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Numero d'incarto:
52.1999.296
Data decisione, Autorità:
26.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00296
Lugano
26 novembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 novembre 1999 della
__________,
patr. da: studio legale __________;
Contro
Il dispositivo no. 2 della decisione 13 ottobre 1999
del Consiglio di Stato (no. 4267) che evade ai sensi dei considerandi
l'istanza d'interpretazione presentata da , __________ e Associazione
per la difesa dalle radiazione della residenza __________ () con
riferimento alla decisione 25 agosto 1999 con cui il Consiglio di Stato ha
revocato la licenza edilizia 17 novembre 1998, rilasciatale dal municipio di
__________ per la posa di un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno
stabile della __________;
viste le risposte:
-
5 novembre 1999 della
__________;
-
8 novembre 1999 di
__________, __________, __________ e __________;
-
5 novembre 1999 della
__________;
-
17 novembre 1999 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 30
ottobre 1998 la ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di posare un impianto per la telefonia mobile sul tetto della
residenza __________, di proprietà della __________;
che,
senza ulteriori formalità, il 17 novembre 1998 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta;
che i
lavori di posa dell'impianto sono terminati il 26 dicembre 1998;
che il 25
maggio 1999 i qui resistenti __________ e liteconsorti, inquilini dello stabile
della __________, hanno impugnato la licenza edilizia davanti al Consiglio di
Stato, chiedendogli di annullarla, siccome rilasciata in modo irrito;
che con
giudizio 25 agosto 1999 il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa,
poiché tardiva;
che con
lo stesso giudizio l’Esecutivo cantonale, intervenendo quale autorità di vigilanza
sui comuni, ha tuttavia revocato la licenza, in quanto rilasciata in palese
violazione della procedura prescritta;
che la
__________ ha accettato il predetto giudizio, inoltrando un domanda di costruzione
in sanatoria;
che il 7
ottobre 1999 __________ e liteconsorti hanno chiesto al Consiglio di Stato di
interpretare il giudizio reso, indicando se durante la procedura di rilascio
della licenza in sanatoria l'impianto poteva rimanere in esercizio;
che con
decisione 13 ottobre 1999, resa inaudita parte, il Governo ha evaso l'istanza
di revisione ai sensi dei considerandi (dispositivo n. 1), rinunciando al
prelievo di tasse e spese (dispositivo n. 2);
che nei considerandi
di tale decisione l’Esecutivo cantonale ha rilevato di essersi limitato a
revocare la licenza impugnata;
che
nell'ultimo considerando il Consiglio di Stato ha nondimeno soggiunto che "l'autorità
comunale avrebbe (…) già dovuto ordinare ad __________ l'interruzione
dell'utilizzazione del suddetto impianto";
che
contro il dispositivo n. 2 di questa decisione, notificatale per conoscenza, la
__________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullarlo e riformarlo "nel senso che la __________ è
autorizzata a mantenere in funzione la stazione radio base (…) fino a
conclusione della procedura di rilascio della licenza edilizia";
che la
__________ ritiene che la disattivazione dell’impianto nelle more del procedimento
di rilascio della licenza in sanatoria costituisca un provvedimento lesivo del
principio di proporzionalità;
che il
ricorso è avversato dal Consiglio, cha rileva fra l'altro come il municipio
abbia nel frattempo ordinato la messa fuori servizio dell'impianto;
che il
municipio di __________ si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo,
rinunciando a presentare osservazioni;
che alla
medesima conclusione prevengono __________ e liteconsorti, con argomenti che
non occorre qui evocare;
che la
__________ si dichiara dal canto suo estranea al procedimento;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che alla
__________ può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere contro una
decisione suscettibile di lederne gli interessi;
che, per
principio, il ricorso è proponibile soltanto contro il dispositivo del
giudizio;
che,
nella misura in cui il dispositivo rinvia espressamente ai considerandi, il
ricorso può tuttavia essere ammesso anche contro i motivi (Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungs-rechtsprechung, V. ed., N. 42 B II);
che con
il dispositivo n. 1 del giudizio in esame il Consiglio di Stato ha evaso ai
sensi dei considerandi l’istanza d’interpre-tazione inoltratagli da __________
e liteconsorti;
che la
ricorrente, pur dichiarando esplicitamente di impugnare il dispositivo n. 2,
con cui il Consiglio di Stato ha rinunciato a prelevare tasse e spese, contesta
il considerando (n. 8) con cui l'autorità di ricorso osserva che il municipio "avrebbe
(…) già dovuto ordinare (…) l'interruzione dell'utilizzazione del suddetto impianto”;
che nella
misura in cui in questo considerando fosse ravvisabile un provvedimento
cautelare, volto ad inibire l’utilizzazione dell'impianto nelle more della
procedura di rilascio della licenza mancante, il ricorso sarebbe ricevibile in
ordine;
che
questo considerando, scaturito dalla discutibile prassi del Consiglio di Stato
di evadere i ricorsi ai sensi dei considerandi, non ha tuttavia una simile
valenza;
che,
rilevata la competenza dell’autorità comunale ad adottare simili provvedimenti,
il Consiglio di Stato attraverso quel considerando si limita infatti ad
esprimere un’opinione, senza imporre alcunché alla ricorrente;
che il
considerando censurato ha quindi soltanto valore di un inopportuno suggerimento,
espresso a titolo di obiter dictum, all’indirizzo dell’autorità
comunale;
che, non
essendo la decisione impugnata suscettibile di arrecare pregiudizio di sorta
alla ricorrente, il gravame va respinto in ordine siccome irricevibile;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo
ai resistenti __________ e liteconsorti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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