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Numero d'incarto:
52.1999.251
Data decisione, Autorità:
11.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00251
Lugano
11 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 1999 di
__________,
patrocinato da: avv. __________,
Contro
la decisione 1. settembre 1999 del Consiglio di
Stato (n. 3603) che conferma la decisione 18 aprile 1999 con cui il
Laboratorio cantonale d'igiene ha vietato all'insorgente di procedere ad
ulteriori tagli di vini italiani DOC sfusi;
viste le risposte:
-
4 ottobre 1999 del
Laboratorio cantonale d'igiene;
-
6 ottobre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
11 novembre 1999 della
ditta __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nell'ambito
di un'ispezione effettuata presso la __________ di __________, di cui
l'insorgente è direttore, il Laboratorio cantonale d'igiene (LCI) ha accertato
che la ditta in questione aveva tagliato 40'287 litri di Merlot del Piave a
denominazione di origine controllata (DOC) e 688'111 litri di Montepulciano
d'Abruzzo Casal Tuahlero DOC con altro vino rosso nella misura del 10%. Vini
che erano stati nel frattempo venduti in larga misura.
Per questi fatti il LCI ha inflitto al
ricorrente una multa di fr. 100.-- per aver violato gli art. 18 cpv. 1 LDerr e
19 ODerr, traendo in inganno i consumatori sulla qualifica DOC del vino venduto.
Con la stessa decisione, richiamato l'art.
29 cpv. 2 LDerr, il LCI ha inoltre vietato all'insorgente di procedere ad
ulteriori tagli di vini DOC italiani sfusi.
Contro la multa __________ è insorto davanti
al giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo.
Il divieto di taglio è invece stato impugnato davanti al Consiglio di Stato.
B. Con
decisione 1. settembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
Richiamandosi agli accordi stipulati dalla
Svizzera con la CEE e con l'Italia, il Governo ha in sostanza ritenuto che i
vini DOC italiani commerciati in Svizzera dovessero rispettare la legge italiana
n. 169 del 10 febbraio 1992, che vieterebbe in modo assoluto qualsiasi taglio.
C. Contro il
predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la legittimazione passiva,
l'insorgente nega anzitutto che gli accordi internazionali richiamati dal
giudizio impugnato contengono un divieto di taglio dei vini DOC. Vietato
sarebbe soltanto il taglio dei vini DOCG (a denominazione di origine controllata
e garantita). A sostegno del ricorso l'insorgente si richiama ad un parere 22
giugno 1999 dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione dell'Ufficio
federale dell'agricoltura.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il LCI, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che
verranno discussi qui appresso.
Con osservazioni 11 novembre 1999 il
ricorrente ha altresì preso posizione sul parere 22 settembre 1999 dell'Ufficio
federale della sanità pubblica, interpellato nel frattempo dal LCI.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 3 della
legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e
sugli oggetti d'uso (LALDerr; RL 6.2.1.1). La legittimazione attiva del
ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal divieto impugnato, è certa
(art. 43 PAmm). L'eccezione di carenza di legittimazione passiva da questi
sollevata può restare indecisa. Ai fini del giudizio non occorre invero
verificare se il provvedimento in esame, in quanto impartito al ricorrente, sia
atto a conseguire lo scopo perseguito.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. La
legge sulle derrate alimentari del 1. marzo 1995 (LDerr; RS 817.0) si applica
tanto ai vini prodotti in Svizzera, quanto ai vini importati. Restano riservati
gli impegni assunti dalla Svizzera in base a convenzioni internazionali (art. 2
cpv. 3 LDerr).
Giusta l'art. 371 cpv. 2 dell'ordinanza
sulle derrate alimentari del 1. marzo 1995 (ODerr; RS 817.02), il vino della
categoria 1 può essere tagliato fino al 10% con prodotti di ugual colore.
Questa norma ha abrogato il divieto di taglio sancito dall'art. 338 cpv. 2
dell'ordinanza previgente (CS 4, 570) per per i vini della I. categoria. Secondo
l'art. 367 cpv. 1 lett. a ODerr, la categoria 1 comprende i vini con denominazione
di origine o con denominazione di origine controllata.
In base alla legislazione svizzera sulle
derrate alimentari, i vini DOC possono pertanto essere tagliati nella misura
massima del 10%, sia che i tratti di vini prodotti in Svizzera, sia che si
tratti di vini importati.
Resta da verificare se un divieto di taglio
non possa essere dedotto da accordi internazionali.
2.2. La Svizzera ha stipulato con l'Italia
due accordi riguardanti il vino. Il primo, risalente al 25 aprile 1961,
riveduto con protocollo aggiuntivo del 28 giugno 1990 (RS 0.946.294.541.40),
regola l'esportazione di vini italiani verso la Svizzera, fissando in particolare
gli attestati che devono accompagnare i vini DOC e DOCG, destinati ad essere
messi in commercio nel nostro paese. Tale accordo non contempla alcun divieto
di taglio.
Il secondo accordo, del 28 settembre 1994,
(RS 0.946.294.541.43), disciplina invece il commercio di vini italiani DOCG,
vietando, fra l'altro, qualsiasi taglio. Tale convenzione si applica
esclusivamente a particolare categoria di vini. Ad essa non soggiaciono i vini
DOC.
Da quanto precede discende chiaramente che
nessuna convenzione fra Svizzera ed Italia vieta il taglio dei vini DOC.
- Nel caso
concreto, il LCI ha vietato al ricorrente di procedere ad ulteriori tagli dei
vini italiani DOC sfusi, che vengono importati dalla casa vinicola di cui è
direttore.
Il divieto, impartito al precipuo scopo di
tutelare le aspettative suscitate nel consumatore dalla succitata
denominazione, non regge alla critica. In mancanza di un esplicito divieto di
taglio, sancito dagli accordi attualmente in vigore tra Svizzera ed Italia,
torna in effetti applicabile l'art. 371 cpv. 2 ODerr, che permette il taglio
dei vini della categoria 1, di cui all'art. 367 cpv. 1 lett. a ODerr, nella
quale rientrano i vini DOC.
A torto reputa il Consiglio di Stato di
poter fondare il divieto sull'accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961
sull'esportazione di vini italiani in Svizzera. Tale accordo si limita a
regolare le attestazioni che devono accompagnare i vini DOC e DOCG esportati
verso la Svizzera. Non contempla alcun divieto di taglio.
Né alla fattispecie torna applicabile l'art.
8 cpv. 9 della legge italiana n. 164 del 10 febbraio 1992, che in caso di
taglio del vino esportato rende caduca la denominazione d'origine. Il principio
di territorialità sancito dal'art. 2 cpv. 3 LDerr esclude l'applicabilità della
norma in questione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato,
nemmeno questa norma vieta peraltro il taglio dei vini DOC. Essa si limita infatti
a rendere caduca la denominazione d'origine, ovunque abbia luogo il taglio. Lo
si deduce dal suo tenore letterale, che prende esplicitamente in considerazione
l'ipotesi che il diritto estero ammetta tale pratica.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando il
controverso divieto ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi
del diritto.
Resta riservata la decisione che il giudice
delegato per le contravvenzioni di questo tribunale è ancora chiamato a rendere
sulla questione a sapere se la messa in commercio con la denominazione DOC di
vini tagliati in questo modo non violi comunque il divieto d'inganno di cui all'art.
18 LDerr. L'ammissibilità del taglio sancita dall'art. 371 cpv. 2 ODerr non
permette infatti ancora di concludere che i vini così manipolati possano senz'altro
essere messi in commercio come vini provenienti da un paese che commina la
decadenza della denominazione d'origine in caso di taglio.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 18, 29, 50 LDerr; 367, 371 ODerr; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullati:
1.1. la decisione 1. settembre 1999 del
Consiglio di Stato (n. 3603).
1.2. il divieto di cui al dispositivo n. 1 della
decisione 17 aprile 1999 del LCI.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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