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Numero d'incarto:
52.1999.293
Data decisione, Autorità:
09.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00293
Lugano
9 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 novembre 1999 di
__________,
patr. dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 13 ottobre 1999 (n. 4246) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 22 aprile 1999 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di minaccia di espulsione;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
(1931), cittadino iugoslavo (Kosovo), è entrato la prima volta in Svizzera nel
1980 per lavorare come stagionale. Il 24 gennaio 1992 egli ha ottenuto un
permesso di dimora temporaneo "Azione Iugoslavia"; il 1° novembre
successivo un permesso di dimora B. Dal 28 febbraio 1994 egli è al beneficio di
un permesso di domicilio, con prossimo termine di controllo fissato per il 28
febbraio 2000. Il 16 marzo 1993 __________ è stato raggiunto in Svizzera dalla
moglie __________ (1939), attualmente titolare di un permesso B, e da una
figlia, __________ (1978).
Durante il suo soggiorno in Svizzera, il
ricorrente ha svolto l'attività di operaio agricolo. Attualmente egli è
pensionato AVS.
B. Con
decisione 22 aprile 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha minacciato __________ e __________ di espulsione. La
diffida si fonda sulla considerazione che la famiglia aveva percepito, dal
gennaio 1996 fino all'emanazione della decisione, prestazioni assistenziali per
complessivi fr. 73'648.10. Gli interessati sono stati resi attenti che se la
situazione avesse dovuto perdurare anche dopo il mese di novembre 1999,
l'autorità competente avrebbe pronunciato nei loro confronti l'espulsione
amministrativa o il rimpatrio senz'altra formalità. La risoluzione è stata resa
in applicazione degli art. 16 cpv. 3 ODDS e 3 RLALPS.
C. a) Contro
la minaccia d’espulsione __________ e __________ sono insorti davanti al
Consiglio di Stato. Hanno postulato l'accertamento della nullità della
decisione dipartimentale, ritenendo che non vi fosse una base legale per
pronunciare una minaccia di espulsione per stranieri a carico dell'assistenza
sociale. Hanno inoltre contestato che il debito accumulato fosse continuo e rilevante
ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS e sottolineato che la loro situazione
finanziaria migliorerà soltanto a partire dal febbraio 2001, quando avranno
diritto alle prestazioni complementari. Hanno infine invocato l'inesigibilità
di un loro rientro in Kosovo per motivi etnici.
b) Con giudizio 13 ottobre 1999, il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il
gravame.
L'Esecutivo cantonale, accertata la legittimità
di pronunciare una minaccia di espulsione per motivi assistenziali, ha ritenuto
che i ricorrenti fossero caduti in maniera continua e rilevante a carico
dell'assistenza sociale. Ha quindi considerato la decisione dipartimentale
conforme al principio di proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritengono che il provvedimento
adottato sia illegale, inopportuno ed ipocrita. A sostegno della loro tesi, riprendono
e sviluppano le argomentazioni già presentate davanti al Consiglio di Stato.
Ribadiscono di non essere caduti a carico dell'assistenza pubblica in modo continuo
e rilevante, che i loro figli - di cui alcuni residenti all'estero - non
sarebbero in grado di provvedere al loro mantenimento, e che nel febbraio 2001
non saranno comunque più a carico dell'assistenza. La loro espulsione sarebbe
inesigibile, poiché anziani, malati, indigenti e non potrebbero ricevere aiuti
nel loro Paese d'origine. Chiedono di essere posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni, che propone di
dichiararlo irricevibile, e il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà
- per quanto necessario - in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio
di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso
di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione,
rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS
(STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1).
Contrariamente a quanto sostiene il dipartimento nelle proprie osservazioni al
ricorso, è dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ e
__________.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS;
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza dover procedere al richiamo dell'incarto presso l'Istituto delle
assicurazioni sociali e all'allestimento di una perizia medica volta a
stabilire lo stato di salute di __________, in quanto tali mezzi di prova non appaiono
idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo
per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 10 lett. d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da
un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada
in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (cpv. 1). Tale
provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso
nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto
(cpv. 2). L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle
circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In
questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per
rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza
pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid.
2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente
all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente
recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza.
Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico
dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere paragonato,
nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera.
L'art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS dispone che per giudicare dell'equità
dell'espulsione, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa
dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio
che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione. Se un'espulsione,
nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o
b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero
sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile
per analogia anche nel caso previsto alla lett. d: cfr. Wisard, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, pagg. 108-109). La
minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che
preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza
frase ODDS).
Da quanto precede, se ne deduce che
l'autorità può espellere o rimpatriare lo straniero senza dover necessariamente
pronunciare preventivamente un ammonimento nei suoi confronti e che anche la
decisione di minaccia di espulsione deve in tutti i casi indicare i motivi per
cui l'allontanamento dello straniero non appare in quel momento opportuno.
- Ai fini
del presente giudizio occorre pertanto determinare se la minaccia di espulsione
si giustificava sulla base della situazione finanziaria dei ricorrenti
precedente la decisione dipartimentale.
3.1. Dall'inserto di causa risulta che la
famiglia __________, a partire dal gennaio 1996 e fino alla decisione emanata
dal dipartimento, ha percepito prestazioni assistenziali in modo continuo per
complessivi fr. 73'648.10, ricevendo mensilmente fr. 1'020.– per pagamento
della pigione, fr. 1'000.– per sostentamento e accessori, oltre al pagamento
degli oneri cassa malati, energia elettrica e integrativi alla rendita AVS (v.
lettera 26 marzo 1999 dell'Ufficio dell'assistenza sociale e dell'inserimento
alla Sezione degli stranieri). A quel momento nessun elemento permetteva di
pronosticare un miglioramento della situazione. Inoltre non è dato di vedere
come il debito complessivo accumulato dagli insorgenti in poco più di tre anni
non possa essere considerato rilevante. In questo senso risultano chiaramente
dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
3.2. Il 22 aprile 1999 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione non ha deciso l'espulsione degli interessati ma li
ha semplicemente ammoniti precisando tuttavia che "se la situazione
attuale dovesse perdurare anche oltre il mese di novembre 1999, a tutt'oggi
avete ricevuto prestazioni per complessivi fr. 73'648.10, verrà emessa nei
confronti un'espulsione amministrativa o un rimpatrio senz'altra formalità. Con
la presente prendete quindi atto delle relative conseguenze". Il 13
ottobre successivo il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la
decisione impugnata, considerando che al momento del provvedimento adottato dal
dipartimento i presupposti per un'espulsione o un rimpatrio erano adempiuti ma
che non appariva a quel momento adeguato alle circostanze pronunciarne
l'allontanamento. In tal modo esso ha accettato, nel risultato, la tesi
dipartimentale secondo cui il provvedimento sarebbe stato senz'altro possibile
nel novembre 1999, nel caso in cui gli insorgenti fossero ancora a carico dell'assistenza
pubblica. In siffatte evenienze, il 2 novembre 1999 gli interessati, a quel
momento ancora a carico dello Stato, non hanno potuto far altro che ricorrere
dinnanzi a questo tribunale al fine di evitare non solo la minaccia di
espulsione ma anche quanto contenuto nel provvedimento impugnato, ossia di vedersi
rimpatriati senza alcun'altra formalità dal territorio cantonale.
3.3. Per confermare la minaccia di espulsione,
il Governo avrebbe dovuto effettuare in tutti i casi una ponderazione degli interessi
pubblici e privati in presenza in applicazione degli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16
cpv. 3 ODDS e non limitarsi a rimproverare ai ricorrenti il loro stato di
indigenza (cfr. STA 6 aprile 1999 in re P. consid. 4; 27 luglio 1999 in re D.,
consid. 4). Ne discende che lo stato di fatto, così come risulta dalla sentenza
del Consiglio di Stato e dall'inserto di causa, è incompleto per poter decidere
se la risoluzione censurata proceda o meno da un esercizio abusivo del potere
d’apprezzamento che le menzionate disposizioni riservano all’autorità di
polizia in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata.
-
In simili
circostanze ben si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli
atti all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta e
proceda alla ponderazione degli interessi in presenza al fine di accertare
l'adeguatezza del provvedimento impugnato. L'Esecutivo cantonale si chinerà
sulle censure sollevate dai ricorrenti, accertando i motivi per cui essi hanno
dovuto ricorrere all'assistenza pubblica e non potrebbero rimborsarne il forte
debito accumulato anche con l'ausilio dei famigliari, la durata del loro
soggiorno in Svizzera e il pregiudizio che la famiglia subirebbe in caso di
espulsione.
-
Il ricorso
va pertanto accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata. Visto
l'esito del ricorso e considerata la situazione di indigenza in cui versano
attualmente i ricorrenti, va accolta anche la domanda di assistenza giudiziaria
comprensiva del gratuito patrocinio. Non si assegnano per contro ripetibili (v.
STA 3 giugno 1998 in re K. E. R.).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG; 10 lett. a LALPS; 4, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47,
60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13
ottobre 1999 (n. 4246) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono
ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato nel considerando
4.
-
Non si
prelevano tasse né spese di giustizia.
-
La domanda
di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio
dell'avv. __________, è accolta.
§. Di conseguenza la patrocinatrice è invitata a
trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale
relativa alla procedura avanti a questa sede.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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