AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.364
Data decisione, Autorità:
18.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00364
Lugano
18 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula
Züblin, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 dicembre 1998 di
patrocinata
da: avv. __________
contro
la decisione 25 novembre 1998 (no. 5433) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 12 settembre 1997 con cui il Direttore del Dipartimento delle
opere sociali le ha negato il rinnovo dell'autorizzazione ad esercitare
l'attività psicoterapeutica sotto controllo in vista della completazione
della formazione;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11
dicembre 1990 il Dipartimento delle opere sociali (in seguito DOS) ha concesso ad
__________, titolare di una laurea in filosofia con indirizzo in psicologia conseguita
presso l'università statale di __________, l'autorizzazione, valida fino al 30
novembre 1996, ad esercitare l'attività di psicoterapeuta sotto controllo in
vista della completazione della formazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 del
Regolamento concernente l'esercizio della professione di psicologo e
psicoterapeuta (in seguito __________).
__________,
dopo aver svolto uno stage presso la Clinica __________ di __________ dal 10
giugno 1991 al 9 giugno 1992, ha proseguito la propria formazione di
psicoterapeuta a __________, non essendo riuscita a trovare un posto di lavoro
per completare il proprio stage in Svizzera.
B. Il
29 novembre 1996 l'interessata ha postulato il rinnovo, per ulteriori 5 anni,
dell'autorizzazione a suo tempo concessale, al fine di poter completare la
propria formazione.
C. Con
decisione 12 settembre 1997 il Direttore del DOS, sentito il parere della Commissione
consultiva, ha respinto l'istanza, ritenendo che "l'interessata non
dispone di sufficiente formazione psicoterapeutica teorica tale da permettere
un'adeguata attività clinica".
D. Con
giudizio 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego dell'autorizzazione,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da __________.
E. Contro
il predetto giudizio governativo, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
dell'autorizzazione in oggetto.
In
sostanza, l'insorgente contesta le motivazioni poste a fondamento della
risoluzione impugnata.
F. Il
ricorso è avversato sia dal Consiglio di Stato che dal DOS, i quali non
formulano particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Prima
di entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Notoriamente,
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola
generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. Ciò significa che il
ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art.
60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
60 PAmm, N. 2 seg.).
-
L'esercizio
indipendente o dipendente delle professioni sanitarie, fra le quali rientra
anche quella di psicoterapeuta (art. 54 cpv. 1 LSan), è soggetto ad
autorizzazione. L'autorizzazione è di principio rilasciata dal DOS (art. 55
cpv. 1 LSan) ed è subordinata al possesso "di un diploma, di un attestato
o di un certificato di un istituto universitario o scuola svizzeri
riconosciuti" (art. 56 cpv. 1 lett. a LSan). Contro le decisioni del DOS è
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 59 cpv. 5 LSan).
-
Dagli
art. 55 cpv. 1 e 56 cpv. 1 lett. a LSan discende che i titolari di diplomi
esteri non possono per principio essere autorizzati all'esercizio indipendente
o dipendente della professione.
Autorizzazioni
in deroga a questa regola possono tuttavia essere rilasciate dal Consiglio di
Stato, "ove le circostanze lo richiedono ed accertata la mancanza di portatori
di diplomi, attestati o certificati di istituti universitari o scuole svizzeri
riconosciuti" (art. 57 cpv .1 LSan). L'autorizzazione è limitata nel luogo
e/o nel tempo.
Le
decisioni rese dal Consiglio di Stato in base all'art. 57 LSan sono definitive.
Nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di impugnarle davanti al
Tribunale cantonale amministrativo.
- Avvalendosi
della facoltà concessagli dall'art. 4 della legge concernente la delega di
competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25
giugno 1928 (RL 2.4.1.6), il Governo ha attribuito al Direttore del DOS la
competenza a rilasciare autorizzazioni eccezionali a favore di operatori
sanitari sprovvisti di un titolo di studio svizzero. Le competenze del DOS sono
invece state delegate all'Ufficio sanità (cfr. allegato al regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; RL 2.4.1.8).
A
norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge in questione, contro le decisioni delle
istanze subordinate (delegate) è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che
la legge concretamente applicabile non preveda il ricorso diretto al Tribunale
cantonale amministrativo. La norma si limita a stabilire la possibilità di
impugnare direttamente al Consiglio di Stato o al Tribunale cantonale amministrativo
le decisioni rese dalle istanze delegate. Non sovverte l'ordinamento delle vie ricorsuali
di cui si è detto sopra. Contro le decisioni rese dall'Ufficio sanità in
applicazione delle competenze del DOS ad esso delegate è quindi dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo. Le decisioni rese dal Direttore del DOS in
base all'art. 57 LSan continuano invece ad essere impugnabili davanti al
Consiglio di Stato, che decide definitivamente, poiché la LSan non prevede la
possibilità di dedurle in seconda istanza davanti a questo tribunale (STA
31.3.1999 in re C.L.; 7.4.1999 in re F.).
-
non è portatrice di un titolo di studio svizzero. Può quindi essere autorizzata
all'esercizio, dipendente o indipendente, della professione soltanto a titolo
eccezionale ai sensi dell'art. 57 LSan.
E'
pur vero che il __________, sulla base del quale è stato chiesto il rilascio
dell'autorizzazione in questione, contrariamente alla vigente LSan (art. 55
cpv. 1 e 56 cpv. 1 lett. a), prevede che possono essere autorizzati ad
esercitare la professione di psicoterapeuta i portatori di un diploma o di una
licenza universitaria, senza operare alcuna distinzione fra coloro che hanno
ottenuto il titolo in Svizzera e quelli che lo hanno conseguito presso
università estere (art. 5 lett. a). Tuttavia, tenuto conto che detto
regolamento è anteriore (1979) alla vigente LSan (1989), in quanto adottato
giusta la previgente Legge Sanitaria del 1954, e che l'art. 103 della LSan del
1989 dispone che i regolamenti di applicazione emanati giusta la Legge
Sanitaria del 1954 "rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con
questa legge, fino all'adozione della nuova regolamentazione esecutiva
stabilita dal Consiglio di Stato", è evidente che l'art. 5 cpv. 1 lett. a
Repsi deve considerarsi privo di valore nella misura in cui riconosce i titoli
esteri. L'inapplicabilità di quest'ultima disposizione è suffragata dal
principio della supremazia della legge, in base al quale i regolamenti non possono
derogare a norme di rango superiore.
Con
decisione 12 settembre 1997, oggetto del presente ricorso, il Direttore del
DOS, ha respinto l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 3
cpv. 2 Repsi, ritenendo che "l'interessata non dispone di sufficiente
formazione psicoterapeutica teorica tale da permettere un'adeguata attività
clinica". In sostanza ha ritenuto insoddisfatte le condizioni poste dagli art.
57 LSan e 3 cpv. 2 Repsi. Il Consiglio di Stato, con il giudizio qui impugnato,
ha confermato il provvedimento.
Stando
così le cose, l'impugnativa deve necessariamente essere dichiarata irricevibile
per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. Nessuna disposizione
della LSan prevede in effetti la possibilità di impugnare davanti a questo
tribunale le decisioni rese dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal
Direttore del DOS, agente per delega del Governo, in tema di rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio della professione ad operatori sanitari sprovvisti di titoli di
studio riconosciuti giusta l'art. 56 cpv. 1 lett. a LSan.
L'erronea
indicazione dei mezzi di ricorso data dal Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato non permette di giungere a diversa conclusione. La competenza delle autorità
di ricorso è infatti stabilita dalla legge.
-
Di transenna, giova
comunque rilevare che nella misura in cui non prevede la possibilità di
impugnare davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale le decisioni rese
dal Consiglio di Stato in materia di rilascio di autorizzazioni all'esercizio
di una professione la LSan non è conforme all'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF
15.7.94 in re S. = RDAT 1995 N. 11; DTF 29.3.94 in re B. = RDAT 1994 II N. 24).
Non potendosi sostituire al legislatore e non potendo nemmeno correggere il
difetto mediante un'interpretazione estensiva dell'ordinamento delle competenze
stabilito dalla legge, questo Tribunale deve tuttavia limitarsi a sollecitare
il Governo ed il Parlamento a porvi rimedio con la necessaria sollecitudine
(cfr. in quest'ottica il messaggio 26.6.96, n. 4544, del Consiglio di Stato al
Gran Consiglio concernente la modifica della LSan, in cui si propone di
affidare al DOS anche la competenza a rilasciare l'autorizzazione all’esercizio
della professione ad operatori sprovvisti di titoli di studio riconosciuti).
-
Considerata
l'erronea indicazione dei mezzi di ricorso contenuta nel giudizio impugnato, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 55, 56, 57, 59 LSan;
1 ss Repsi, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è dichiarato irricevibile ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Non
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster