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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.282
Data decisione, Autorità:
12.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00282
Lugano
12 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, presidente
Efrem Beretta e Alessandro Soldini, questi ultimi in
sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Raffaello Balerna, astenuti
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 ottobre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 4142) che annulla la decisione 6 luglio 1999 con cui il municipio di
__________ ha negato alla __________ il rilascio di una licenza edilizia per
la costruzione di una stazione radio base per la telefonia mobile sulla part.
n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
10 novembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
11 novembre 1999 della
__________;
-
16 novembre 1999 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Interpellato
dalla resistente __________ (OC), il 29 ottobre 1998 il municipio di __________
si è dichiarato disposto a concederle la possibilità di costruire una stazione
radio base per la telefonia mobile sul terreno attiguo al campo sportivo situato
in località "al __________ " (part. n. __________ RFD; zona AP). Ha
comunque riservato l'esperimento della procedura di rilascio del permesso.
Il 10 novembre 1998 la OC ha chiesto
all'autorità comunale il permesso di erigere a lato del campo di calcio
un'antenna alta 25 m e di posare nelle immediate vicinanze un cassone
contenente le apparecchiature tecniche ("shelter"). Al rilascio della
licenza si è parzialmente opposto il Dipartimento del territorio, che con avviso
del 14 gennaio 1999 ha sollecitato il diniego della licenza per la posa del
cassone in quanto ubicato all'interno dell'area boschiva.
Il 12 marzo 1999 il municipio di ______ ha
rilasciato la licenza richiesta, limitatamente alla posa dell'antenna. La
decisione specificava che la posa del cassone sarebbe stata oggetto di una licenza
separata al termine della procedura di dissodamento avviata nel frattempo.
L'inizio dei lavori era subordinato alla crescita in giudicato della decisione
ed al rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico.
B. Il 9 aprile
1999 l'Ufficio tecnico di ______ ha dato il nulla osta all'inizio dei lavori.
Tre giorni dopo, ha tuttavia precisato che il nulla osta era limitato ai lavori
di preparazione dell'intervento, poiché il Dipartimento del territorio non
avrebbe ancora dato preavviso favorevole.
Il 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha
autorizzato il dissodamento necessario per la posa del cassone. Il municipio ha
quindi sollecitato il Dipartimento del territorio a pronunciarsi definitivamente
sulla domanda. Richiesta, questa, che l'autorità cantonale ha evaso il 18
giugno 1999, formulando preavviso favorevole.
Con decisione 6 luglio 1999 il municipio ha
respinto la domanda di costruzione 10 novembre 1998, ritenendo l'intervento
incompatibile con la zona di situazione e rilevando la mancanza di chiarezza
che a suo giudizio sussisterebbe in tema di protezione dalle radiazioni
prodotte da questi impianti.
C. Con
giudizio 6 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla OC e rinviando
gli atti all'autorità comunale affinché statuisse "nuovamente in merito
alla parte di vertenza per la quale non vi è ancora una decisione formalmente
cresciuta in giudicato".
Il Governo ha anzitutto rilevato che il 12
marzo 1999 il municipio aveva rilasciato alla OC una licenza parziale per la
posa della sola antenna. Indecisa rimaneva la domanda di costruzione riguardante
la posa del cassone.
Accertato che la licenza parziale non era
comunque nulla, il Consiglio di Stato ha poi escluso che nella decisione
impugnata fossero ravvisabili gli estremi di un provvedimento di revoca.
A titolo abbondanziale, lo stesso Consiglio
ha infine stabilito che l'impianto era comunque conforme alle direttive
applicabili in materia di protezione contro le radiazioni non ionizzati.
D. Contro il
predetto giudizio governativo si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo il comune di ______, chiedendone in via principale
l'annullamento ed in via subordinata il rinvio degli atti all'istanza inferiore
affinché si pronunci sulla conformità dell'intervento con il diritto comunale.
Secondo l'insorgente, il diniego della
licenza per l'intera opera avrebbe implicato la revoca della licenza concessa
in precedenza. Revoca, che a suo avviso sarebbe giustificata dalle nuove
disposizioni in materia di protezione contro le radiazioni non ionizzanti.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la OC, che contestano
dettagliatamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Data la natura delle questioni poste a
giudizio, l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione delle prove (sopralluogo, perizia) notificate dall'insorgente, insuscettibili
di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Gli
atti amministrativi sono nulli soltanto in casi eccezionali, ovvero quando risultano
inficiati da vizi gravi ed evidenti o facilmente riconoscibili, rispettivamente
quando il riconoscimento della nullità non pregiudica in misura intollerabile
la sicurezza del diritto (DTF 104 I a 176; Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 40 B IV; Rhinow Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtspruchung, Erg. Bd., ibidem).
2.2. Nell'evenienza concreta, la licenza 12
marzo 1999 che il municipio ha rilasciato alla resistente per la posa della
sola antenna non era certamente nulla. Il municipio era competente a
rilasciarla. La procedura seguita era sostanzialmente corretta. Nemmeno
l'insorgente solleva obiezioni in proposito. L'applicazione del diritto materiale
non presta d’altro canto il fianco a censure di rilievo.
Manifestamente a torto ravvisa il municipio
un motivo di nullità nel fatto che l'antenna, priva di cassone per le
apparecchiature elettroniche, non potrebbe essere utilizzata. Nell'ambito del
giudizio sull’eccezione di nullità sollevata dall’insorgente tale circostanza è
del tutto irrilevante.
Né sono atte a suffragare quest’eccezione le
contestazioni riferite all'applicazione del diritto comunale. L'asserita
difformità dell'opera con la funzione assegnata alla zona di PR, quand'anche
sussistesse effettivamente, non costituirebbe comunque un difetto di gravità
tale da trarre inevitabilmente seco la nullità della licenza. Analoga
conclusione s’impone con riferimento alla pretesa violazione delle norme sulle
distanze da confine.
Da questo profilo, il ricorso va quindi
respinto siccome infondato.
- 3.1.
Giusta l'art. 18 LE, la licenza concessa in contrasto con le prescrizioni del
diritto pubblico o che viene a contrastare con esso al momento della sua
utilizzazione può essere revocata.
La revocabilità degli atti amministrativi
emanati in contrasto con il diritto applicabile o che vengono a porsi in
contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore dipende dall'esito
del confronto fra l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo e l'interesse
alla sicurezza del diritto. Di regola, l'atto è irrevocabile se quest'ultimo
prevale sul primo. In quest’ottica, una licenza edilizia non può, per principio,
essere revocata quando è stata rilasciata in esito ad un procedimento in cui
gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati e
valutati. Parimenti, la revoca della licenza è in linea di massima esclusa
quando l'interessato ne ha già fatto uso in buona fede. Resta riservato il caso
in cui la revoca si rende necessaria al fine di salvaguardare interessi
preponderanti (Imboden Rhinow, op. cit., N. 41 B IV; Scolari, Commentario, II.
ed., ad art. 18 LE, N. 906 seg.).
3.2. Nell'evenienza
concreta, il Consiglio di Stato ha escluso che la decisione 6 luglio 1999 del
municipio potesse essere considerata alla stregua di una revoca della licenza
12 marzo 1999.
A prima vista, il tenore letterale della
decisione sembra confermare questa tesi. Nel dispositivo del provvedimento il
municipio si è infatti limitato ad affermare di non aver concesso la licenza
edilizia richiesta con la domanda di costruzione del 10 novembre 1998. Non ha
preteso di revocare la licenza parziale, rilasciata il 12 marzo 1999 per la
posa dell'antenna.
Per inquadrare correttamente la decisione
dal profilo giuridico occorre tuttavia andare oltre il suo tenore letterale e
tener conto delle finalità perseguite. In quest’ottica, la natura revocatoria
del provvedimento non può essere disconosciuta. Nelle particolari circostanze
del caso concreto, non si può invero negare che, respingendo integralmente -
con la decisione in esame - la domanda di costruzione inoltrata a suo tempo
dalla OC, il municipio abbia in sostanza inteso annullare, ovvero revocare la
licenza parziale accordata in precedenza.
Nella misura in cui revoca implicitamente la
licenza 12 marzo 1999, la decisione 6 luglio 1999 qui in esame andava comunque
annullata, poiché non erano dati i presupposti per adottare un simile
provvedimento.
La licenza in questione, rilasciata in esito
ad un procedimento nell’ambito del quale gli interessi pubblici e privati erano
stati esaurientemente esaminati, non appare in effetti inficiata da difetti
tali da far apparire prevalente l'interesse all'attuazione del diritto
oggettivo su quello riferito alla sicurezza del diritto. Le violazioni del
diritto lamentate dall'insorgente non sono per nulla chiare ed evidenti. È
invero dubbio che un impianto per la telefonia mobile possa essere considerato
conforme alla funzione assegnata alla zona per attrezzature d'interesse
pubblico nella quale verrebbe a sorgere, anche se l'art. 46 NAPR non pone
particolari limiti alle attrezzature che possono esservi insediate. L'eventuale
disattenzione del principio della conformità di zona non è tuttavia di
rilevanza tale da giustificare una revoca. Quanto alle distanze, non è affatto
certo che l'antenna debba rispettare particolari distacchi dal confine. A
differenza della norma disciplinante la zona per edifici d'interesse pubblico
(art. 45 NAPR), che dichiara applicabile la distanza dal confine prevista
dall'art. 9 cpv. 2 NAPR, quella relativa alla zona per attrezzature pubbliche
(art. 46 NAPR) non fissa particolari distanze dal confine, né rinvia ad altre
disposizioni. Inesistenti sono infine le disattenzioni della legislazione sulla
protezione dell'ambiente prospettate dal ricorrente. Prescindendo dalla
questione a sapere se per giustificare una revoca l'autorità comunale possa
prevalersi di violazioni di norme rimesse al Dipartimento del territorio per
l'applicazione, l'impianto risulta infatti conforme alle disposizioni dell'ORNI
subentrate nel frattempo alle direttive applicate in precedenza.
Ne discende che la decisione 6 luglio 1999,
qui in esame, andava annullata nella misura in cui revocava la licenza parziale
rilasciata per la posa dell'antenna.
Seppur per motivi diversi da quelli
considerati dal Consiglio di Stato, entro questi limiti il giudizio governativo
va quindi confermato.
Lo stesso giudizio non può invece essere
confermato nella misura in cui non si limita ad annullare la decisione del
municipio in quanto revocante la licenza 12 marzo 1999, ma annulla il provvedimento
anche in quanto denegante la licenza per la posa del cassone per le
apparecchiature elettroniche, rinviando gli atti all'autorità comunale affinché
statuisca nuovamente su questa parte della domanda di costruzione. Con la
decisione 6 luglio 1999 il municipio ha in effetti già statuito anche su questo
aspetto della domanda, negando la licenza per il cassone. Nulla impediva
pertanto al Governo di pronunciarsi direttamente sulla legittimità del
provvedimento impugnato nella misura in cui respingeva la parte della domanda
di costruzione che era rimasta indecisa. Un rinvio degli atti all'autorità
comunale per nuova decisione era del tutto ingiustificato.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio
di Stato affinché statuisca nuovamente sull'impugnativa inoltratagli dalla OC.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia, mentre si ritengono compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 21 LE; 46 NAPR di ______; 3, 18,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio
di Stato (n. 4142) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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