AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.134
Data decisione, Autorità:
22.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00134
Lugano
22 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Giovanna Roggero Will, in sostituzione del giudice
Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 di
__________,
patr. da: studio legale __________;
Contro
la decisione 13 aprile 1999, no. 1633, del Consiglio di
Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
21 settembre 1998 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza
edilizia per la costruzione di due case bifamiliari sulla part. no.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
12 maggio 1999 del
Consiglio di Stato;
-
20 maggio 1999 del
municipio di __________;
-
2 giugno 1999
dell'Impresa __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22 maggio 1995 il
ricorrente, ing. __________, ha inoltrato al municipio di __________ una
domanda di costruzione preliminare volta ad accertare la possibilità di
edificare due case d'abitazione bifamiliari sulla parte bassa della part. no.
__________ RFD, allora inclusa nella zona R3 del PR 1976.
Contro la domanda non sono state inoltrate opposizioni.
Dopo aver ritardato per oltre due anni l'evasione della
domanda, il 15 ottobre 1997 il municipio ha infine deciso di respingerla sulla
base del PR 1997 nel frattempo approvato dal Consiglio di Stato.
Con giudizio 13 maggio 1998 il Governo ha annullato il provvedimento,
accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato dall’ing. __________ e
rinviando gli atti al municipio affinché statuisse sulla domanda preliminare
sulla base del vecchio diritto.
Con nuova risoluzione 12 giugno 1998 il municipio ha respinto
la domanda preliminare sulla base del PR 1976, ritenendola in contrasto con le
distanze prescritte dagli art. 14 e 15 NAPR.
La decisione è cresciuta in giudicato.
B. Il 15 luglio 1998, l'ing.
__________ ha inoltrato una domanda di costruzione definitiva per costruire due
case d'abitazione bifamiliari sullo stesso fondo, che il nuovo PR aveva nel
frattempo interamente assegnato alla zona del nucleo (NV).
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui l'impresa
di costruzioni __________.
Ottenuto il nulla osta dell'autorità cantonale, con decisione
21 settembre 1998 il municipio l’ha respinta, ritenendola in contrasto con l'art.
38 NAPR, che nella zona del nucleo non ammetterebbe nuove costruzioni sintanto
che non entrerà in vigore il relativo piano particolareggiato.
C. Con giudizio 13 aprile 1999
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dall'ing. __________.
Esclusa l'applicabilità del diritto previgente, il Governo ha
in sostanza condiviso l'assunto dell'autorità comunale circa la portata dell'art.
38 NAPR.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarlo e di rinviare gli atti al municipio
affinché rilasci la licenza richiesta.
L'insorgente ripropone e sviluppa diffusamente in questa sede
le tesi addotte senza successo in prima istanza. Rievocati i fatti salienti,
chiede anzitutto che la domanda venga decisa secondo il PR 1976, giustificando
questa richiesta con l’inammissibile ritardo con cui il municipio ha evaso la
precedente domanda preliminare. In via subordinata, il ricorrente nega poi che l'art.
38 NAPR 1997 escluda le nuove costruzioni dalla zona del nucleo. L’obbligo di
salvaguardare gli spazi verdi non potrebbe a suo avviso essere interpretato
alla stregua di un divieto generale di edificare i terreni liberi da
costruzioni, qual è quello in esame.
Da ultimo, l'insorgente contesta la tassa d'esame applicata
alla domanda di costruzione (fr. 1'820.-), ritenendola eccessiva per rapporto
al preventivo di spesa indicato (fr. 1'520'000.-). La nuova domanda, argomenta,
ricalcherebbe quella preliminare, per la quale è già stata prelevata una tassa
di fr. 1'500.--.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e la vicina
opponente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento
censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti determinanti sono chiari e sostanzialmente
pacifici. La visita in luogo e le generiche prove testimoniali sollecitate
dall'insorgente non appaiono quindi atte a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
-
Del tutto priva di
fondamento è la pretesa del ricorrente di decidere a domanda di costruzione in
esame sulla base del PR 1976. La domanda è stata inoltrata il 15 luglio 1998,
quando il PR 1997 era ormai entrato in vigore da quasi un anno. Va quindi
decisa sulla base del diritto vigente. L’inammissibile ritardo, con cui è stata
esaminata la domanda preliminare, non giustifica una diversa conclusione. Tale
domanda è stata in effetti respinta con decisione 12 giugno 1998 cresciuta in
giudicato. Già per questo motivo, nulla può dedurre il ricorrente in suo favore
dalla pregressa procedura. Le censure da questi addotte per accreditare la sua
pretesa non scalfiscono minimamente le considerazioni sviluppate al riguardo
dal Consiglio di Stato.
-
3.1. L'edificabilità della
part. no. __________ RF di __________ è retta dall'art. 38 NAPR, che disciplina
l’attività edilizia nella zona del nucleo NV come segue:
"1. Nella
zona NV (..) devono essere salvaguardati i valori architettonici e ambientali
tradizionali.
- Ogni
progettazione dovrà uniformarsi ai seguenti criteri: .
a) ogni
intervento dovrà essere fondato su criteri conservativi
nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
b) riattazioni
e trasformazioni dovranno essere contenute nei
limiti delle volumetrie e delle tipologie esistenti.
c) non
sono concesse demolizioni ad eccezione di quelle
giustificate da motivi di sicurezza.
- In
particolare valgono le seguenti disposizioni:
a) Materiali:
- devono
essere mantenuti i materiali originali (...)
b) Tetto
a falde:
-
copertura in coppi o simili
-
la
pendenza del tetto se modificata dovrà adeguarsi a quella dei tetti circostanti.
-
innalzamenti
possono essere concessi per un massimo di ml. 0.80.
-
non
sono ammesse aperture nelle falde del tetto finalizzate all'ottenimento di
terrazze.
-
non
è ammesso in nessun caso il tetto piano
c) Aperture:
- le
aperture devono rispettare i moduli 80/90 - 140/170 cm (...);
d) Balconi:
- ripristino
della struttura e materiali originali (...);
e) Loggiati:
- devono
essere salvaguardati e ripristinati nella loro struttura e materiali originali
(...);
f) Porticati:
- devono
essere salvaguardati e ripristinati nella loro struttura e materiali originali
(...); (...).
- Porticati
d'entrata, corti. spazi verdi:
-
i
portici d'entrata, le corti e gli spazi verdi devono essere salvaguardati;
-
non
sono ammesse costruzioni all'interno degli stessi;
-
la
pavimentazione deve rispettare i materiali originali
h), i), I):
(...)
- Per
l’ottenimento della licenza edilizia, ai documenti richiesti per la domanda di
costruzione devono essere allegati:
-
il rilievo
in scala 1:50 dello stato di fatto comprendente piante prospetti e sezioni con
misure e quote, nei prospetti sono indicate le quote a filo del terreno, alla
gronda e al colmo (...);
-
la
documentazione fotografica dell’intera costruzione; le quote a filo del terreno,
alla gronda e al colmo (...);
-
(...)
- Le
presenti norme sono applicabili fino all'entrata in vigore del Piano Particolareggiato
della zona NV." .
Dall’insieme di queste disposizioni emerge chiaramente
l’intenzione di ammettere nella zona del nucleo soltanto interventi
strettamente conservativi, al fine di salvaguardare la sostanza edilizia
esistente, in attesa dell’entrata in vigore del piano particolareggiato del
nucleo (PPN). Allo scopo di preservare le attuali caratteristiche di questo
comparto territoriale da opere suscettibili di alterarne la fisionomia, nella zona
del nucleo non sono di principio ammessi interventi di natura innovativa (art.
38 cifra 2 lett. a NAPR). Riattazioni e trasformazioni sono ammesse solo nei
limiti delle volumetrie attuali (art. 38 cifra 2 lett. b NAPR). Demolizioni
sono di principio vietate (art. 38 cifra 2 lett. c NAPR). Il carattere
rigidamente conservativo della norma è ulteriormente confermato dal divieto di
procedere ad innalzamenti superiori ad 80 cm degli edifici esistenti (art. 38
cifra 3 lett. b NAPR), dalla totale mancanza di disposizioni volte a regolare
le distanze dal confine e verso altri edifici, dall’obbligo di salvaguardare i
portici, le corti e gli spazi verdi, rispettivamente dal divieto di realizzare
nuove costruzioni al loro interno (art. 38 cifra 3 lett. g NAPR) ed,
indirettamente, anche dall’obbligo di corredare le domande di costruzione con
rilievi e fotografie dell’edificio oggetto dell’intervento (art. 38 cifra 4
NAPR).
3.2. Nell’evenienza concreta, le costruzioni in oggetto
verrebbero realizzate sul sedime antistante lo stabile d’appartamenti, recentemente
ristrutturato, che sorge sulla parte alta del fondo del ricorrente. Questo sedime,
posto ai margini del comparto edificato, apparteneva alla zona R3 del PR 1976.
Considerata la sua importanza dal profilo della salvaguardia degli aspetti
paesaggistici del nucleo, è stato incluso dal nuovo PR nella zona del nucleo;
scelta pianificatoria, questa, che non è stata e non può nemmeno essere rimessa
in discussione in questa sede.
Con questa modifica dell’azzonamento, il sedime in
discussione, privo di costruzioni, è diventato temporaneamente inedificabile in
quanto assoggettato ai severi vincoli sanciti dall’art. 38 NAPR a salvaguardia
del piano particolareggiato del nucleo in via di elaborazione, che vietano
nuove costruzioni all’interno degli spazi verdi. A torto, contesta l’insorgente
questa deduzione. La posizione periferica del sedime rispetto al comparto
edificato del nucleo non esclude affatto la possibilità di configurarlo alla
stregua di uno spazio verde ai sensi del cpv. 3 lett. g dell’art. 38 NAPR. È
invero noto che una protezione efficace del nucleo in quanto componente del
quadro del paesaggio presuppone un’attenta e giudiziosa definizione delle
possibilità edificatorie della fascia immediatamente circostante. Del tutto
sostenibile, in tali circostanze, appare di conseguenza attribuire al concetto
di spazio verde, di cui alla norma succitata, il significato di “spazio libero
da costruzioni”, come ha in sostanza fatto il municipio nel caso in esame.
Interpretazione, questa, che lo stesso ricorrente peraltro non contesta,
limitandosi a sostenere che possono essere considerati “spazi verdi” soltanto
le aree di sfogo degli edifici esistenti. Anche volendo accreditare questa
interpretazione riduttiva del concetto in esame, la tesi del municipio reggerebbe
comunque alla critica del ricorrente, poiché la situazione dei luoghi permette
senz’altro di considerare il sedime dedotto in edificazione alla stregua di
un’area destinata a dare il necessario respiro allo stabile d’appartamenti che
la sovrasta.
Questa conclusione non è per nulla contraddetta dal fatto che
il progetto di PR del 1990 prevedeva di assegnare il sedime ad una zona di
integrazione del nucleo (IN), gravata da un divieto di edificazione applicabile
sino all’entrata in vigore del PPN. Considerato che il medesimo risultato
poteva essere conseguito integrando il sedime nella zona del nucleo, la
rinuncia a questa ipotesi pianificatoria corrobora semmai la tesi del
municipio.
3.3. Stando così le cose, il diniego della licenza appare del
tutto conforme al diritto vigente. Da questo profilo, il ricorso può quindi
essere respinto senza esaminare le contestazioni sollevate dall’insorgente in
relazione all’art. 65 LALPT.
- 4.1. Giusta l’art. 19 LE,
per l’esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell’uno per mille
della spesa prevista. L’emolumento in questione è una tassa amministrativa. In
quanto tale soggiace ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza.
Il primo postula l’esistenza di una ragionevole correlazione tra il gettito
globale delle tasse prelevate ed i costi sostenuti dall’amministrazione per
l’attività complessivamente esplicata in quest’ambito. Il secondo esige invece
che l’ammontare della singola tassa prelevata si situi in un rapporto adeguato
con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico.
Le tasse amministrative possono essere determinate secondo
criteri schematici a condizione che non portino a risultati insostenibili dal
profilo dei principi succitati (Scolari, Diritto amministrativo, vol. II, N.
419 seg.).
4.2. In concreto, il municipio ha applicato una tassa d’esame
di fr. 1’820.-. L’ammontare corrisponde all’uno per mille dei costi di
costruzione preventivati, indicati dallo stesso ricorrente nella domanda di
costruzione (fr. 1’820’000.-). A torto pretende l’insorgente di determinare la
tassa sulla base di un preventivo di spesa di fr. 1’520’000.-. Questo importo
era quello indicato nella domanda di costruzione preliminare. Non può far di
conseguenza stato per la determinazione della tassa applicabile alla domanda
definitiva, che indica un preventivo di spesa di fr. 1’820’000.-. Tanto meno
ove si consideri che la domanda preliminare è stata respinta.
Né una riduzione può essere concessa in considerazione del
fatto che il nuovo progetto è simile a quello esaminato in precedenza
nell’ambito della domanda preliminare. Pur interessando lo stesso fondo, i due
progetti non sono identici. Il primo è inoltre stato esaminato sulla base del
PR 1976. Quello attuale è invece stato vagliato in base al PR 1997. La
pregressa procedura non ha quindi semplificato l’esame ad un punto tale da far
apparire inadeguata dal profilo dell’equivalenza la tassa dell’uno per mille
dei costi preventivati.
Anche su questo punto, il ricorso va quindi respinto.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va quindi
confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 21 LE; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28,
43, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1’000.- è a carico del ricorrente.
-
Il ricorrente rifonderà fr.
1'000.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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