AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.216
Data decisione, Autorità:
11.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00216
Lugano
10 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 agosto 1999 di
__________,
patr. da: avv. dott. __________,
Contro
la decisione 30 giugno 1999, n. 2822, del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 1° aprile 1999 rilasciata dal municipio di Bellinzona
__________ per la sopraelevazione e ristrutturazione di due stabili situati
nella zona del centro storico (part. n. __________ e __________ RFD),
viste le risposte:
-
18 agosto 1999 del municipio
di Bellinzona
-
27 agosto 1999
__________ (__________);
-
1 settembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
3 settembre 1999 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con domanda
di costruzione datata 28 maggio 1998, l'__________ (__________) ha chiesto al
municipio il permesso di ristrutturare e sopraelevare gli stabili di cui è
proprietaria nella zona del centro storico (comparto E), sul lato NW del viale
__________ (part. n. __________ e __________ RF). La domanda prevede di costruire
sulla part. n. __________ RF un nuovo edificio commerciale-abitativo, dotato di
due sale cinematografiche, che verrebbero a sostituire l'attuale __________. Nello
stabile vicino (part. n. __________ RF) è invece prevista la posa di un
ascensore e l'istallazione di una nuova centrale termica.
B. Alla
domanda, pubblicata dal 29 luglio al 13 agosto 1998, si è opposta __________,
proprietaria di una casa d'appartamenti situata su un fondo contiguo (part. n.
__________ RF), che ha contestato l'inserimento estetico del nuovo edificio e
le immissioni d'ombra che ne sarebbero derivate.
Su richiesta della CBN, il 22 ottobre 1998,
l'istante in licenza ha presentato una variante della facciata SE, volta a
ridefinire l'espressione architettonica di questa parte della costruzione,
conferendole un aspetto del tutto tradizionale. Contro questa variante non sono
state inoltrate opposizioni.
C. Preso atto
del preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 1 aprile 1999 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo
l'opposizione della vicina qui ricorrente.
D. Con
decisione 30 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
L'Esecutivo cantonale ha preliminarmente
rilevato che la contestazione è limitata all'edificio che verrà realizzato sul
mappale n. 1161. Ritenuto che __________ ha nel frattempo rinunciato a posare
l'ascensore previsto nello stabile vicino (part. n. __________ RF), il Governo
ha poi considerato irrilevante ai fini del giudizio l'esito del ricorso
interposto da __________ contro una variante di poco conto del PR riguardante
lo stabile che sorge su questo fondo. Ciò premesso ed illustrati i principi che
reggono la materia del contendere, il Consiglio di Stato ha per finire respinto
le censure sollevate dalla ricorrente con riferimento all'impatto estetico
dell'intervento e alle immissioni d'ombra prodotte sul suo fondo.
E. Avverso il
predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. La ricorrente rileva
anzitutto che il Consiglio di Stato avrebbe violato il suo diritto di essere
sentita, non avendole concesso la possibilità di replicare: già per questo
motivo la decisione impugnata dovrebbe essere cassata.
Nel
merito, l'insorgente ripropone e sviluppa le censure già sollevate senza successo
dinanzi al Consiglio di Stato. In particolare, ribadisce le contestazioni di
natura estetica e quelle relative alla perdita di insolazione, a suo avviso
eccessiva, subita dallo stabile di sua proprietà. Fondandosi su una perizia
allestita dallo Studio di ingegneria __________, la ricorrente sottolinea come
la sua proprietà sia già stata gravemente colpita dalle immissioni d'ombra
derivanti dalla costruzione realizzata sul lato W, delle quali occorrerebbe
tener conto nella valutazione dell'ulteriore adombramento prodotto dalla
costruzione avversata.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio,
il municipio e __________. Delle relative argomentazioni, si dirà, per quanto
necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva della ricorrente e già opponente è certa. Il ricorso è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della
contestazione emerge chiaramente dagli atti, in particolare dai piani e dalle
fotografie. È inoltre nota a questo tribunale, che ha già preso visione dei
luoghi in occasione della vertenza promossa dalla stessa ricorrente per opporsi
alla costruzione dello stabile realizzato sui fondi contermini verso NW (part.
n. __________ e __________ RF; STA 3.1.94). Il sopralluogo chiesto dalla
ricorrente non appare pertanto atto a procurare la conoscenza di ulteriori
elementi di fatto rilevanti per il giudizio. Un accertamento peritale delle immissioni
d'ombra prodotte dalla nuova costruzione e dagli stabili circostanti non è
necessario. La perizia prodotta dalla ricorrente è sufficiente. Una verifica
della sua attendibilità non pone eccessive difficoltà.
- 2.1.
Giusta l'art. 49 cpv. 3 PAmm, l'autorità di ricorso può eccezionalmente
ordinare un ulteriore scambio di allegati. Per principio, tale norma non
conferisce al ricorrente alcun diritto a prendere posizione sulle tesi addotte
dalle controparti in sede di risposta. Un'eccezione a questa regola si
giustifica solo se la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti,
suscettibili di influire sul giudizio dell'autorità (cfr. Borghi Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 49 PAmm, n.
3, pag. 261 e 20 Pamm, n. 5).
2.2. Secondo la ricorrente, il Consiglio di
Stato avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, rigettando la domanda
di replica.
L'eccezione è infondata, poiché le censure
sollevate dai resistenti, in sede di risposta, nei confronti della perizia
presentata da quest'ultima erano del tutto generiche e pertanto insuscettibili
di influire sul giudizio dell'autorità di ricorso.
La ricorrente ha inoltre avuto ampia
possibilità di rimediare in questa sede a qualsiasi eventuale menomazione dei
suoi diritti di difesa.
- Estetica
3.1. In
virtù dell'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT, il paesaggio deve essere rispettato; in
particolare occorre integrarvi convenientemente gli insediamenti, gli edifici e
gli impianti. Tale principio è attuato con la delimitazione delle zone
protette, con l'emanazione delle relative disposizioni di salvaguardia, e
soprattutto, nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia,
con l'applicazione di clausole generali di protezione dei valori paesaggistici
ed estetici (DFGP/UPT, Commento alla LPT, ad art. 3, nota 27, p. 131). Un
edificio o un impianto si integra nel paesaggio se la sua ubicazione e
dimensione non ne modifica pregiudizievolmente le caratteristiche e
l'equilibrio, e se ne rispetta, quanto a forma e materiali usati,
l'originalità. Due fattori concorrono a limitare la libera espressione
architettonica: la vulnerabilità del paesaggio da un lato e l'esigenza di
conformarsi ai canoni architettonici delle costruzioni esistenti dall'altro
(DFGP/UPT, op. cit. ad art. 3, p. 131).
3.2. Il
principio sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett b LPT è stato attuato nel caso
concreto con l'inserimento del centro storico di Bellinzona in una zona di PR
qualificata come sito pittoresco e quindi protetta dal DLBN. Secondo l'art. 3
lett. c RBN, i siti pittoreschi non devono essere alterati. Ogni intervento
deve integrarvisi convenientemente; in particolare è vietato compromettere o anche
solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente
naturale o antropico in genere.
L'art. 39 cpv. 2 NAPR di __________ esige
inoltre che le costruzioni si inseriscano nell'ambiente in modo da ottenere
un'immagine ordinata ed armonica.
Entrambe le norme riservano all'autorità
decidente un margine discrezionale relativamente ampio, che può essere
censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra
gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
Censurabili da questo profilo sono in particolare le decisioni sprovviste di
ragioni obiettive o fondate su considerazioni estranee alla materia.
3.3. Nel caso
concreto, la CBN ha ritenuto che il palazzo in contestazione rispettasse i
vincoli di conservazione e di protezione sanciti dal DLBN. Il Consiglio di
Stato ha a sua volta condiviso questa valutazione, escludendo che fossero dati
gli estremi della deturpazione. Tale valutazione resiste alle critiche della
ricorrente, che fonda le sue censure soprattutto sulla mole della nuova costruzione,
a suo avviso sproporzionata rispetto alle costruzioni circostanti.
La volumetria della nuova costruzione non si
scosta da quella degli stabili vicini, che si affacciano lungo il viale
__________. L'ingombro che rappresenta è anzi sensibilmente inferiore a quello
dello stabile situato sul lato NE, in cui ha sede l'Albergo __________. Le
dimensioni della facciata rivolta verso via cancelliere __________ sono invero
ragguardevoli. Anche su questo versante, la volumetria della costruzione
avversata non si differenzia tuttavia da quella degli altri edifici che sorgono
lungo il viale __________.
Analoghe considerazioni valgono per quel che
concerne l'espressione architettonica dell'immobile. La variante apportata su
richiesta della CBN ha rimosso quegli aspetti che potevano prestare il fianco a
critiche. Con la modifica in questione sono stati infatti eliminati tutti
quegli elementi che conferivano alla costruzione un aspetto originale ed
insolito e potevano quindi suffragare obiezioni riferite alla sua integrazione
nel contesto del centro storico. La facciata rivolta verso il viale della
__________, integralmente ridisegnata, riprende ora i moduli delle facciate
degli stabili circostanti. L'insolita struttura a cubi, prevista nell'angolo
superiore E, è troppo piccola per costituire un effettivo elemento di disturbo.
E comunque non rappresenterebbe un motivo sufficiente per annullare l'intera
licenza, ben potendo essere soppressa mediante semplice clausola accessoria.
Parimenti, nemmeno i materiali previsti,
tradizionali ed analoghi a quelli degli edifici vicini, permettono di ravvisare
nella costruzione momenti di disarmonia, suscettibili di rendere insostenibili
le conclusioni alle quali è pervenuta l'autorità nell'ambito del giudizio
estetico che era chiamata a rendere. La stessa ricorrente non sembra attribuire
particolare rilevanza a questo aspetto dell'intervento.
Non procedendo la valutazione espressa
dall'autorità da un esercizio abusivo del potere discrezionale conferitole
dalle summenzionate disposizioni, le censure d'ordine estetico sollevate
dall'insorgente vanno quindi disattese.
- Immissioni
d'ombra
4.1. Nel
diritto edilizio ticinese, l'insolazione e l'illuminazione naturale dei fondi
sono di principio tutelate dalle disposizioni sull'altezza massima delle
costruzioni e sulle distanze minime tra edifici. L'assenza di specifiche
disposizioni, volte a prevenire le immissioni eccessive di ombra, non preclude
tuttavia ai vicini la possibilità di opporsi alla realizzazione delle opere
che, pur rispettando i limiti di distanza e di altezza previsti dalle norme di
zona, producono un'ombra tale da pregiudicare l'utilizzazione dei fondi
conforme alla destinazione della zona. Ulteriori limitazioni, dettate dalla necessità
di assicurare ai fondi vicini una tutela da immissioni d'ombra più incisiva di
quella garantita dalle norme sull'altezza e la distanza degli edifici, vanno
tuttavia ammesse unicamente nel caso in cui la salubrità degli insediamenti non
possa essere altrimenti salvaguardata. Il Tribunale Federale ha ritenuto ancora
ammissibile una perdita di insolazione di due ore all'equinozio (DTF 100 Ia
334; RDAT 1987 n. 39; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LALPT, N. 257
seg.). Il criterio delle due ore di adombramento non ha tuttavia carattere
assoluto e non costituisce un elemento decisivo di giudizio. Determinante è
invece l'apprezzamento dell'insieme delle circostanze. Per quanto concerne il
caso in esame occorre inoltre rilevare che nelle zone del nucleo sono
generalmente ammesse immissioni d'ombra superiori a quelle solitamente ammesse
per altre zone residenziali (DTF 100 Ia 339).
4.2. La controversa costruzione verrebbe in
concreto a sorgere lungo il lato NW del viale __________, occupando interamente
lo spazio verticale ed orizzontale che il PRPCS riserva all'edificazione. Dal
profilo degli ingombri è pacifico che la costruzione rispetta compiutamente i
parametri edilizi fissati dalle norme di attuazione di tale piano. Essa
rispetta in particolare la distanza minima tra edifici (m 6) e l'altezza
massima consentita (m 16.50 dal livello del viale __________). Nemmeno la ricorrente
solleva contestazioni in proposito.
Lo stabile di quest'ultima, strutturato su
tre piani e dotato di un sottotetto abitabile, è situata a valle, rispettivamente
a NW della costruzione in oggetto, lungo via cancelliere __________, ad una
quota di almeno 8 m inferiore a quella del viale __________. Questo edificio,
posto ad una distanza di appena 2 m dal confine verso il fondo della
resistente, invade su una profondità di circa 10 m la fascia definita dal
PRPCS, all'interno della quale sono ammessi edifici alti soltanto due piani.
Tale difformità, sommata alla situazione topografica sfavorevole e ad
un'altezza leggermente inferiore a quella massima ammessa in quel comparto (m
16.50), rende più marcato l'adombramento dello stabile della ricorrente
provocato dalla nuova costruzione.
Cionondimeno, questo tribunale ritiene che
non siano date le premesse per imporre alla proprietà della resistente
limitazioni più severe di quelle previste dal PRPCS allo scopo di salvaguardare
la salubrità dello stabile della ricorrente da immissioni d'ombra eccessive
derivanti dagli edifici circostanti. Le immissioni d'ombra non sono in altri
termini tali da giustificare una riduzione delle possibilità edificatorie concesse
dal PRPCS al fondo dell'__________.
Dallo studio dell'adombramento allestito
dalla ricorrente emerge invero che la nuova costruzione provoca un'ulteriore,
significativa perdita d'insolazione per il suo stabile, la cui esposizione alla
luce diretta del sole risulta già menomata in misura apprezzabile a causa
dell'edificio esistente sul versante S (part. n. __________ RF) e di quello
recentemente realizzato sul lato W (part. n. __________ RF). Dalle rappresentazioni
assonometriche annesse a tale studio risulta che attualmente, all'equinozio - momento
medio che la giurisprudenza considera decisivo per la valutazione delle
immissioni d'ombra - la parte superiore della facciata SE dello stabile della ricorrente
comincia ad essere lambita dai raggi del sole verso le 9. La porzione di
facciata irradiata aumenta gradatamente sin verso le 12, per poi diminuire
progressivamente e ricadere nell'ombra verso le 15. Con la realizzazione
dell'opera in contestazione, l'inizio dell'irraggiamento verrebbe ritardato di
circa due ore. La porzione di facciata esposta ai raggi del sole sarebbe
inoltre sensibilmente minore.
Valutate le conclusioni della perizia, il
Consiglio di Stato ha ritenuto che la licenza edilizia potesse comunque essere
confermata, poiché la nuova costruzione non determina una perdita totale
dell'insolazione. La deduzione resiste alle critiche dell'insorgente, poiché il
periodo di adombramento totale dello stabile della ricorrente derivante dalle
costruzioni circostanti e dalla costruzione in esame non supera comunque la
durata di due ore, che il Tribunale federale ha considerato ancora ammissibile
(DTF 100 Ia 334 seg.). A maggior ragione si impone questa conclusione ove si
consideri che la ricorrente non può pretendere di chiamare la resistente a
sopportare le conseguenze che la posizione del suo stabile, contraria alle
disposizioni del PRPCS, determina in fatto di adombramento. Ammettere che la
ricorrente possa esigere che il fondo della resistente venga sottoposto a limitazioni
più incisive di quelle previste dal PRPCS, significherebbe peraltro concederle
a torto la possibilità di rimettere in discussione disposizioni pianificatorie,
che ha omesso di contestare al momento in cui sono state adottate, pur avendone
l'opportunità. Le conseguenze che avrebbero potuto derivare allo stabile della
ricorrente dallo sfruttamento delle possibilità edificatorie concesse dal PRPCS
al fondo della resistente erano invero facilmente prevedibili già a quel
momento, mentre le circostanze che avevano giustificato tali scelte
pianificatorie sono rimaste sostanzialmente invariate (DTF 116 Ia 210 consid. 3
e rinvii).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 900.-- sono poste a carico di __________, la quale
rifonderà ai resistenti fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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