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Numero d'incarto:
52.1999.127
Data decisione, Autorità:
02.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00127
Lugano
2 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 maggio 1999 di
__________,
__________,
Contro
la
decisione 13 aprile 1999 (no. 1635) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 6 ottobre 1998
con la quale il municipio di __________ si è rifiutato di mettere a loro
disposizione la documentazione relativa al prelievo dei contributi di
miglioria per la sistemazione del piazzale __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6 giugno 1994 __________ hanno versato alla cassa comunale
di __________ un contributo di miglioria di fr. 930.- relativo alla
sistemazione di piazzale __________;
che all'inizio del mese di marzo 1998 __________ è venuta a
conoscenza del fatto che il Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina aveva accolto il ricorso presentato da alcuni proprietari avverso
quello stesso contributo, constatando l'intervenuta perenzione del diritto
all'imposizione fatto valere dal comune di __________;
che con scritto 18 maggio 1998 la famiglia __________ ha pertanto
chiesto al municipio di __________ la restituzione dei 930.- fr. percepiti a
suo parere indebitamente, proponendo di porli in compensazione con il
conguaglio dell'imposta comunale 1996;
che il municipio si è rifiutato di retrocedere il contributo
riscosso nel 1994, preannunciando l'incasso delle imposte comunali scoperte
secondo "la normale prassi amministrativa";
che mediante missiva raccomandata 16 luglio 1998 __________ e
__________ hanno ribadito fermamente la loro posizione, invocando la nullità
della decisione posta alla base del prelievo del controverso contributo di miglioria;
che il 28 luglio 1998 il municipio di __________ ha
interpellato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina
per sapere se la tesi della famiglia __________ era fondata;
che ottenuta una presa di posizione scritta della Presidente
del Tribunale di espropriazione, il municipio l'ha trasmessa alla controparte
confermando il diniego della postulata restituzione;
che a dispetto del predetto parere favorevole al comune,
__________ e __________ si sono riconfermati con vigore nelle proprie tesi,
allegazioni e domande;
che con risoluzione 25 settembre 1998 munita dell'indicazione
dei mezzi e del termine di ricorso il municipio di __________ ha dichiarato
irricevibili le pretese;
che il 6 ottobre 1998 il municipio ha evaso negativamente una
missiva con cui la famiglia __________ gli aveva chiesto di poter consultare
tutti i documenti attinenti al prelievo dei contributi di miglioria per la
sistemazione del piazzale __________;
che mediante ricorso 24 ottobre 1998 __________ __________ e
__________ hanno adito il Consiglio di Stato per ottenere l'accesso agli atti
negato loro dall'autorità comunale;
che il 26 ottobre seguente hanno invece impugnato innanzi al
Tribunale di espropriazione la decisione municipale del 25 settembre 1998,
riservandosi di completare la motivazione del gravame una volta visionata la
documentazione che il municipio aveva impedito loro di esaminare;
che con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa del 24 ottobre 1998 argomentando in sostanza che il
diritto alla visione dei documenti inerenti il prelievo dei contributi di
miglioria per la sistemazione del piazzale __________ poteva e doveva essere
riconosciuto soltanto in presenza di precise indicazioni circa eventuali abusi
lesivi della parità di trattamento commessi dall'autorità comunale;
che avverso questa pronunzia governativa i soccombenti sono
insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone
l'annullamento con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario -
in appresso;
che all'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di
Stato, il quale ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza
formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto il municipio
di __________, il quale ha avversato il ricorso con motivazioni di cui si dirà
semmai nel seguito;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono
date dagli art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b LOC, nonché 43 e 46 PAmm;
che il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e data la
natura meramente giuridica della questione sollevata può essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la parte in un procedimento amministrativo ha il diritto
di esaminare gli atti rilevanti per la decisione e necessari per l'adeguata
difesa dei propri interessi (art. 20 PAmm); tale prerogativa, che rientra nelle
componenti essenziali del diritto di essere sentito, è garantita addirittura
dall'art. 4 Cost.;
che il diritto di compulsare gli atti sancito dalla predetta
norma costituzionale si estende anche oltre la litispendenza; in effetti, è
possibile che una parte o un terzo che non era parte in una pregressa procedura
possano far valere in modo adeguato i loro diritti solo prendendo conoscenza
degli atti di un procedimento ormai concluso (Borghi/Corti; Compendio di
procedura amministrativa, N. 6 ad art. 20 PAmm);
che i ricorrenti hanno eccepito una violazione del loro
diritto di consultare gli atti sia davanti al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, allorquando hanno impugnato la risoluzione 25
settembre 1998 con la quale il municipio di __________ ha rifiutato la
restituzione del contributo di miglioria di 930.- fr. versato nel 1994, sia
davanti al Consiglio di Stato, allorquando si sono aggravati contro la
decisione dell'esecutivo comunale di negar loro l'accesso al complesso della
documentazione concernente il prelievo dei contributi di miglioria per la
sistemazione del piazzale __________;
che in realtà era sufficiente sollevare la censura innanzi al
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, autorità adita
dagli insorgenti per giudicare la vertenza concernente la retrocessione del
noto contributo di miglioria;
che stante la litispendenza creata davanti al Tribunale di
espropriazione, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto astenersi dal statuire su
una questione afferente a quel procedimento, di competenza del giudice del
merito e che con ogni evidenza non poteva rientrare nella sua sfera cognitiva
in forza del disposto generale di cui all'art. 208 LOC;
che accertata la propria incompetenza, il Consiglio di Stato
avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Tribunale di espropriazione in virtù
dell'art. 4 cpv. 1 PAmm;
che preso atto della situazione venutasi a creare, questo
Tribunale non può che annullare la decisione governativa impugnata e inviare
l'incarto al Tribunale di espropriazione affinché si pronunci sulla richiesta
di edizione di documenti formulata dagli insorgenti e, qualora dovesse
risultare fondata, dia loro modo di completare la motivazione del ricorso 26
ottobre 1998 o facoltà di replica una volta visionati gli atti di cui trattasi;
che dato l'esito non si preleva tassa di giudizio (art. 28
PAmm);
visti
gli 208, 209 LOC; 3, 4, 18, 20, 28, 43 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 aprile 1999 (no. 1635)
del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. il ricorso 24 ottobre 1998 di
__________ e __________ è trasmesso per competenza al Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina.
-
Non si preleva tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
__________;
__________;
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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