AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.194
Data decisione, Autorità:
27.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00194
Lugano
27 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1° luglio 1999 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 giugno 1999 (no. 2645) con cui il Consiglio di Stato ha
deliberato alla __________ la fornitura di carburante per l'aeroporto cantonale
per il periodo 1998-2000;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione __________,
pubblicata sul __________ n. __________ del 9 seguente, il Dipartimento del
territorio ha indetto un pubblico concorso per la fornitura in esclusiva
all'aeroporto cantonale di __________ di cherosene (Jet A1) e di benzina
d'aviazione (Agas 100 LL). Il bando di concorso esigeva fra l'altro che
all'offerta fosse allegata "una dichiarazione di copertura assicurativa RC
secondo le norme internazionali e adeguata alla situazione specifica" (pto.
8.5).
Al concorso hanno partecipato la __________, la ricorrente
__________ e la __________, con le seguenti offerte
(fr. /100 l):
Jet
A 1 Avgas assicurazione
-
__________ 7.90 29.35
20 mio fr.
-
__________ 8.33 37.30
100 mio fr.
-
__________ 11.50 44.00 1’400
mio $
Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 16 giugno
1999 il Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura alla resistente
__________ (ris. gov. no. 2645/99).
B. Contro questa decisione la
__________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando la delibera a suo favore.
L'insorgente contesta in sostanza l'adeguatezza della
copertura assicurativa RC dell'aggiudicataria, ritenendola insufficiente a
coprire i rischi derivanti dalla fornitura di carburante.
C. All'accoglimento del ricorso
si sono opposti il Dipartimento del territorio e la __________, con argomenti
che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP (RL 7.1.4.1.3) e 4 del DL
concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti
pubblici (DLCIAP; RL 7.1.4.1.3). La legittimazione attiva dell’insorgente,
partecipante al concorso e direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è
certa. Il valore delle forniture messe a concorso sull'arco di due anni supera
la soglia di fr. 383'000.-- fissata dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP.
In quanto volto a censurare un provvedimento fondato sul
CIAP, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La domanda di sentire come teste il direttore dell'aeroporto
cantonale va respinta, siccome riferita ad una prova inidonea a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio
sull'adeguatezza della copertura assicurativa RC indicata dall'aggiudicataria.
- Il bando di concorso
stabilisce le condizioni che le offerte devono soddisfare per entrare in
considerazione ai fini dell’aggiudicazione. La stazione appaltante, nel giudizio
di delibera, deve attenersi alle condizioni prestabilite, pena la violazione
del principio della parità di trattamento tra i concorrenti (RDAT 1996 II N.
40; 1993 I N. 31).
Offerte che non soddisfano le condizioni poste dal bando
vanno quindi eliminate.
- Nell'evenienza concreta, il
bando del concorso indetto dal Dipartimento del territorio stabiliva, a titolo
di condizione, che le offerte dovevano essere corredate da una ”dichiarazione
di copertura assicurativa RC secondo le norme internazionali ed adeguata alla
situazione specifica”. Controversa è la questione a sapere se la copertura
assicurativa presentata dalla resistente risponda alla predetta condizione dal
profilo dell’adeguatezza alla situazione specifica. La ricorrente non pretende
in effetti che non sia conforme alle norme internazionali.
Stabilendo che la copertura assicurativa doveva essere adeguata
alla situazione specifica, l'autorità cantonale ha rinunciato a fissare una
copertura assicurativa minima. Ha in sostanza preferito riservarsi un certo
margine d'apprezzamento in ordine alla valutazione della congruità di tale
parametro.
Secondo l'insorgente, considerando sufficiente la copertura assicurativa
di 20 milioni di franchi svizzeri della resistente il Consiglio di Stato
avrebbe violato le condizioni del bando.
Il rimprovero va disatteso.
L'autorità di ricorso può in effetti censurare le decisioni
dell'autorità deliberante soltanto nella misura in cui sono inficiate da violazione
del diritto o si fondano su fatti accertati in modo errato o incompleto (art.
16 CIAP). Il controllo dell'apprezzamento da parte dell'autorità di ricorso è
quindi limitato. Ciò significa che l'autorità di ricorso deve astenersi dal
sostituire il suo apprezzamento a quello dell'ente committente, limitandosi a
verificare che questo non sia incorso in un abuso o in un eccesso di tale potere
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad. art. 61 PAmm,
N. 2 d e rimandi). V'è abuso di potere quando l'apprezzamento ha luogo in
spregio ai principi fondamentali del diritto o quando si fonda su
considerazioni estranee alla materia o porta a risultati manifestamente
insostenibili.
Evenienza, questa, che in concreto non si verifica. Una
garanzia assicurativa di 20 milioni di franchi non appare invero manifestamente
insufficiente per rapporto ai rischi connessi alla fornitura di carburante ad
un aeroporto di modeste dimensioni qual è quello di __________. Benché
opinabile, la valutazione espressa dall'autorità cantonale non appare
insostenibile.
Il ricorso va quindi respinto, addebitando all'insorgente
tassa di giustizia e ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 15, 16 CIAP; 4 DLCIP; 3, 18, 28, 31, 60. 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia in fr.
800.-- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'200.-- alla resistente a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster