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Numero d'incarto:
52.1998.236
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00236
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1998 del
Comune
di __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 agosto 1998, no. 3483, del Consiglio di Stato che accoglie il
ricorso interposto da __________ e __________ avverso la risoluzione 5 maggio
1998 con cui il municipio di __________ ha revocato il permesso di soggiorno
rilasciato loro il 20 novembre 1997;
viste le risposte:
-
3 settembre 1998 del municipio di
__________;
-
9 settembre 1998 del Consiglio di
Stato;
-
5 ottobre 1998 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel corso del mese di
novembre 1997 i resistenti __________ e __________, domiciliati a __________ in
via __________, hanno chiesto all'Ufficio controllo abitanti di quel comune una
cosiddetta "autorizzazione di soggiorno" per risiedere saltuariamente
a __________, in un appartamento che avevano locato in quel comune, mantenendo
il domicilio preesistente;
che il 20 novembre 1997 l'UCA di __________ ha rilasciato
l'autorizzazione richiesta;
che nel corso dei primi quattro mesi del 1998 la polizia di
__________ ha effettuato dei controlli al domicilio dei coniugi Porta per accertare
l'effettivo luogo di residenza:
·
il 9 gennaio 1998 ha trovato la madre del resistente __________,
che ha affermato che il figlio aveva trovato lavoro nel Canton __________, ove
pernottava, rientrando comunque a domicilio tre giorni per settimana;
·
il 20 gennaio 1998 ha trovato il resistente __________;
·
il 21 gennaio 1998 ha nuovamente constatato la presenza del
resistente, che gli ha dichiarato che sarebbe partito per una lunga vacanza in
__________ assieme alla moglie;
·
il 2 maggio 1998 ha rintracciato soltanto la madre;
che, preso atto della comunicazione con cui il resistente notificava
all'UCA di __________ di aver disdetto l'appartamento di __________ e di
accingersi a rientrare a __________, il 5 maggio 1998 il municipio del comune
ricorrente ha revocato l'autorizzazione di soggiorno con effetto immediato,
invitando i resistenti a domiciliarsi a __________;
che contro questa risoluzione i coniugi __________ sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso, ritenendo che i resistenti avessero mantenuto il loro domicilio
a __________;
che contro la predetta risoluzione governativa insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendone
la revoca (rectius: l'annullamento);
che l'insorgente osserva di aver revocato l'autorizzazione di
soggiorno dopo essersi reso conto che i resistenti si erano stabilmente
trasferiti a __________; oggetto della controversia sarebbe soltanto la
legittimità della revoca dell'autorizzazione di soggiorno; provvedimento,
questo, che risulterebbe del tutto giustificato in considerazione delle
mutevoli e contraddittorie motivazioni fornite dai resistenti in merito agli
scopi del loro soggiorno a __________;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che al
pari del municipio di __________ si astiene da qualsiasi osservazione;
che alla stessa conclusione pervengono i resistenti
__________, che rilevano di essere rientrati a __________ sin dal 1º luglio
1998 e stigmatizzano l'atteggiamento persecutorio assunto dall'autorità
comunale nei loro confronti;
considerato, in
diritto
che nella misura in cui
non è diventato privo d'oggetto in seguito alla sopraggiunta decadenza della
controversa autorizzazione, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
giusta l'art. 208 LOC;
che pacifiche sono in
effetti la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la
legittimazione attiva dell'insorgente, gravato quantomeno dalla condanna al pagamento
di un'indennità per ripetibili;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm); l'assunzione di non meglio precisati testi
sollecitata dall'insorgente non appare invero atta a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che oggetto del contendere è essenzialmente la legittimità
della revoca dell'autorizzazione di soggiorno rilasciata dal municipio di
__________ ai resistenti __________; lo stesso ricorrente sembra invero
considerare pacifica la questione relativa al loro domicilio;
che la cosiddetta autorizzazione di soggiorno è un atto amministrativo
sui generis, mediante il quale l'autorità di un comune certifica all'indirizzo
degli organi di controllo di un altro comune che una determinata persona è
domiciliata nel comune che la rilascia e che il soggiorno nell'altro comune è
di natura provvisoria, di principio insuscettibile di costituire un nuovo
domicilio;
che, indipendentemente dai limiti temporali di validità per i
quali è stata rilasciata, l'autorizzazione in esame non vincola il comune del
soggiorno provvisorio;
che essa può inoltre essere revocata in ogni tempo ove venga
meno il presupposto del domicilio in base al quale è stata rilasciata;
che, in concreto, il municipio di __________ afferma di aver
revocato l'attestazione in esame a causa dei momenti d'incertezza subentrati in
merito all'attendibilità delle motivazioni addotte dai resistenti per
giustificare il loro soggiorno a __________;
che questi momenti di incertezza non bastavano tuttavia a suffragare
la revoca dell'atto in questione sintanto che il domicilio dei resistenti
rimaneva a __________; l'autorizzazione in oggetto, tutto sommato, non si
pronuncia sulla legittimità del soggiorno nell’altro comune, ma attesta
l’esistenza dei presupposti del domicilio nel comune che la rilascia;
che i sommari accertamenti esperiti dalla polizia comunale
non dimostravano affatto che i resistenti avevano abbandonato il domicilio di
__________ per trasferirlo a __________;
che la revoca era quindi ingiustificata; conclusione, questa,
che si impone con la forza dell’evidenza ove si consideri che i resistenti
avevano appena comunicato all'ufficio controllo abitanti di __________ di
rinunciare al soggiorno provvisorio di __________;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto,
confermando, seppur per motivi diversi, la decisione governativa impugnata;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti
gli art. 208 LOC; 14 RCAb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà fr. 300.-- ai resistenti __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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