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Numero d'incarto:
52.1999.286
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00286
Lugano
12 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 ottobre 1999 di
__________,
contro
la decisione 13 ottobre 1999, no. 4265, del
Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa del
ricorrente avverso lo scritto 31 agosto 1999, con il quale il municipio di
__________ gli ha proposto a determinate condizioni una dilazione per
l'allacciamento alle canalizzazione dello stabile situato al mappale no.
__________ RF di tale comune;
viste le risposte:
preso atto della replica 15
novembre 1999 e delle dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15
luglio 1997 l'Ufficio tecnico di __________ ha constatato che la casa d'abitazione
di proprietà di __________, posta al mappale no. __________ di tale comune, era
solo parzialmente allacciata alla rete delle canalizzazioni;
che con decisione 12 agosto 1997 il
municipio di __________ gli ha ordinato di completare l'allacciamento, previo
inoltre della domanda di costruzione;
che la domanda di costruzione presentata
dall'insorgente gli è stata ritornata in due occasioni, in quanto non corredata
dalle indicazioni prescritte dalla legge (cfr. sentenza 30 marzo 1999 di questo
tribunale);
che il 3 agosto 1999 il municipio di
__________ gli ha nuovamente ordinato di presentare il progetto per
l'allacciamento sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, fissandogli un termine
di 15 giorni;
che il 16 agosto 1999 __________ ha chiesto
al sindaco una dilazione del termine, fino a Natale per la presentazione della
notifica e fino a Pasqua per l'esecuzione dei lavori, motivando la sua
richiesta con argomentazioni di natura finanziaria; qualora la domanda non
fosse stata accolta, ha postulato l'assegnazione di un termine per la
disattivazione degli scarichi;
che il 20 agosto 1999 il municipio di
__________ ha respinto le richieste del ricorrente e nel contempo ha ribadito
l'ordine impartito il 3 agosto 1999 sotto la comminatoria dell'art. 292 CP;
che il 27 agosto 1999 l'insorgente ha
inoltrato una "notifica lavori", nella quale in sostanza ribadiva la
sua impossibilità a completare l'allacciamento e la sua intenzione di
disattivare gli scarichi;
che il 31 agosto 1999 il municipio di
__________ ha risposto al ricorrente di concedergli una dilazione di un anno a
condizione che venissero rispettate le seguenti condizioni:
·
ritiro delle causa pendenti in pretura ed in
procura;
·
partecipazione ai costi di arginatura;
·
immediata chiusura provvisoria di tutti gli
scarichi fino all'esecuzione dell'allacciamento;
che il ricorso presentato dall'insorgente
avverso tale scritto è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato, in
quanto l'oggetto dell'impugnativa non sarebbe una decisione ai sensi dell'art.
5 PA, trattandosi invece di una proposta formulata dal municipio al fine di
risolvere la questione;
che contro tale decisione __________ si aggrava
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento
e la concessione della dilazione di un anno per l'allacciamento senza vincolo
ad alcuna condizione; sostiene che lo scritto impugnato è una decisione e che
le clausole a cui è stata subordinata sono prive di base legale e senza alcuna
relazione con l'oggetto della risoluzione;
che il Consiglio di Stato ha proposto la
reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni; ad identica
conclusione è giunto il municipio di __________, il quale ha ribadito che lo
scritto 31 agosto 1999 non è una decisione, bensì una proposta per risolvere le
questioni pendenti con il ricorrente; ha inoltre sottolineato che le condizioni
qui contestate sarebbero state proposte dallo stesso ricorrente;
che nei rispettivi allegati di replica e
duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive
argomentazioni.
Considerato, in
diritto
che la competenza di questo tribunale a
decidere nel merito della vertenza discende dall'art. 21 LE; il ricorso,
tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza procedere ad atti
istruttori (art. 18 PAmm);
che per principio possono formare oggetto di
ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità
iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o
sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico
o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1
PAmm, RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti; Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo,
vol. 1, n. 200);
che in concreto con la decisione 12 agosto
1997, riconfermata poi nello scritto 3 agosto 1999, il municipio di __________
aveva già chiarito che all'insorgente incombe l'obbligo di completare
l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni della propria abitazione, previo
inoltro della domanda di costruzione;
che tale decisione, non essendo stata
impugnata, è cresciuta in giudicato e non può perciò più essere rimessa in
discussione;
che nello scritto 31 agosto 1999 il
municipio di __________ si è limitato a proporre al ricorrente una soluzione
per risolvere bonalmente la questione, in deroga a quanto stabilito in precedenza;
che esso non rappresenta dunque un atto
d'imperio, non trattandosi di un atto unilaterale bensì di una proposta
soggetta ad accettazione;
che lo scritto in questione non è dunque una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA, come ha giustamente concluso il Consiglio di
Stato;
che il gravame va dunque respinto, con
seguito di tasse e spese (art. 28 PAmm); il ricorrente rifonderà inoltre al
comune di Ligornetto, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, la somma
di fr. 300.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 21 LE; 292 CP; 1, 18, 28, 31 e 55
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del
ricorrente, il quale rifonderà al comune di __________ uguale importo a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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