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Numero d'incarto:
52.1999.227
Data decisione, Autorità:
24.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00227
Lugano
24 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 2 settembre 1999 di
__________patr. Da: avv. __________,
Contro
la
decisione 25 agosto 1999, no 3327, con cui il Consiglio di Stato ha accolto
il ricorso del ricorrente avverso la decisione del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio permessi, in
materia di sospensione dell’autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico;
viste le risposte:
-
10 settembre 1999 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
-
15 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è gestore
dell'osteria "__________ ”, a __________.
Da un’operazione di polizia effettuata il 24 giugno 1998 è
risultato che le numerose cittadine straniere alloggiate nelle camere
dell’osteria vi esercitavano la prostituzione.
Il 23 settembre 1998 la Sezione dei permessi e dell’immi-grazione,
gli ha comminato la sospensione dell’autorizzazione a gestire l’esercizio
pubblico, siccome utilizzato per scopi estranei all’attività ammessa dalla
patente.
B. Preso atto delle
osservazioni presentate dal patrocinatore di __________, il 25 gennaio 1999 il
Dipartimento delle istituzioni ha deciso di sospendere l’autorizzazione a
gestire il locale per un periodo di dieci giorni, perché nelle camere si
esercitava regolarmente la prostituzione.
__________ ha impugnato la
decisione davanti al Consiglio di Stato chiedendone l’annullamento.
C. Con decisione 25 agosto 1999
il Consiglio di Stato ha accolto il gravame, ritenendo che la notorietà del
fatto che nell’osteria viene esercitata la prostituzione non bastasse a
suffragare la conclusione del Dipartimento.
Il Governo ha assegnato al
ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
D. Contro questa decisione
__________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
di aumentare l'indennità riconosciutagli dal Consiglio di Stato a titolo di
ripetibili.
Sostiene che la preparazione del ricorso inoltrato avrebbe
richiesto al proprio patrocinatore una decina di ore di lavoro, motivo per cui
la nota d’onorario non sarà certamente inferiore a fr. 3’000.--, a cui vanno
tuttavia ancora aggiunte le spese vive e l’IVA.
E. Il Consiglio di Stato chiede
il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, sostenendo che il patrocinatore del ricorrente, in quanto
proprietario dell’immobile in cui è ubicato l’esercizio pubblico, avrebbe
comunque impugnato la decisione di prima istanza. Tesi, questa, che
l'insorgente ha immediatamente contestato con replica del 21 settembre 1999.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall’art. 71 cpv. 3 LEsPub.
La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
- In applicazione dell’art.
31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali
autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al versamento di
un’indennità alla controparte.
Il divieto d’arbitrio sancito dall’art. 4 Cost. fed. esige
che l’ indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72).
Questo non significa tuttavia che la parte vincente abbia il
diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio:
il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente
indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che ha fatto valere in
giudizio.
Sebbene l’art. 31 PAmm, contrariamente all’art. 150 CPC, non
contenga nessun esplicito riferimento alle norme tariffarie, per determinare
l’ammontare delle ripetibili l’autorità amministrativa deve comunque
appoggiarsi alla TOA, valutando l’onorario che il patrocinatore della parte
vincente può fatturare al suo cliente. In tal senso occorre pertanto aver
riguardo alla complessità e all’importanza, al valore e all’estensione della
pratica, alla competenza e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla
diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito
conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II -1994 n. 12).
- Il ricorrente contesta
l’ammontare delle ripetibili assegnategli dal Governo, sostenendo che la
preparazione del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato avrebbe richiesto al
suo patrocinatore circa dieci ore di lavoro: onere lavorativo che, a fr. 300.--
l’ora, equivale ad un onorario di fr. 3’000.--, a cui vanno ancora aggiunte le
spese di trasferta, di scritturazione, quelle telefoniche e postali, nonché
quelle relative all’apertura e all’archiviazione dell’incarto, oltre ovviamente
all’IVA. Ritiene pertanto che l’indennità ricevuta non copra, se non per infima
parte, le spese di patrocinio che dovrà affrontare per aver tutelato in giustizia
i propri interessi.
La vertenza sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato
concerneva la sospensione di un’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico,
decretata a causa di un'utilizzazione impropria dello stabilimento. Si tratta,
a non averne dubbio, di una tematica che non presentava particolari difficoltà
di studio degli atti e del diritto applicabile. Tanto meno per un legale
esperto qual è il patrocinatore del ricorrente. Ne fa fede l'atto ricorsuale
inoltrato al Consiglio di Stato, che consta di poco più di tre pagine, volte a
contestare le tesi dell'autorità decidente alla luce di una recente sentenza
del Tribunale federale.
Sulla scorta di queste premesse, questo tribunale ritiene che
il dispendio di tempo occorso per lo studio degli atti e la redazione della
memoria ricorsuale non abbia superato le tre ore. Vista la tariffa oraria
prevista dall’art. 10 cpv. 1 TOA, l'onorario presumibile può essere valutato in
fr. 600.-- ; somma alla quale vanno aggiunti ulteriori fr. 100.-- per le spese
vive e l'IVA.
Risultando l'indennità riconosciuta dal Consiglio di Stato
palesemente inferiore all'importo così determinato, il ricorso va accolto,
riformando di conseguenza il dispositivo impugnato.
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili di questa sede sono poste
a carico dello Stato (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost.; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto .
§. Il dispositivo no. 3 della risoluzione 25 agosto 1999 (no. 3327)
del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che:
“3. Lo Stato
rifonderà al signor __________ fr. 700.-- a titolo di ripetibili”.
-
Lo Stato rifonderà
all’insorgente fr. 200.-- per ripetibili della presente sede.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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