AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.304
Data decisione, Autorità:
23.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00304
Lugano
23 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 novembre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 20 ottobre 1999, n. 4388, del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
29 luglio 1999/4 settembre 1999 con cui la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 12 novembre
1999 del Consiglio di Stato
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30
agosto 1983 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore
della categoria B.
B. a) Con
decisione 27 novembre 1984 l'Ufficio giuridico ha ritirato al ricorrente la licenza
di condurre a tempo indeterminato per infrazione alla LStup. Egli è stato
riammesso alla guida il 17 novembre 1986, dietro presentazione di certificato
medico.
b) Il 12 gennaio 1990 __________ è stato
oggetto di un ammonimento per superamento del limite di velocità.
C. Il 14
gennaio 1999 __________ è stato arrestato a __________ poiché coinvolto con
altre persone in un importante traffico di hashish e marijuana. In tale
occasione egli si è rifiutato di sottoporsi al prelievo delle urine per
l'analisi tossicologica. Ha comunque ammesso di consumare giornalmente hashish
o marijuana a scopo terapeutico (cfr. verbale di polizia 4 gennaio 1999).
D. a) Con
lettera 10 febbraio 1999 la Sezione della circolazione ha comunicato a
__________ che, considerati i fatti summenzionati, erano dati gli estremi per
procedere nei suoi confronti con la revoca della licenza di condurre.
b) Con scritto 25 febbraio 1999 __________
ha asserito che il suo consumo di hashish è occasionale e che di conseguenza
non può essere assimilato ad una tossicodipendenza. Ha pure evidenziato di non
mettersi mai alla guida dopo aver fatto uso di droghe leggere.
c) Il 2 marzo 1999 la Sezione della
circolazione ha ordinato all'insorgente di sottoporsi ad un periodo, della
durata di tre mesi, di intenso controllo medico, volto a dimostrare, attraverso
controlli settimanali delle urine, che lo stesso è in grado di astenersi nella
maniera più totale dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente, nonché di
presentare al termine di tale periodo un certificato medico, attestante la sua
non tossicodipendenza. L'autorità dipartimentale ha inoltre avvertito
__________ del fatto che qualsiasi inadempienza di tali condizioni sarebbe
stata immediatamente sanzionata e avrebbe comportato l'adozione di un
provvedimento di sicurezza.
d) Con scritto 20 marzo 1999 il dr. med.
__________, medico curante di __________, ha chiesto alla Sezione della
circolazione se, in considerazione delle dichiarazioni del suo paziente secondo
cui egli fa uso regolare dei derivati della canapa, non fosse il caso di
limitare i controlli alla presenza di sostanze oppiacee, cocaina ed anfetamina.
Da parte sua la Sezione della circolazione, con lettera 25 marzo 1999, inviata
per conoscenza anche a __________, ha comunicato al medico che scopo delle
analisi era quello di accertare l'esistenza o meno di una dipendenza del
paziente dal consumo di sostanze stupefacenti, ivi compresi i derivati della cannabis.
L'autorità dipartimentale ha inoltre ribadito che il mancato adempimento delle
condizioni previste per i controlli da parte del ricorrente avrebbe comportato
la revoca della licenza di condurre a titolo cautelativo, indipendentemente
dalle dichiarazioni dell'interessato secondo cui egli non si metterebbe alla
guida dopo l'assunzione di cannabinoidi.
e) Con decisione 29 luglio 1999 la Sezione
della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre a titolo
preventivo e cautelativo ed a tempo indeterminato, considerato che dalla
documentazione trasmessale dal dr. med __________, è risultato che il
ricorrente non ha ottemperato con serietà e scrupolosità le condizioni
postegli, segnatamente ha omesso di sottoporsi settimanalmente ai controlli
medici ed in sei occasioni è risultato positivo ai cannabinoidi. Il riesame
della situazione è stato subordinato alla presentazione di un certificato
medico che attestasse, sulla base di settimanali controlli dell'urina,
l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti per un periodo minimo
di tre mesi. E' pure stato negato effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
E. a) Contro la
predetta risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato
chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto
sospensivo, rispettivamente la concessione del gratuito patrocinio. Egli ha
posto in evidenza di non essere affetto da alcuna dipendenza fisica o psichica
dall'hashish, sostanza di cui farebbe uso soltanto occasionalmente e mai prima
di mettersi alla guida. Ha inoltre rilevato che la positività ai cannabinoidi
rilevata dalle analisi sarebbe stata determinata dal fumo passivo, in quanto
egli frequenta abitualmente ambienti in cui si consuma hashish, rispettivamente
dal suo uso regolare di prodotti alimentari a base di canapa. Il ricorrente ha
poi evidenziato di non essersi sottoposto a tutti i controlli ordinati dall'autorità
dipartimentale, in quanto troppo costosi per le sue precarie condizioni
finanziarie. Ha infine fatto valere la sua necessità di disporre della licenza
di condurre per motivi professionali, nonché in considerazione della sua
invalidità che non gli permetterebbe di fare uso dei mezzi pubblici
(l'eccessivo scuotimento gli provocherebbe difficoltà e dolori a livello
vertebrale). In simili circostanze il ritiro della licenza sarebbe
sproporzionato, tanto più che egli non è stato sorpreso alla guida sotto gli
effetti di sostanze stupefacenti.
b) Con decisione 24 settembre 1999 il
Presidente del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di restituzione
dell'effetto sospensivo.
c) Con risoluzione 20 ottobre 1999 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo la misura amministrativa
adottata legittima e giustificata. Anche la richiesta volta ad ottenere l'assistenza
giudiziaria è stata respinta.
F. Contro la
predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento. Il ricorrente ribadisce le
argomentazioni già sottoposte al Consiglio di Stato. In concreto non sarebbero
dati gli estremi per procedere alla revoca della licenza di condurre a titolo
preventivo, ritenuto che non vi è alcuna prova di una sua dipendenza dal
consumo di sostanze stupefacenti, rispettivamente di una sua inabilità alla
guida. In conclusione, considerata l'assenza di mezzi finanziari per far fronte
a regolari controlli medici, l'improponibilità dell'abbandono delle proprie
relazioni sociali (fumo passivo) e della proprie abitudini alimentari (prodotti
a base di canapa) e l'assenza di particolari indizi di pericolo, la misura
adottata sarebbe sproporzionata. Il ricorrente ritiene che non sia sostenibile
limitare le possibilità di idoneità alla guida unicamente ai controlli delle
urine e si dichiara quindi disposto a sottoporsi ad una perizia medico-psichiatrica.
Con istanza pedissequa al gravame, __________ chiede di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1 La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere,-
contrariamente a quanto auspicato dal ricorrente, all'allestimento di una
perizia, che non appare idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle
istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere
perciò esaminate sotto questi profili.
- 2.1. La
licenza di condurre può essere rilasciata soltanto se, tra l'altro, il
richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono
diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze
e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute
(art. 16 cpv. 1 1. frase LCStr).
Le revoche a scopo di sicurezza servono a
proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il
conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o
caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre
incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata
subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati
appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).
2.2. La revoca della licenza di condurre a
titolo preventivo e cautelativo rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile
ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i
motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con
riferimenti ivi menzionati).
Un provvedimento di questo genere si
giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la
sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti
i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le
autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la
sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla
misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
III vol., n.1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
- Nel caso
in rassegna, il provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e
preventivo appare del tutto giustificato dalle circostanze.
3.1. Già in passato __________ ha avuto
problemi di droga. Nel 1983-1984 è infatti stato oggetto di una misura di
revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato per violazione della
LStup. La riammissione, avvenuta il 17 novembre 1986, è stata subordinata alla
presentazione di un certificato medico attestante l'avvenuta astinenza dal
consumo di sostanze stupefacenti.
Il 4
gennaio 1999 il ricorrente è stato arrestato poiché coinvolto con altre persone
in un importante traffico di hashish e marijuana. In tale occasione si è
rifiutato di sottoporsi al prelievo delle urine ed ha ammesso di consumare
giornalmente hashish o marijuana a scopo terapeutico.
Questo
fatto, unitamente al summenzionato precedente ed alle ammissioni del ricorrente
circa il consumo di stupefacenti, hanno indotto la Sezione della circolazione a
sospettare una dipendenza dal consumo di stupefacenti. Pertanto a giusta
ragione l'autorità dipartimentale ha ordinato all'insorgente di sottoporsi a controlli
settimanali dell'urina per un periodo di tre mesi e di astenersi dal consumo di
qualsiasi sostanza stupefacente, avvertendolo formalmente che in caso di
mancata ottemperanza di tali condizioni si sarebbe proceduto alla revoca
cautelativa della licenza di condurre__________ non ha dato seguito a quanto
richiestogli. In particolare dagli atti risulta che egli nel periodo dal 12
marzo al 14 giugno 1999 si è sottoposto unicamente a sei controlli delle urine
e, ciò che più conta, ogni volta è risultato positivo ai cannabinoidi. Ciò che
lascia sorgere il fondato sospetto che il ricorrente sia dedito al consumo di
stupefacenti. Tale sospetto è ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni da
lui rese alla polizia e al proprio medico, secondo cui egli consuma regolarmente
hashish, nonché dal fatto che egli continua a frequentare ambienti caratterizzati
dal consumo abituale di hashish e ritiene improponibile rinunciarvi a causa del
provvedimento amministrativo in questione.
3.2. Alla
luce delle suddette considerazioni si può quindi affermare che in concreto
esiste il fondato sospetto che __________ non sia idoneo alla guida a causa del
consumo di sostanze stupefacenti. Le argomentazioni contenute nel presente gravame
non consentono di mutare la suddetta conclusione. Innanzitutto, anche volendo
ammettere che alla positività delle analisi abbiano contribuito anche il fumo passivo
ed i prodotti alimentari a base di canapa, va tuttavia evidenziato che il
ricorrente stesso ammette di fare a tutt'oggi uso di cannabinoidi (cfr. ricorso
p. 3 in fondo). Che lo faccia a scopo terapeutico o per altri motivi è irrilevante.
In considerazione del risultato inequivocabile delle analisi tossicologhe,
neppure può giovare al ricorrente il fatto di non essere stato sorpreso alla
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, rispettivamente l'asserzione
secondo cui egli non si metterebbe mai al volante dopo aver consumato tali
sostanze. Poco credibile è l'affermazione secondo la quale egli sarebbe
impossibilitato ad usare i mezzi pubblici, in quanto l'eccessivo scuotimento
gli provocherebbe dolori a livello cerebrale (causa della sua invalidità). Da
ultimo si osserva che il costo della analisi delle urine ammonta a circa Fr.
80.--, cifra che non può certo considerarsi eccessiva, tanto più se si
considera che __________ ha un'attività lavorativa.
3.3. In conclusione, questo Tribunale
ritiene che le prove agli atti dimostrano la fondatezza del sospetto che
__________ non si sia ancora affrancato dalla tossicodipendenza. E' dunque a giusta
ragione che la Sezione della circolazione ha disposto il ritiro della licenza
di condurre a titolo preventivo e cautelativo, nell'attesa che venissero
esperite le necessarie indagini volte ad accertare la sua dipendenza o astinenza
dal consumo di droghe. Soltanto allora potrà essere deciso in merito ad un
provvedimento definitivo.
-
Il
ricorrente non può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi
professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una
revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in
considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire
essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli
(art. 33 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi
Friborgo 1982, p. 195).
-
Stante
tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
Quanto alla domanda di assistenza
giudiziaria, va anch'essa respinta siccome il gravame non aveva alcuna
probabilità di successo. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 4 lett. c e 16 cpv. 1 LCStr; 30
cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC, 10 LALCStr;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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