AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.109
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00109
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 21 aprile 1999 di
__________,
rappr.
da __________,
contro
la
risoluzione 17 marzo 1999 (n. 1181) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 5 ottobre 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in
materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1956), cittadino
iugoslavo, è entrato la prima volta in Svizzera alla fine degli anni 70 per
lavorare in qualità di stagionale. Il 9 ottobre 1986 egli ha ottenuto un
permesso di dimora annuale unitamente alla moglie connazionale __________. Il
suo permesso di dimora è stato in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza
fissata al 15 gennaio 1999. I figli __________ (1977) e __________ (1983) hanno
raggiunto i genitori in Svizzera rispettivamente il 2 gennaio 1991 e il 23 maggio
1992. Il 9 luglio 1993 la moglie e i figli sono stati posti al beneficio di un
permesso di domicilio.
B. Durante il suo soggiorno in
Svizzera, __________ ha cambiato diversi posti di lavoro alternandoli con periodi
di disoccupazione. Egli ha inoltre interessato le autorità amministrative e penali:
24 luglio 1987 Condannato dalla Corte
delle Assise correzionali di __________ (inc. 250/87) a 5 mesi di detenzione e
all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, sospesi condizionalmente con
un periodo di prova di 2 anni, per ripetuto furto consumato e tentato. Il 14
ottobre 1987 è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri,
con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe
stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
8 febbraio 1988 Condannato dal sostituto
Procuratore pubblico sottocenerino con decreto d'accusa (n. 156/88) a 15 giorni
di detenzione e alla multa di fr. 900.–. per circolazione in stato di ebrietà e
tentato furto. Nel contempo è stato prolungato di 1 anno il periodo di prova
sospeso condizionalmente il 24 luglio 1987. A seguito della nuova condanna, il
5 maggio 1989 egli è stato ancora ammonito.
Gennaio 1991 Condanna a 10 giorni di
detenzione e a una multa di fr. 1'200.– per circolazione in stato di ebrietà.
9 luglio 1993 La Sezione degli
stranieri ha respinto la sua domanda di rilascio del permesso di domicilio a
seguito del comportamento tenuto in Svizzera sino a quel momento, rinnovandogli
nondimeno l'autorizzazione di dimora.
2 maggio 1995 Con decreto d'accusa (DAP
680/95) è stato condannato a 15 giorni d'arresto sospesi condizionalmente con
un periodo di prova di 1 anno, come pure alla multa di fr. 300.–, per circolazione
in stato di ebrietà e circolazione senza licenza di condurre.
19 aprile 1996 Condanna a 3 giorni di
arresto sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno, nonché alla
multa di fr. 50.–, per ripetuta ubriachezza e ripetuti schiamazzi notturni. Il
periodo di prova alla pena decretata il 2 maggio 1995 è stato prolungato di 6
mesi (V. decreto d'accusa DAP 747/1996).
3 novembre 1997 Con decreto d'accusa (DAP
1787/97) è stato nuovamente condannato. Questa volta a 15 giorni di detenzione,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per ripetute vie di
fatto nei confronti di suo figlio e ripetuto impedimento di atti dell'autorità
nonché per ripetuta ubriachezza molesta. A seguito di questa condanna, il 12
dicembre 1997 è stato ammonito per la terza volta.
17 agosto 1998 I famigliari, dopo aver
subìto danni materiali ed essere stati minacciati dal ricorrente in preda a una
crisi isterica, ne hanno ottenuto il ricovero coatto presso l'apposita
struttura a __________.
C. Il 5 ottobre 1998 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha
rifiutato di rinnovare il permesso di dimora a __________ al momento della sua
scadenza. L'autorità ha motivato la propria decisione fondandosi sul rapporto
di Polizia cantonale del 4 settembre 1998 relativo ai fatti che hanno portato
al suo ricovero coatto, sulle precedenti condanne penali, nonché sul
comportamento che egli ha tenuto durante il suo soggiorno in Svizzera
nonostante i diversi ammonimenti. La risoluzione è stata resa in applicazione
degli art. 4, 9, 10, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
D. a) Contro la decisione
dipartimentale, il Servizio __________ (__________) è insorto il 26 ottobre
1998 davanti al Consiglio di Stato. Il 29 ottobre 1998 anche __________ ha
impugnato il provvedimento. Il 19 novembre 1998 quest'ultimo ha conferito
procura di rappresentanza a __________, dichiarando nel contempo di annullare
il mandato al __________.
b) Con giudizio 17 marzo 1999 il Consiglio di Stato, dopo
aver congiunto i gravami per economia di giudizio, li ha dichiarati entrambi
irricevibili: il ricorso del __________ a causa della mancanza di una procura
di conferimento del mandato, nonostante diversi solleciti in tal senso;
l'impugnativa presentata direttamente da __________ siccome tardiva. A titolo
abbondanziale il Governo ha aggiunto che, anche se il gravame fosse stato ammissibile,
il medesimo avrebbe comunque dovuto essere respinto per violazione dell'ordine
pubblico.
E. Contro la predetta
pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora. Sostiene che la mancata produzione della procura da parte del
consultorio sarebbe ininfluente ai fini della ricevibilità del gravame, dato
che il mandato è stato in seguito conferito a __________. Nel merito, ritiene
che la decisione impugnata violi gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. A suo dire,
i reati commessi non sarebbero gravi siccome dovuti all'alcool. Critica le autorità
inferiori per non aver tenuto conto del suo lungo soggiorno in Svizzera, dove
risiede la famiglia, e delle difficoltà di risocializzazione in caso di rientro
nel paese d'origine.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii).
1.3. Il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e
la Serbia del 16 febbraio 1888, e valido tutt'oggi per tutti i Paesi dell'ex Iugoslavia
(RS 0.142.118.181), non conferisce il diritto al domicilio o alla dimora.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, se lo straniero possiede
il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di
dimora fintanto che essi vivono insieme. In concreto il ricorrente è sposato
dal 1976 con la connazionale __________, tuttora al beneficio di un permesso di
domicilio in Svizzera. Risulta anche che i coniugi vivono insieme a __________.
Di conseguenza il ricorrente ha, in linea di principio, diritto al rinnovo dell'autorizzazione
di dimora. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è una questione
di merito e non di ammissibilità. Donde la competenza di questo Tribunale a
statuire sul presente ricorso.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a
protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il
legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali
di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro
una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e,
di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett.
a LALPS. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver mantenuto con la
famiglia un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad
ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del
legame familiare. In effetti, per i motivi che seguiranno, nella misura in cui
la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe
comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il ricorso presentato personalmente
da __________. A ragione. La decisione 5 ottobre 1998 del dipartimento è stata
infatti ricevuta dall'interessato il 9 ottobre successivo (v. scritto 21 ottobre
1998 di __________ e ricorso 26 ottobre 1998 del STCA). Tuttavia egli è insorto
contro la predetta risoluzione solo il 29 ottobre 1998, quando il termine di 15
giorni dall'intimazione era già scaduto (art. 10 cpv. 3, 46 cpv. 1 PAmm). Egli
ha d'altronde esplicitamente riconosciuto, nel suo gravame davanti all'autorità
inferiore, di aver ricorso tardivamente.
-
Il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile il gravame inoltrato dal STCA perché, nonostante
diverse richieste, non era stata prodotta la procura volta a giustificare la
rappresentanza di __________.
3.1. Al ricorso devono essere allegati la decisione ed ogni
altro documento (art. 46 cpv. 3 PAmm). I ricorsi che non adempiono i requisiti
di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un
termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine,
saranno dichiarati irricevibili (art. 9 PAmm).
3.2. In concreto, il 21 ottobre 1998 __________ ha chiesto
alla Sezione degli stranieri una proroga fino al 30 ottobre per la presentazione
del ricorso. Lo stesso giorno la consulente psicologa del __________ __________
ha anch'esso richiesto una proroga: "vi chiedo di tener presente che le
condizioni psico-fisiche del signor __________ non erano buone al momento della
Vostra decisione e che inoltre egli non ha avuto il tempo di risponderVi
tempestivamente, rispettando in tal modo i termini del ricorso. Mi permetto
perciò di appoggiare la richiesta del sopraccitato, al fine di concedergli una
proroga sino al 30 ottobre 1998". Preso atto del contenuto dello
scritto del __________, il 26 ottobre 1998 la Sezione degli stranieri ha
comunicato direttamente al consultorio, per telefax e in seguito tramite
servizio postale, che una proroga non poteva essere concessa in quanto i
termini ricorsuali sono perentori. Il 26 ottobre 1998 il STCA ha comunque
inoltrato un ricorso denominato "cautelativo" per __________
chiedendo, tra l'altro, "a suo nome, di accordargli la possibilità di
completare questa richiesta una volta presa visione di tutta la documentazione
della quale siamo tuttora in attesa. La procura del signor __________ che mi
concerne Vi sarà inviata nel più breve tempo possibile". Il 29 ottobre
1998 __________ ha impugnato anch'esso la decisione che lo riguarda, precisando
subito: "So purtroppo che sono in ritardo, ma la sig.ra __________
psicologa __________ dove sono in cura tuttora mi disse che ci pensava lei. Purtroppo
non è stato così(...)". Raccolte le osservazioni del
dipartimento, il 3 novembre seguente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato ha comunicato al __________ che lo scambio degli allegati era terminato.
Il 19 novembre 1998 __________ ha informato il Servizio dei ricorsi di aver
assunto il patrocinio di __________ e ha trasmesso una procura sottoscritta dal
cliente, la quale indica segnatamente che il "mandato annulla e
sostituisce quello precedentemente conferito al __________ ". Egli ha
pure chiesto e ottenuto un ulteriore scambio degli allegati. In seguito, l'11
febbraio 1999, la giurista del Servizio dei ricorsi ha richiesto al __________
di voler trasmettere la procura di rappresentanza debitamente firmata dallo
straniero. Il 17 febbraio 1999 il consultorio ha tuttavia comunicato di non
essere "in possesso di una procura di rappresentanza relativa al
ricorso contro la decisione del 5 ottobre 1998 (E 550) della Sezione degli
stranieri. Infatti il sig. __________ non si è più presentato presso il nostro
consultorio da novembre 1998, nonostante i vari richiami scritti e
telefonici". Il 19 febbraio 1999 il __________ è stato nuovamente
sollecitato a trasmettere la procura entro il 26 febbraio successivo "con
l'avvertenza che scaduto infruttuoso tale termine, il ricorso sarà dichiarato
irricevibile". Il consultorio, rispondendo tempestivamente alla
richiesta, ha tuttavia riconfermato lo scritto del 17 febbraio precedente.
Stante quanto precede, preso atto della mancanza della procura che abilitasse
il __________ a rappresentare __________, a ragione il Consiglio di Stato ha
quindi dichiarato irricevibile il gravame.
3.3. Le obiezioni sollevate dal ricorrente al proposito non
possono essere accolte. Il ricorso trasmesso al Governo dal __________ indica
espressamente che la procura di rappresentanza sarebbe stata trasmessa nel più
breve tempo possibile. Inoltre il gravame ha anticipato l'impugnativa
direttamente presentata e sottoscritta di proprio pugno da __________. Visto
quanto precede, a ragione il Consiglio di Stato ha richiesto al consultorio di
legittimarsi tramite la procura. La prova del conferimento del mandato era
quindi essenziale ai fini della ricevibilità del gravame. Di conseguenza la tesi
dell'insorgente, secondo cui non sarebbe obbligatorio allegare al ricorso la
procura di rappresentanza, non può essere condivisa in questo caso. Il ricorrente
dà pure rilievo al fatto che il consultorio non lo rappresentasse più a partire
dal conferimento del mandato a __________ il 19 novembre 1998. A suo dire, dato
che i vari solleciti al __________ risalgono al mese di febbraio 1999, essi
sarebbero conseguentemente privi di valore in quanto il relativo mandato era da
tempo già annullato e l'autorità ricorsuale non era più legittimata a conferire
con il consultorio. A torto. Da una parte lo scritto 19 novembre 1998 indica
che il mandato è stato conferito allo __________ il giorno stesso ed ha quindi
effetto ex nunc. Dall'altra va sottolineato che le richieste del Governo
al __________ si riferiscono al gravame inoltrato il 26 ottobre 1998, dove
veniva indicato che la procura sarebbe stata trasmessa in seguito nel più
breve tempo possibile. Orbene, a quel momento il nuovo rappresentante non
aveva ancora assunto il mandato. Sollecitato dal Governo, il consultorio ha
dichiarato di non essere mai stato in possesso di una procura scritta da parte
di __________. Se ne deduce quindi, contrariamente a quanto asserisce ora il
ricorrente, che il primo rappresentante non era legittimato a presentare il
gravame a nome e per conto di __________. La procura del 19 novembre 1998
annulla pertanto un mandato che non è mai stato conferito. Va infine
sottolineato che non spetta al Tribunale delucidare come mai il __________ abbia
agito senza procura.
- Stante quanto precede, il
Consiglio di Stato ha dunque correttamente accertato l'intempestività del
gravame inoltrato da __________ e la carenza di legittimazione a ricorrere del
__________ a seguito dell'inesistenza di una procura di rappresentanza. A
titolo abbondanziale va rilevato che i gravami sarebbero comunque infondati nel
merito. Va osservato che già una violazione minore dell'ordine pubblico è una
ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso. In questo caso,
l'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito
della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno
importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid.
4a). Il ricorrente è al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera dal 1986
e la famiglia è ivi domiciliata dal 1993. Tuttavia, tali aspetti non possono
essere qualificati come preponderanti, ritenuto che il ricorrente ha più volte
dimostrato di essere indegno dell'ospitalità concessagli dal nostro Paese. Le
sei condanne a carico dell'insorgente, i tre ammonimenti, nonché i motivi che
hanno portato al suo ricovero coatto dimostrano infatti che egli non ha saputo
mantenere un comportamento corretto durante il suo soggiorno in Svizzera. Il
suo rientro nel Paese d'origine non pregiudica in maniera eccessiva la sua
risocializzazione, dato che vi ha sempre vissuto prima di giungere sul
territorio elvetico. All'insorgente rimane comunque la possibilità di rientrare
in Svizzera per incontrare eventualmente la moglie e i figli nell'ambito delle
normative per i turisti, cosicché rimangono salvaguardate le relazioni con la famiglia
residente in __________. Va infine rilevato che queste considerazioni trovano
applicazione anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare l'art. 8
CEDU (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d).
La decisione impugnata si rivela pertanto legittima, adeguata
alle circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità.
- Tassa e spese di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 17 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 3, 9, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (22 giugno 1956), cittadino iugoslavo,
è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 settembre
1999 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
2 La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 500.– sono a carico dell'insorgente.
3 Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4 Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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