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Numero d'incarto:
52.1999.265
Data decisione, Autorità:
25.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00265
Lugano
25 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 settembre 1999 di
__________,
patrocinato da: avv. __________,
Contro
la decisione 8 settembre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 3733) che annulla la decisione 22 aprile 1999 con cui il municipio di __________
ha autorizzato in sanatoria l'apertura di una finestra sulla facciata SE di
una casa d'abitazione situata nel nucleo di __________ (part. n. __________
RFD);
viste le risposte:
-
8 ottobre 1999 di
__________ e liteconsorti, __________;
-
6 ottobre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
12 ottobre 1999 del
Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente __________ è proprietario di uno stabile abitativo (part. n.
__________ RF), situato nel nucleo tradizionale di __________ (zona NT) ed annoverato
fra gli edifici per i quali sono ammessi interventi conservativi limitati;
che,
senza chiedere alcun permesso, verso la fine di luglio del 1998 il ricorrente
ha aperto una finestra di cm 70 x 110 nella facciata SE dello stabile, che si
innalza oltre il tetto dell'edificio contiguo (part. n. __________ RF), di
proprietà dei qui resistenti;
che il 9
novembre 1998 __________ ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria;
che con
decisione 22 aprile 1999 il municipio di __________ ha rilasciato il permesso
richiesto, respingendo l'opposizione dei vicini qui resistenti;
che con giudizio 27 settembre 1999 il
Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di
essa interposto dagli opponenti;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'apertura disattendesse tanto i vincoli di conservazione delle facciate,
sanciti dall'art. 19.2.3. NAPR, quanto il divieto di praticare aperture nei
muri tagliafuoco, sancito dalle prescrizioni antincendio;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il ripristino della licenza annullata;
che, illustrata la fattispecie, l'insorgente
ritiene che la controversa licenza rientri nei limiti della latitudine di
giudizio e del margine discrezionale che l'art. 19.2.3. NAPR accorda al
municipio; nega inoltre che pregiudichi la sicurezza dello stabile contro gli
incendi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni;
che il municipio di __________ ne postula
invece l'accoglimento, limitandosi a richiamare le osservazioni presentate in
prima istanza;
che i vicini resistenti sollecitano il
rigetto dell'impugnativa, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con
argomenti, che saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la
legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal
giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm);
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): la documentazione fotografica ed
il referto della SPFZ sulla sicurezza antincendio permettono di prescindere
dall'assunzione delle prove chieste dall'insorgente;
che non è peraltro compito specifico di
questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere
dall'istanza inferiore;
che l'art. 19 NAPR di __________,
disciplinante l'attivià edilizia nella zona dei nuclei stabilisce una gerarchia
degli interventi ammissibili differenziata in funzione del pregio dei singoli
edifici;
che per gli edifici pregiati è ammesso
unicamente il restauro totale (cifra 2.1), mentre per quelli qualificati come
"componenti culturali essenziali del tessuto storico ed ambientale"
sono ammessi interventi conservativi, volti a consolidare le strutture principali
ed a recuperare i valori storici ed architettonici (cifra 2.2);
che per gli edifici che non possono essere
demoliti e che per aver subito modifiche sostanziali non consentono più
interventi di restauro (cifra 2.1) o interventi conservativi (cifra 2.2) sono
infine ammessi interventi conservativi limitati (cifra 2.3); si deve operare
secondo i criteri dell'intervento conservativo soltanto sulle facciate protette
e sui tetti;
che l'art. 19 cifra 2.3 NAPR, applicabile
alla fattispecie, non definisce le caratteristiche degli interventi
conservativi limitati: dopo aver stabilito che le solette possono essere
sostituite a condizione che siano rispettate le quote delle solette originali,
la norma si limita a disporre che "per il resto sarà possibile
un'edificazione a nuovo secondo i criteri stabiliti per tale tipo d'intervento";
che l'art. 19 cifra 2.4 NAPR, disciplinante
le edificazioni a nuovo, si limita dal canto suo a stabilire che gli edifici
potranno essere demoliti e ricostruiti nel rispetto delle volumetrie
preesistenti (lett. a) e che i muri perimetrali, le facciate e i porticati dovranno
essere adattati alle caratteristiche ed ai valori architettonici della via o
della piazza nel quale il nuovo edificio si inserirà (lett. b);
che le norme succitate stanno chiaramente ad
indicare che con il termine "limitato" di cui alla nozione di "intervento
conservativo limitato" è riferito al grado di conservazione e non
all'intervento stesso; questo tipo di intervento è quindi da intendere come un
intervento caratterizzato da un livello di conservazione parziale (ovvero limitato);
che, contrariamente a quanto assume in
termini apodittici il Consiglio di Stato, dalle disposizioni succitate non
discende alcun divieto generale di alterare le facciate degli edifici per i
quali sono ammessi interventi conservativi limitati; un simile divieto sussiste
semmai soltanto per le facciate protette, per le quali occorre operare secondo
i criteri stabiliti per l'intervento conservativo;
che l'art. 19 cifra 2.3. NAPR non vieta
pertanto di aprire una finestra in una facciata non protetta, qual'è quella in
discussione;
che, sotto questo profilo, il ricorso va di
conseguenza accolto;
che l'autorizzazione rilasciata dal
municipio non procede invero da un'esercizio abusivo della latitudine di
giudizio che la norma succitata riserva all'autorità comunale in ordine
all'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati ivi contenuti;
né vi si possono ravvisare gli estremi di
una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso del potere
d'apprezzamento che la norma in questione riserva al municipio in punto alla
valutazione dell'aspetto estetico degli interventi ammissibili;
che, per quanto opinabile possa apparire, la
valutazione espressa al riguardo dal municipio non appare fondata su considerazioni
estranee alla materia, manifestamente sprovvista di giustificazioni oggettiva o
per altro verso insostenibile;
che anche da questo profilo la licenza
impugnata non violava pertanto il diritto;
che viola invece il diritto, in particolare
sotto il profilo dell'autonomia comunale, il giudizio con cui il Consiglio di
Stato si è sostituito senza valide ragioni all'autorità inferiore
nell'esercizio delle prerogative che la legge riserva al municipio;
che il giudizio governativo impugnato non
regge alla critica nemmeno sotto quest'aspetto;
che giusta l'art. 41 d LE per la prevenzione
e la sicurezza contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le
norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato e per esso dal Dipartimento del
territorio (art. 44c RLE);
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a delle
prescrizioni di protezione antincendio (PPA), emanate dal Dipartimento del
territorio, i fabbricati contigui vanno suddivisi in compartimenti tagliafuoco;
che a norma dell'art. 33 cpv. 1 e 2 PPA i
muri tagliafuoco devono essere eretti con grado di resistenza al fuoco F 180 e
senza interruzioni almeno fin sotto l'ultimo strato del tetto;
che contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato quest'ultima disposizione non sancisce un divieto generale
di praticare aperture nei muri tagliafuoco; l'esistenza di aperture nei muri
tagliafuoco di edifici contigui con tetti a livelli sfalsati è in effetti
esplicitamente prevista dalla cifra 2.2.6 della direttiva antincendio
disciplinante le distanze di sicurezza, i compartimenti tagliafuoco e le vie di
fuga, richiamata dal giudizio impugnato;
che quest'ultima direttiva non regola
peraltro l'apertura di finestre nei muri tagliafuoco di edifici contigui di
diversa altezza, bensì la struttura del tetto più basso, che in prossimità del
muro tagliafuoco deve presentare un grado di resistenza al fuoco F 30;
che, contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato, il muro nel quale è stata realizzata la controversa
apertura non presenta le caratteristiche di un muro tagliafuoco, poiché è
spesso soltanto 18 cm, invece dei 25 prescritti dalla cifra 2.2.2 della succitata
direttiva in combinazione con le esigenze fissate dal Registro della protezione
antincendio, ivi richiamate;
che, in quanto destinato a separare due
fabbricati contigui (art. 32 cifra 2 lett. a PPA), il muro in questione funge
nondimeno da muro tagliafuoco;
che dal profilo delle disposizioni
antincendio, il muro in questione va configurato alla stregua di un manufatto
esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore;
che giusta l'art. 41 g LE, gli edifici e gli
impianti esistenti prima dell'entrata in vigore delle norme sulla polizia del
fuoco sono soggetti al diritto precedente; in caso di riattazione, trasformazione
o ampliamenti, devono essere adeguati alle nuove disposizioni;
che eccezionalmente il municipio può
tuttavia concedere l'esenzione quando si tratta di interventi di modesta entità
che non incidono sulla sicurezza dell'edificio o dell'impianto;
che per l'art. 39 RLE edifici ed impianti
esistenti possono essere riparati e mantenuti, esclusi lavori di trasformazione
sostanziali; sono considerati sostanziali gli interventi che alterano in misura
significativa l'identità dell'opera preesistente od aggravano i momenti di
contrasto con il diritto materialmente applicabile;
che l'apertura di una piccola finestra di cm
110 x 70 non può essere considerata alla stregua di un lavoro di trasformazione
sostanziale: l'identità della costruzione del ricorrente non viene infatti
modificata in misura apprezzabile;
che l'apertura aggrava tuttavia i momenti di
contrasto con il diritto materialmente applicabile, poiché riduce ulteriormente
il grado di resistenza al fuoco del muro in questione, già di per sé inferiore
alle prescrizioni, facilitando la propagazione del fuoco dall'edificio dei
resistenti verso lo stabile del ricorrente;
che, da questo profilo, l'apertura può
quindi essere autorizzata soltanto se il tetto della costruzione sottostante,
di proprietà dei resistenti, risulta conforme alla cifra 2.2.6 della direttiva
summenzionata;
che, non essendo possibile dedurre dalle
tavole processuali se il tetto dello stabile dei resistenti presenti queste
caratteristiche, il ricorso va accolto giusta l'art. 65 cpv. 2 PAmm, annullando
la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato,
affinché - completata l'istruttoria - statuisca nuovamente sul gravame;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41 d, 41 g LE; 39, 44c RLE; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 8 settembre 1999 del Consiglio
di Stato (n. 3733) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato, affinché proceda come ai considerandi.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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