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Numero d'incarto:
52.1999.131
Data decisione, Autorità:
24.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00131
Lugano
24 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula
Züblin, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 3 maggio 1999 di
__________,
Contro
la
risoluzione 13 aprile 1999 (n. 1616) del Consiglio di Stato, che annulla la
decisione 10 marzo 1999 con cui il municipio di __________: (a) ha inflitto una
multa a __________, quale amministratore unico della __________, per
violazione del regolamento comunale per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti, e (b) ha posto a carico della __________ le spese
di indagine, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A partire dal 1996 il
municipio di __________ ha constatato che ignoti depositavano periodicamente
ingenti quantitativi di bottiglie di vetro nei pressi dell'apposito contenitore
per la raccolta di questo genere di rifiuti, situato vicino al sottopassaggio
FFS di __________. Per motivi di ordine e di decoro del luogo l'autorità
comunale si vedeva regolarmente costretta ad evacuare i rifiuti depositati.
Nella primavera del 1998, funzionari del comune hanno
sorpreso un dipendente del disco-bar __________ di __________ mentre era
intento a scaricare dall’auto alcuni sacchi di bottiglie di vetro vuote,
provenienti da quell'esercizio pubblico, per depositarle presso il suddetto
contenitore. Avuta da questi conferma che si trattava di un'operazione
effettuata da tempo a scadenze mensili, l'autorità comunale ha convocato in cancelleria
__________ amministratore unico della __________, che gestisce il bar, prospettandogli
l'intenzione di avviare un procedimento contravvenzionale a suo carico e di
recuperare le spese sostenute per lo smaltimento del vetro. Questi ha
verbalmente ammesso i fatti, limitandosi a contestare i quantitativi di vetro depositati.
B. Il
24 novembre 1998 il municipio ha posto in contravvenzione __________, addebitandogli
una violazione degli art. 1, 3, 9 ed 11 del regolamento comunale per il servizio
di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RSRER).
Invitato a giustificarsi, il prevenuto è rimasto silente.
Con decisione 10 marzo 1999, l'autorità comunale ha quindi inflitto
al prevenuto una multa di fr. 200.- per aver ripetutamente abbandonato presso
il contenitore di __________ rilevanti quantitativi di scarti di vetro,
provenienti dal disco-bar __________ di __________.
Con la stessa decisione il municipio ha inoltre posto a
carico della __________ l'importo di fr. 2'900.- a titolo di rimborso delle
spese d’indagine (fr. 200.-) e di quelle di raccolta ed eliminazione dei
rifiuti (fr. 2'700.-).
C. Con
giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
decisione municipale, accogliendo l’impugnativa contro di essa interposta da
__________ e dalla __________.
Relativamente alla multa, Il Governo ha ritenuto che
l'autorità comunale non avesse dimostrato la colpevolezza dell’ammini-stratore
unico della __________ in ordine al perfezionamento dell’infrazione
ascrittagli.
Il risarcimento addebitato alla società è invece stato
annullato in considerazione dell’irresponsabilità penale delle persone giuridiche.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune di __________ insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione
municipale annullata.
A mente dell’insorgente, omettendo di presentare osservazioni
al rapporto di contravvenzione, __________ avrebbe implicitamente ammesso gli
addebiti. La sua colpa sarebbe da ricercare nella violazione del dovere di dare
al personale precise indicazioni in merito alle modalità di eliminazione dei
rifiuti e di vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti affidatigli.
La __________ sarebbe invece tenuta, in quanto perturbatrice,
a rifondere le spese cagionate dall’infrazione commessa.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e da __________, che ne propongono la reiezione. Delle
relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale amministrativo discende dagli art. 148 cpv. 3 e 208 LOC.
A torto il resistente contesta la legittimazione attiva dell'insor-gente
ad impugnare il giudizio di annullamento della multa. Da quando la procedura contravvenzionale
non è più retta dalla LPContr, ma dalla LOC, l'art. 208 LOC permette infatti di
riconoscere al comune la qualità per impugnare dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo le decisioni del Consiglio di Stato su ricorsi inoltrati contro
le multe inflitte dal municipio (cfr. RDAT 1990 n. 10; STA 21 luglio 1994 in re
comune di C., consid. 1; STA 17 aprile 1998 in re comune di G., consid. 1).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
Soprattutto nell’ambito di un procedimento contravvenzionale,
non è in effetti compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio
alle lacune istruttorie poste in essere dall’autorità detentrice dell’azione
penale.
- 2.1. Giusta l'art. 145 cpv.
1 LOC, il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti
comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è
affidata.
La multa è una pena pecuniaria, pronunciata a carico di un singolo
a titolo di sanzione per la violazione di un obbligo sancito dalla legge. Essa
deve fondarsi su una base legale e ricollegarsi ad un comportamento colpevole
del trasgressore. La colpa può configurarsi sotto forma di dolo o di
negligenza. Può quindi anche consistere nella violazione di un obbligo di
diligenza posto a carico di persone con compiti dirigenziali, che hanno veste
di garante per il comportamento corretto dei loro subordinati nei confronti di
terzi.
Spetta comunque sempre all'autorità provare il perfezionamento
degli elementi oggettivi costitutivi dell'infrazione e la colpa del prevenuto,
che beneficia della presunzione di innocenza.
2.2. Nella fattispecie in
esame il municipio di __________ ha multato __________, in qualità di
amministratore unico della società che gestisce il disco-club __________ di
__________, per aver violato gli art. 1, 3, 9, e 11 RSRER, abbandonando a più riprese
presso l'apposito contenitore di __________ scarti di vetro provenienti
dall'attività di quell'esercizio pubblico. Non essendo il resistente autore
materiale dell'illecito, in sede di ricorso, l'autorità comunale ha precisato
che l'infrazione addebitatagli consiste nella violazione degli obblighi di
istruzione e di controllo del personale incaricato di evacuare gli scarti di vetro.
Dal profilo materiale, l'infrazione va ricondotta ad una
disattenzione delle prescrizioni che disciplinano le modalità di consegna degli
scarti di vetro (art. 11 RSRER), in particolare di quella che impone di
immetterli negli appositi contenitori, separandoli per colore, dopo averli
lavati e privati di tutti i corpi estranei.
Non istituendo altri obblighi a carico del cittadino
all'infuori di quello della consegna dei rifiuti (art. 1 cpv. 4), le ulteriori
norme richiamate dal municipio nel decreto di multa servono soltanto a
precisare i limiti dell'infrazione per la quale si procede. Il fatto che i
rifiuti provengano da un altro comune non è di per sè costitutivo di reato, poiché
nessuna norma del regolamento in esame limita l'accesso al contenitore ai
rifiuti prodotti dagli abitanti del comune od alle ditte che vi hanno sede.
Dal profilo materiale, si può ritenere sostanzialmente
provato che accanto al contenitore in oggetto sono stati ripetutamente
depositati rilevanti quantitativi di scarti di vetro provenienti dal disco-bar
__________, gestito dalla __________, che venivano trasportati sul posto da
personale subalterno del locale notturno. Non v'è motivo di dubitare
dell'attendibilità di questo riscontro.
Ai fini del giudizio si può anche ritenere che gli scarti di
vetro venivano depositati accanto al contenitore, invece che nel
contenitore. Le obiezioni sollevate dal resistente non convincono. Il
dipendente del locale notturno che è stato colto sul fatto stava depositando
bottiglie accanto al contenitore. Non nel contenitore. E l'esperienza insegna
che ciò fosse avvenuto anche in precedenza.
Ora, il deposito di bottiglie accanto al contenitore, invece
che nel contenitore, perfeziona gli estremi materiali di un'infrazione dell'art.
11 RSRER, che impone di immetterveli, previo lavaggio e previa rimozione delle
parti non vetrose.
Resta da verificare se quest’infrazione, commessa da
personale subalterno dell'esercizio pubblico, possa essere addebitata al
resistente nella sua qualità di amministratore unico della società che gestisce
il locale.
La risposta a quest’interrogativo dipende essenzialmente
dalla questione a sapere se il resistente, in questa sua veste, abbia violato
gli obblighi di diligenza che incombono a qualsiasi datore di lavoro in ordine
alla scelta del personale, alla relativa istruzione ed alla vigilanza. In altre
parole, si tratta di stabilire se il resistente possa essere ritenuto garante
per il comportamento corretto del suo personale nell’ambito dello smaltimento
dei rifiuti di vetro prodotti dall’esercizio pubblico gestito dalla società di
cui è amministratore unico.
Posta la questione in questi termini, è di meridiana evidenza
che da questo profilo non può essere mosso al resistente alcun rimprovero. Non
appare invero ragionevole pretendere dall’ammini-stratore unico di una società
specializzata nella gestione di esercizi pubblici che si preoccupi delle
modalità concrete con cui vengono eliminati gli scarti di vetro prodotti dal
singolo locale, dando, in particolare, disposizioni al personale affinché
questi rifiuti vengano immessi nell’apposito contenitore e non soltanto
depositati a fianco. Né si può pretendere che l’ammini-stratore di una simile
società verifichi se il dipendente incaricato dello smaltimento di tali rifiuti
si attiene a particolari prescrizioni del RSRER. Una simile pretesa ancor più
fuori luogo se si considera che la predetta società di gestione dispone di un
direttore () e che la gerenza del locale in questione è affidata ad
un gerente titolare di un certificato di capacità ().
Ne discende che la decisione del Consiglio di Stato di
annullare la multa, prosciogliendo il qui resistente dagli addebiti mossigli
non presta il fianco a critiche di sorta. In quanto riferito alla multa il ricorso
del comune di __________ va quindi respinto.
- 3.1. Giusta l'art. 37 cpv.
2 RSRER, il municipio può addebitare al contravventore le spese sostenute per
la sua identificazione. La norma presuppone che il contravventore venga
individuato e perseguito con successo. Non è sufficiente rintracciare il perturbatore,
ovvero colui che per situazione o comportamento porta la responsabilità
oggettiva dell'illecito. Occorre reperire il contravventore, ossia la persona
che per colpa è tenuta a rispondere dal profilo penale dell'infrazione
riscontrata.
3.2. Con la decisione
annullata dal Consiglio di Stato, il municipio ha anzitutto posto a carico
della __________ la somma di fr. 200.- a titolo di rimborso delle spese sostenute
per la ricerca del contravventore. Il procedimento contravvenzionale in esame è
stato promosso nei confronti dell'amministratore della __________ ed è sfociato
nell'assoluzione dell'accusato. La società qui resistente non vi ha nemmeno
partecipato. Non avendo ricoperto alcun ruolo nel procedimento in questione, è
evidente che le spese d'indagine non possono esserle addebitate.
3.3. Con la stessa decisione il municipio ha inoltre posto a
carico della __________ l'importo di fr. 2'700.- a titolo di rimborso delle
spese amministrative e delle spese sostenute dal comune per lo sgombero e lo
smaltimento degli scarti depositati accanto al contenitore per il vetro. Il
Consiglio di Stato l'ha annullata, ritenendo in sostanza che l'art. 37 cpv. 2
RSRER permettesse di addebitare al contravventore soltanto le spese sostenute
per la sua identificazione.
Orbene, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato,
le spese sostenute dal comune per ristabilire una situazione conforme al
diritto possono essere poste a carico della società qui resistente anche in
assenza di un'esplicita base legale. La __________ è infatti tenuta a
rispondere in quanto perturbatrice per comportamento. Depositando, per il
tramite di un suo collaboratore, ingenti quantitativi di scarti di vetro
accanto al contenitore, invece che nel contenitore, la __________ ha creato una
situazione non conforme al diritto, che chiama in causa la sua responsabilità,
indipendentemente dall'esistenza di una colpa. Da questo punto di vista, nulla
osta ad addebitarle le spese sostenute dal comune per le misure di esecuzione
anticipata adottate dal municipio allo scopo di ristabilire l'ordine (cfr. Imboden
Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 135 B I seg. e
rimandi). L'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente va
respinta, poiché trattandosi di una pretesa fondata sul diritto pubblico fa
stato il termine quinquennale e non a quello annuale del diritto privato (Imboden
Rhinow, op. cit., 34 B III a).
Per la quantificazione di questi costi occorre considerare
che il deposito irregolare si è protratto sull'arco di circa due anni con
frequenza mensile e che il volume degli scarti di vetro è quello che poteva
essere trasportato con un'auto.
Valutando con prudenza sulla base delle scarse
indicazioni fornite dal ricorrente in merito all'onere lavorativo ingenerato
dal deposito difforme, appare tutto sommato ragionevole fissare a fr. 1'000.-
il risarcimento dovuto dalla __________ a titolo di copertura dei costi
sostenuti per ripristinare una situazione conforme al diritto.
Entro questi limiti, il ricorso va pertanto accolto,
riformando di conseguenza le decisioni delle precedenti istanze.
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece poste a carico del comune proporzionalmente
al grado di soccombenza (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 3, 9, 11 e 37 RSRER del comune di __________; 145, 208 LOC; 18 CP;
3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ di conseguenza:
1.1. il dispositivo 1.2 della decisione 13 aprile 1999 (n. 1616)
del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che:
1.2. il dispositivo 2 della decisione 10 marzo 1999 del municipio
di __________ è riformato nel senso che la __________ è condannata a versare al
comune di __________ la somma di fr. 1'000.- a titolo di risarcimento delle
spese di ripristino di cui al considerando 3.2.
-
Non si preleva una tassa di
giustizia. Il comune di __________ rifonderà al resistente Fr. 500.-- a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________;
__________.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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