello di mettere a punto i dettagli della
prevista sistemazione stradale, coordinandoli in funzione dell'accesso. Lo
conferma il fatto che i piani della sistemazione stradale elaborati nel
frattempo dall'autorità cantonale non hanno minimamente modificato né l'ubicazione,
né le dimensioni dell'accesso in contestazione.
L'opera è peraltro conforme al diritto, segnatamente all'art.
47 LStr (RL 7.2.1.2), che ammette la formazione di accessi ai fondi se
compatibile con la destinazione della strada o con la sicurezza del traffico.
La valutazione di questi aspetti, operata dal Dipartimento del territorio,
appare tutto sommato sostenibile. Non procedendo da un esercizio abusivo del
potere d’apprezza-mento che la legge conferisce all’autorità cantonale, non
integra quindi gli estremi della violazione del diritto (art. 61 PAmm).
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
- 4.1. Giusta l'art. 40 LE,
l'altezza delle costruzioni va misurata dal terreno sistemato al punto più alto
del filo superiore del cornicione di gronda. Gli attici, precisa l'art. 43 RLE,
sono computati nell'altezza degli edifici. Per principio, se le facciate non
sono allineate sulla verticale, ma presentano arretramenti nella parte superiore,
l'altezza dei corpi arretrati va quindi aggiunta a quella della parte inferiore
della costruzione (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 40/41 LE, N. 1234).
4.2. Nel caso concreto, il progetto presentato prevede di
realizzare un edificio strutturato su tre livelli sul lato E e su quattro, di
cui uno seminterrato, sul lato W. Il piano superiore dell’edificio, arretrato
di circa m 6.50 dalla facciata E, va in realtà configurato come un attico, che
sovrasta il tetto piano dello stabile, elevandosi sino a m 11.30 dal terreno sistemato
sui lati E, N e S.
L'altezza della costruzione, misurata secondo i criteri
appena esposti, supera quindi abbondantemente (+ m 1.30) il limite di 10 m
prescritto dall'art. 48 NAPR di __________.
A torto reputa il municipio che l'arretramento di questa
parte della costruzione dal filo delle facciate permetta di escluderlo dal
computo dell'altezza in quanto rientrante negli ingombri che verrebbero
determinati da un tetto a falde. Questa tesi non può essere accreditata, poiché
disattende palesemente il chiaro tenore dell'art. 43 RLE.
Il difetto non è tuttavia tale da giustificare l'annullamento
dell'intera licenza. Esso può infatti essere facilmente sanato subordinando la
licenza edilizia alla condizione di eliminare l'attico. Limite, questo, entro
il quale il ricorso può essere parzialmente accolto.
- 5.1. Con l'eliminazione
dell'attico, che presenta una SUL di 134.88 mq, vengono a cadere le censure
sollevate dal ricorrente con riferimento al superamento dell'indice di
sfruttamento e del numero massimo di piani.
L'indice di sfruttamento che ne risulta è infatti inferiore a
0.5 ed il numero di piani abitabili rientra sicuramente nei limiti degli art.
15 e 48 NAPR.
5.2. Infondata è infine la censura di violazione della
distanza minima di 4 m dal confine prescritta dall’art. 48 NAPR. L'angolo SE
dell'edificio si situa in effetti a 4 m da tale limite. Il cornicione di
gronda, che lo oltrepassa di 50 cm, non fa stato.
- In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa impugnata e confermando la licenza alla
condizione che venga eliminato l'attico.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise fra le
parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 40 LE; 43 RLE; 47 LStr; 48 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1º luglio 1998, no.
3068, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 21 aprile 1998
rilasciata dal municipio di __________ a __________ è confermata alla condizione
che venga eliminato il piano attico.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico dei ricorrenti in ragione di fr. 600.-- e della resistente
per il resto.
-
I ricorrenti rifonderanno
alla resistente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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