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Numero d'incarto:
52.1998.40
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00040
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 febbraio 1998 di
__________,
patrocinato
da: avv. __________,
contro
la
comunicazione 4 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni che conferma
la decisione 30 aprile 1997, no. 2135, con cui il Consiglio di Stato ha
autorizzato l'insorgente ad esercitare la professione di fiduciario
immobiliare ed ha annullato la decisione 30 agosto 1986 con cui aveva
autorizzato lo stesso insorgente ad esercitare la professione di fiduciario
commercialista;
vista la risposta 2 marzo 1998 del
Dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 25 aprile 1985 il
ricorrente __________, ingegnere diplomato SPFZ, ha chiesto l'autorizzazione ad
esercitare la professione di fiduciario immobiliare;
che il 20 agosto 1986 il Consiglio di Stato gli ha rilasciato
per inavvertenza un'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;
che il 15 gennaio 1988 l'ing. __________ ha segnalato al Dipartimento
delle istituzioni, “a scanso di malintesi”, di aver chiesto l'abilitazione ad
esercitare la professione di fiduciario immobiliare e non quella di fiduciario
commercialista;
che il Dipartimento delle istituzioni non ha dato alcun seguito
a questa segnalazione; il ricorrente, dal canto suo, non ha sollecitato alcuna
correzione;
che il 27 gennaio 1997 il ricorrente ha chiesto al
Dipartimento delle istituzioni di rilasciargli "un attestato di fiduciario
immobiliare" al fine di essere ammesso all'Associazione svizzera dei fiduciari
immobiliari;
che il 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha risolto di
autorizzare l'ing. __________ all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare,
annullando di conseguenza l'autorizzazione all'esercizio della professione di
fiduciario commercialista che gli aveva rilasciato per errore dieci anni prima;
che il 13 maggio 1997 l'ing. __________ si è rivolto al
Dipartimento delle istituzioni per il tramite del suo patrocinatore per
sollecitare il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei fiduciari
commercialisti, asserendo che la sua radiazione avrebbe gravemente danneggiato
la sua immagine professionale;
che il 4 febbraio 1998 l'addetto dei fiduciari della
Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato
all'ing. __________ di non potersi scostare dalla risoluzione 30 aprile 1997
del Consiglio di Stato;
che contro questa determinazione l'ing. __________ insorge davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere autorizzato ad
esercitare tanto la professione di fiduciario immobiliare, quanto quella di
fiduciario commercialista;
che secondo l'insorgente l'annullamento dell'autorizzazione erroneamente
rilasciatagli nel 1986 andrebbe configurato alla stregua di una revoca di un
atto amministrativo;
che la revoca sarebbe ingiustificata, in quanto riferita ad
un'autorizzazione che ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario,
che è stata emanata dopo attento esame della domanda e che è stata utilizzata
in buona fede;
che la Divisione della giustizia del Dipartimento delle
istituzioni si rimette al giudizio di questo Tribunale con argomenti che verranno
semmai ripresi qui appresso;
considerato, in
diritto
che l'art. 8a LFid
conferisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su
ricorsi proposti contro decisioni rese dal Consiglio di Stato in materia di
rifiuto o di revoca dell’autorizzazione all'esercizio della professione di
fiduciario;
che l'impugnativa in esame è apparentemente rivolta contro la
determinazione 4 febbraio 1998 con cui la Divisione della giustizia del
Dipartimento delle istituzioni comunica all'ing. __________ di attenersi alla
decisione 30 aprile 1997 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato l'autorizzazione
ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, rilasciatagli per
errore nel 1986;
che la comunicazione censurata non integra gli estremi di una
decisione amministrativa impugnabile (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwalutngsrechtsprechung, V ed., N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto
amministrativo, N. 200); non si tratta in effetti di un provvedimento volto a
costituire, modificare od annullare diritti od obblighi; non si tratta nemmeno
di un provvedimento inteso ad accertare l'esistenza o l'inesistenza di tali
diritti; è soltanto una comunicazione mediante la quale l'addetto ai fiduciari
della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni dichiara di
non potersi scostare da quanto stabilito dal Consiglio di Stato con risoluzione
30 aprile 1997;
che in quanto volto contro lo scritto in esame il ricorso è
quindi irricevibile per difetto di decisione impugnabile;
che il ricorrente, in realtà, insorge tuttavia contro la
decisione 30 aprile 1997 con cui il Consiglio di Stato ha annullato l'autorizzazione
all'esercizio della professione di fiduciario commercialista;
che, nella misura in cui il provvedimento è assimilabile ad
una revoca dell’autorizzazione, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data;
che pacifica è pura la legittimazione attiva dell'insorgente,
direttamente toccato dalla decisione censurata;
che il ricorso, inoltrato 9 mesi dopo l'intimazione del
provvedimento, è tuttavia manifestamente tardivo;
che è ben vero che la decisione governativa censurata non indicava
nè i mezzi, nè i termini di ricorso;
che tuttavia il tempo lasciato trascorrere dal ricorrente
prima di determinarsi ad impugnare formalmente la risoluzione governativa in
oggetto, appare palesemente eccessivo per ammettere che questi abbia
tempestivamente intrapreso quanto da lui si poteva ragionevolmente pretendere
per tutelare i suoi interessi;
che il ricorrente, oltre a pretendere di esercitare un
professione che richiede anche il possesso di un minimo di conoscenze giuridiche,
era anche patrocinato da un legale, che non poteva ignorare i mezzi
d'impugnazione previsti dalla LFid;
che il ricorso va quindi respinto siccome tardivo anche nella
misura in cui è volto a rimettere in discussione la decisione 30 aprile 1997
del Consiglio di Stato;
che, dopo aver ricevuto questa decisione, il ricorrente ha
invero chiesto al Dipartimento delle istituzioni (Divisione della giustizia),
per il tramite del suo legale, di confermargli che sarebbe rimasto iscritto
tanto all'albo dei fiduciari commercialisti, quanto a quella dei fiduciari
immobiliari;
che in tale richiesta non sono tuttavia ravvisabili gli
estremi di un ricorso ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 PAmm;
che nemmeno l'insorgente giunge a pretenderlo, rimproverando
all'autorità cantonale di non aver trasmesso gli atti a questo Tribunale giusta
l'art. 4 PAmm;
che le contestazioni sollevate dall'insorgente nei confronti
della decisione di annullamento dell'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario commercialista rilasciatagli per errore dal Consiglio
di Stato nel 1986 sarebbero comunque da respingere anche nel merito;
che l'autorizzazione annullata, frutto di un errore rilevato
dallo stesso ricorrente, non gli ha in effetti procurato alcun diritto soggettivo;
che, notoriamente, le autorizzazioni di polizia non procurano
alcun diritto soggettivo ai loro rilasciatari;
che il ricorrente non può peraltro pretendere in buona fede
di prevalersi di un errore dell'amministrazione, da lui stesso rilevato e segnalato
"per evitare malintesi" (cfr. scritto 15.1.88), per continuare a
beneficiare di un'autorizzazione accordatagli in difetto dei presupposti di legge;
che l'uso che il ricorrente asserisce di aver fatto di tale
autorizzazione non sana il difetto e non osta in nessun caso alla revoca del
provvedimento, poiché il ricorrente era perfettamente consapevole
dell'illegittimità dell'autorizzazione in oggetto;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro disatteso,
addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8, 17 LFid; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
In quanto ricevibile il
ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 600.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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