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Numero d'incarto:
52.1998.256
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00256
Lugano
9 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 settembre 1998 di
patrocinata
dallo studio legale __________
contro
la
decisione 25 agosto 1998, no 3792, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 19
maggio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________
per la costruzione di un'autorimessa sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
-
23 settembre 1998 del Consiglio di
Stato;
-
1º ottobre 1998 di __________ e
__________;
-
1º ottobre 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 19 febbraio 1998 i
resistenti __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire un'autorimessa sulla part. no. __________ RFD, situata
nella zona residenziale molto estensiva (R2b) del PR;
che alla domanda si è opposta la vicina qui ricorrente,
obiettando che il colmo del tetto a falde del manufatto, situato alla quota di
m 408.99 avrebbe superato quella massima di m 408.50, tassativamente prescritta
dall'art. 34 NAPR;
che il 19 maggio 1998 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, ritenendo che la concessione di una deroga rientrasse nei limiti
dell'autonomia comunale;
che l'opponente __________ ha impugnato la licenza davanti al
Consiglio di Stato, contestando la deroga siccome sprovvista di base legale;
che con giudizio 25 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso, ritenendo che la deroga si giustificasse anche in assenza
di una corrispondente base legale;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa licenza;
che l'insorgente ribadisce in questa sede le censure
sollevate senza successo in prima istanza, sottolineando come il caso dei resistenti
presenti alcunché di eccezionale;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal
municipio di __________ e dai beneficiari della licenza, che contestano diffusamente
le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria;
che le prove genericamente
offerte dai resistenti (testi, sopralluogo, ispezione RF), appaiono in effetti
del tutto insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm);
che "per la salvaguardia delle libere visuali
sull'ambiente circostante", le costruzioni sul fondo dei resistenti
non devono superare la "quota di massima altezza" di m 408.50
(cfr. art. 34 cpv. 1 lett. c NAPR);
che la “quota di massima altezza" definisce il filo
superiore della linea del colmo per edifici con tetto a falde (cfr. art. 7
cifra 6 lett. a NAPR);
che situandosi alla quota di m 408.99 il colmo del tetto
dell'autorimessa in esame supera di 49 cm la quota di massima altezza prescritta
dall’art. 34 cpv. 1 lett. c NAPR;
che la licenza rilasciata dal municipio di __________ si pone
chiaramente in contrasto con il diritto;
che il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato hanno
disinvoltamente ritenuto che il difetto potesse essere emendato mediante la
concessione di una deroga;
che, notoriamente, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza
di una base legale e di una situazione eccezionale che giustifichi
un'inflessione alle regole stabilite dalla legge (Scolari, Commentario, II ed.,
ad art. 2 LE, N. 693);
che un’eccezione al requisito della base legale può essere ammessa
soltanto in casi del tutto particolari, al fine di evitare situazioni contrarie
al sentimento di giustizia e risultati manifestamente non voluti dal legislatore
(DTF 112 Ia 53; Scolari, op. cit., ibidem);
che nel caso concreto l'art. 34 cpv. 1 NAPR non lascia spazio
alcuno alla concessione di deroghe;
che la rigida impostazione della norma, che fissa in modo
chiaro e preciso le quote massime delle costruzioni ammissibili non lascia
alcun margine discrezionale all'autorità decidente;
che la situazione dei resistenti non presenta d’altro canto
alcunché di eccezionale: la configurazione del loro fondo non li costringe per
nulla ad edificare un'autorimessa con un tetto a falde che supera la quota
massima prescritta;
che il superamento del limite in contestazione è il frutto di
libere scelte progettuali e non di particolari contingenze che escludono
qualsiasi altra soluzione;
che non sono nemmeno lontanamente date, in concreto, le premesse
per ammettere l'esistenza di una situazione talmente particolare da
giustificare una disapplicazione del limite prescritto in quanto configurante
una restrizione lesiva della garanzia costituzionale della proprietà;
che, stando così le cose, la licenza edilizia e la decisione
governativa che la conferma, non emendabili mediante l'imposizione di clausole
accessorie, vanno senz'altro annullate siccome crassamente lesive del diritto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le
istanze seguono la soccombenza;
visti
gli art. 21 LE; 7, 34 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 25 agosto 1998, no.
3792, del Consiglio di Stato.
1.2. la licenza edilizia 19 maggio 1998
rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la
costruzione di un'autorimessa sulla part. no. __________ RFD.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico dei resistenti __________ e __________, che rifonderanno fr.
1'200.-- alla ricorrente __________ a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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