AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.30
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00030
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 25 gennaio 1999 di
contro
la
decisione 12 gennaio 1999, no. 3, del Dipartimento delle istituzioni,
Divisione degli interni, che ha confermato la risoluzione 8 luglio 1998 del municipio
di __________ in merito all'emissione della tassa di erogazione dell'acqua
potabile relativa all'anno 1997;
viste le risposte:
-
15 febbraio 1999 del Dipartimento
delle istituzioni;
-
16 aprile 1999 del comune di
__________, rappresentato dal suo municipio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 18 giugno 1997 __________ del comune di __________ (in
seguito: __________) ha emesso a carico di __________, una fattura di fr.
501.70 per il consumo di acqua potabile relativo al primo semestre 1997 (343 m3),
puntualmente pagata il 29 agosto 1997;
che il 20 novembre 1997 l'AAP ha emesso la fattura relativa
al secondo semestre 1997 ammontante a fr. 414.40 (246 m3), rimasta impagata;
che il 20 maggio 1998 il ricorrente si è rivolto all'AAP
contestando i consumi di acqua potabile addebitatigli, ritenendoli spropositati;
che il municipio di __________, quale rappresentante dell'AAP
nei confronti di terzi, ha riconfermato l'esattezza delle bollette emesse;
l'ulteriore scambio di corrispondenza non ha modificato le posizioni delle
parti;
che con scritto 8 luglio 1998 il municipio di __________ ha
nuovamente ribadito la correttezza degli importi fatturati, indicando poi che "contro
tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni
dall'intimazione";
che il 14 agosto 1998 __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato, asserendo di consumare in modo parsimonioso l'acqua e che
pertanto gli importi fatturatigli sarebbero esorbitanti;
che giusta l'art. 4 PAmm in relazione con l'art. 40 LMSP il
Consiglio di Stato ha trasmesso il gravame per competenza al Dipartimento delle
istituzioni, che lo ha respinto, ritenendo infondate le censure sollevate dal
ricorrente;
che il 25 gennaio 1999 __________ è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione
dipartimentale, riproponendo in sostanza le stesse censure sollevate in
precedenza;
che il Dipartimento delle istituzioni ha postulato la
reiezione del gravame; ad identica conclusione è giunto il municipio di
__________, delle cui motivazioni, si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall'art. 40 LMSP; il ricorso, tempestivo e presentato da una persona
legittimata a ricorrere (art. 42 LMSP, art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm);
che la richiesta formulata verbalmente dal ricorrente di
essere sentito oralmente non può essere accolta; né la legislazione cantonale,
né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita
oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per
scritto (DTF 117 II 132, consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, Bellinzona / Cadenazzo 1988, n. 141 e 146).
che per principio, possono formare oggetto di ricorso
soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall’autorità iure imperii,
in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere
diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per
accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensio-ne (cfr. art. 5 PA e 1 PAmm;
RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 4a ad art. 1 PAmm; Scolari, Diritto amministrativo,
Bellinzona 1989, vol. I, n. 200);
che in concreto le bollette emesse il 18 giugno ed il 20 novembre
1997 sono da considerarsi decisioni; esse hanno infatti fissato l'obbligo per
l'amministrato di versare la tassa richiesta per il consumo dell'acqua potabile
(cfr. RDAT II-1991, n. 14);
che lo scritto 8 luglio 1998 del municipio di __________,
limitandosi a riconfermare quanto già precedentemente stabilito, non ha
costituito, modificato o accertato alcun diritto o obbligo per il ricorrente,
per cui esso non rappresenta una decisione;
che giusta l'art. 69 del Regolamento per l'erogazione di
acqua potabile (in seguito: REAP) del comune di __________ contestazioni delle
fatture devono essere notificate all'APP, e per essa al municipio di __________
(cfr. art. 4 REAP);
che conformemente a tale disposto sulle bollette
del__________ figura che "eventuali reclami sono da inoltrare al municipio,
ufficio contribuzioni, entro 15 giorni a partire dalla data di emissione";
che il ricorrente ha invece presentato il proprio reclamo
al__________ soltanto il 20 maggio 1998, oltretutto dopo aver già saldato la
fattura concernente il primo semestre dell'anno 1997;
che la contestazione in oggetto è dunque avvenuta largamente
oltre il termine di 15 giorni, per cui il reclamo dell'insorgente andava
considerato tardivo;
che inoltre, vista la chiara indicazione figurante sulle
bollette del__________ in merito alle vie di reclamo, il ricorrente non poteva
essere tratto in errore sui passi da intraprendere;
che in conseguenza di ciò, il ricorso 14 agosto 1998 doveva
sì essere respinto, tuttavia per altri motivi; l'autorità dipartimentale
avrebbe dovuto limitarsi a constatare quanto fin qui chiarito, senza esaminare
le contestazioni mosse dal ricorrente;
che stando così le cose, il presente gravame va respinto, con
seguito di tasse e spese;
che abbondanzialmente giova osservare che le censure sollevate
dal ricorrente in merito all'esorbitanza del consumo addebitatogli sarebbero
comunque state respinte; nessun rimprovero può infatti essere mosso al__________:
essa ha fatturato il consumo di acqua potabile misurato dal contatore, il cui
buon funzionamento è stato sottoposto a verifica su ordine di tale autorità.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5 PA; 40 e 42 LMSP; 4 e 69 REAP; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster