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Numero d'incarto:
52.1999.193
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00193
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 giugno 1999 della
__________,
Contro
la
decisione 16 giugno 1999, no. 2589, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa del comune di __________ avverso la risoluzione su reclamo 22
aprile 1999, con la quale il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di
ratificare la decisione 5 maggio 1998 dell'assemblea comunale di __________
stanziante un credito di fr. 200'000.-- per finanziare la riattazione
della casa parrocchiale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5 maggio 1998
l'assemblea comunale di __________ ha risolto con cinque voti favorevoli, uno
contrario e quattro astenuti di stanziare un credito di fr. 200'000.--
destinato a finanziare un contributo alla Parrocchia di questo comune per la riattazione
della casa parrocchiale;
che versando il comune in regime di compensazione, il 27 maggio
1998 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare il
credito votato;
che preso atto del preavviso negativo espresso dall'apposita
commissione e del rapporto dell'Ispettore dei Comuni del circondario, il 1.
ottobre 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la predetta istanza,
ritenendo che l'intervento previsto non fosse strettamente necessario, per cui
si sarebbe potuto rinviare la sua realizzazione a tempi migliori;
che con giudizio 16 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata dal comune di __________;
che in sostanza il Governo ha condiviso i motivi che avevano
indotto il Dipartimento delle istituzioni a negare la ratifica del credito;
che contro il predetto giudizio governativo, la parrocchia di
__________ è insorta "cautelativamente" davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che le venisse fissato un termine per
motivare l'impugnativa;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm il gravame non è
stato intimato all'Esecutivo cantonale né al municipio interessato;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12 LCInt (RL 2.1.2.3.);
che alla ricorrente beneficiaria del credito che l'autorità
cantonale si è rifiutata di ratificare può essere riconosciuta la legittimazione;
il fatto che non sia stata parte del procedimento di prima istanza non le
nuoce;
che la mancata presentazione di domande di giudizio porta già
di per sé a considerare irricevibile l'impugnativa (STA 9.7.99 in re Riva);
che, abbondanzialmente, si può rilevare che il ricorso
sarebbe da respingere anche nel merito;
che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art. 7 LCInt
il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i conti preventivi e
consuntivi, nonché le risoluzioni degli organi legislativi concernenti le spese
straordinarie (art. 9 LCInt);
che nel caso in cui i conti del comune, rispettivamente le
spese per investimenti, eccedessero i bisogni comunali, l'approvazione può
essere negata (art. 9 cpv .1 LCInt);
che nella valutazione dell'importanza, della consistenza e dell'urgenza
dei bisogni comunali l'autorità cantonale dispone di un ampio margine
d'apprezzamento, censurabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella
misura in cui integri gli estremi della violazione del diritto, segnatamente
sotto il profilo dell'abuso di potere;
che violano il diritto sotto questo profilo le decisioni che
procedono da considerazioni estranee alla materia, non si fondano su criteri
oggettivi o ledono i principi fondamentali del diritto, in particolare quelli
riferiti all'adeguatezza ed alla parità di trattamento;
che la decisione governativa non presta il fianco a critiche;
che il diniego della ratifica si fonda in effetti su
considerazioni pertinenti e ragionevoli: la ristrutturazione della casa parrocchiale
non è invero un'opera destinata a soddisfare un bisogno primario della collettività;
che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia;
visti
gli art. 9, 12 LCInt; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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