AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.53
Data decisione, Autorità:
25.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.99.00053
Lugano
25 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 febbraio 1999 di
__________ rappr. da: dott. iur. __________
contro
la
decisione 26 gennaio 1999, no. 326, del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia 4 aprile 1996 con cui il municipio di __________ ha
autorizzato l'insorgente a costruire una canna fumaria con comignolo sulla
sua casa d'abitazione (part. no. __________RFD);
viste le risposte:
-
23 febbraio 1999 di __________ - 24
febbraio 1999 di Consiglio di Stato, Bellinzona;
-
2 marzo 1999 di __________
-
10 marzo 1999 del municipio di
__________ - 16 marzo 1999 del Dipartimento del territorio, Bellinzona;
esperito un sopralluogo,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 novembre 1995 il municipio
di __________ ha autorizzato il ricorrente __________ a ristrutturare
internamente la casa d'abitazione di cui è proprietario nella zona del nucleo
(part. n. __________RFD). Nell'ambito di questi lavori, il 14 marzo 1996 il
ricorrente ha notificato all'autorità comunale l'intenzione di posare una canna
fumaria esterna ed un comignolo in acciaio inox in sostituzione del camino esistente.
La notifica non era corredata né da piani, né da schizzi illustrativi.
Senza ulteriori formalità e senza darne notizia ai
confinanti, il 4 aprile 1996 il municipio ha comunicato al ricorrente di aver "preso
atto del complemento alla licenza edilizia". Interpretando questa
comunicazione alla stregua di un permesso, all'inizio del seguente mese di
giugno, ____________________ ha posato sulla facciata NE del suo stabile una
canna fumaria in acciaio inox, che sfocia in un comignolo alto 50 cm, posto sul
tetto in prossimità del comignolo preesistente, che è stato rimosso.
L'intervento ha suscitato l'immediata reazione di __________,
proprietaria dell'edificio (part. no. __________RFD) che sorge in contiguità, a
monte dello stabile del ricorrente e di __________ o, proprietario della casa
d'abitazione (part. n. - RFD), situata dirimpetto,
sull’altro lato di uno stretto viottolo, i quali hanno chiesto spiegazioni al
municipio. L'autorità comunale ha convocato le parti ad un sopralluogo, nel
corso del quale è stata resa nota la decisione 4 aprile 1996.
B. Contro questo provvedimento
__________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
che fosse annullato e che venisse ordinata la rimozione della canna fumaria e
del comignolo.
Con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto l'impugnativa, confermando l'autorizzazione alla condizione che la
canna fumaria ed il comignolo fossero mascherati da una costruzione in
muratura, volta a rispondere all'obbligo di utilizzare materiali tradizionali
sancito dall'art. 35 NAPR. Il giudizio è stato tuttavia annullato dal Tribunale
cantonale amministrativo, che con sentenza 27 agosto 1997 ha accolto
l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini reclamanti, rinviando gli
atti all'istanza inferiore, affinché verificasse la conformità dell'intervento
attuato per rapporto alle disposizioni rimesse all'autorità cantonale per
l'applicazione, in particolare a quelle della LPAmb e sulla prevenzione dagli incendi.
C. Il 19 gennaio 1998 il
Pretore di Locarno Campagna ha parzialmente accolto l'azione possessoria
promossa da __________ contro il vicino qui ricorrente, ordinando a
quest'ultimo di innalzare il comignolo sino ad un'altezza di m 3.5 oltre il
tetto, al fine di ridurre le immissioni di fumo e di adeguarlo alle norme
antincendio. La sentenza è cresciuta in giudicato.
D. Sollecitato dal Consiglio di
Stato a produrre la documentazione necessaria per statuire sulla conformità del
manufatto realizzato, il ricorrente ha in sostanza proposto di adeguare il
comignolo all'ordine impartitogli dal giudice civile, innalzandolo sino ad un'altezza
di m 3.50, ma mantenendolo alla distanza di m 2.15 dalle finestre dello stabile
dell'opponente __________, che si affacciano sul tetto della casa del ricorrente
alla quota di uscita del fumo.
Il 16 novembre 1998 il Dipartimento del territorio ha
preavvisato la modifica, chiedendo tuttavia di sottoporre la licenza a due
condizioni. La prima volta a nascondere la canna fumaria con un rivestimento in
muratura e a mascherare il comignolo con materiale scuro (rame), al fine di
conformare l'opera alle prescrizioni del DLBN. La seconda postulante invece
l'ulteriore innalzamento del comignolo sino ad un'altezza di circa 5 m, in modo
da superare di 50 cm il tetto dello stabile retrostante, di proprietà della
resistente __________, adeguandolo così alle normative dell'OIAt ed alle
direttive dell'UFAFP sull'altezza dei camini.
Il municipio si è opposto all'innalzamento del comignolo,
ritenendolo contrario ai vincoli estetici posti dall'art. 35 NAPR. La resistente
__________ ha invece insistito affinché il manufatto fosse spostato ad almeno 3
m dal suo balcone, che sporge sul tetto della casa del ricorrente.
E. Con decisione 26 gennaio
1999 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi inoltrati dai vicini,
annullando la decisione 4 aprile 1996 del municipio __________ e respingendo la
proposta, avanzata in quella sede da __________, di innalzare il comignolo sino
ad un'altezza di m 3.50 dal tetto.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il comignolo attuale disattendesse
le raccomandazioni dell'UFAFP sull'altezza minima dei camini per impianti di
combustione di piccole dimensioni. La proposta di adeguamento all'ordine del
Pretore è invece stata respinta siccome contraria alle prescrizioni di natura
estetica sancite dall'art. 35 NAPR. Gli atti sono quindi stati retrocessi al
municipio per l'adozione dei necessari provvedimenti di ripristino.
F. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma della
licenza impugnata, alla condizione che il comignolo venga spostato alla
distanza di 3 m dalla facciata dello stabile retrostante e sporga almeno 2 m
dal tetto della sua casa.
Contestata in modo differenziato la legittimazione attiva dei
qui resistenti, l'insorgente nega anzitutto che la canna fumaria ed il
comignolo d’acciaio inox disattendano le prescrizioni di natura estetica
sancite dall'art. 35 NAPR. Per quanto attiene alle questioni ambientali, il
ricorrente nega invece che l'intervento sia da configurare alla stregua di un
impianto nuovo. A suo avviso si tratterebbe di un semplice risanamento
dell'impianto preesistente. Postula quindi la concessione di adeguate agevolazioni,
che gli permettano posare una canna di altezza inferiore a quella prescritta
dalle direttive dell'UFAFP e contesta infine che siano date le premesse per
l'adozione di provvedimenti di ripristino.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il municipio
sottolinea invece la necessità di mantenere l'altezza del comignolo entro
limiti ragionevoli per motivi d'ordine estetico.
La resistente __________ eccepisce anzitutto la ricevibilità
dell'impugnativa, ravvisandovi una nuova domanda. In via subordinata ne postula
comunque il rigetto, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con
argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi. Ad identica
conclusione perviene il resistente __________ con analoga motivazione.
H. Delle risultanze del
sopralluogo esperito e dell’infruttuoso tentativo di conciliazione si dirà
semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio
impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Da questo profilo, il ricorso - tempestivo -
è ricevibile in ordine.
1.2. Con il ricorso in esame l'insorgente chiede che la
licenza 4 aprile 1996 rilasciatagli dal municipio di __________ per la costruzione
del controverso manufatto sia ripristinata alla condizione di spostare il
comignolo a 3 m dal muro dello stabile della resistente __________ e di
innalzarlo sino ad un'altezza di almeno 2 m dal tetto.
Secondo la resistente __________, questa domanda sarebbe
nuova e quindi improponibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PAmm, in quanto volta
ad ottenere il permesso per un'opera completamente diversa da quella
realizzata. L'eccezione, che si riallaccia al tema dell'identità della domanda
(cfr. Borghi, GAT, N. 484), sarà affrontata nell'ambito dell'esame della
questione relativa alla proponibilità della variante prospettata dal
ricorrente; questione, alla quale in pratica si sovrappone.
Con questa riserva, si può entrare nel merito della vertenza.
- Il ricorrente eccepisce in
limine la legittimazione attiva degli opponenti, che il Consiglio di Stato
avrebbe loro riconosciuto a torto. L'eccezione è infondata.
In quanto proprietari di stabili situati a 2, rispettivamente
8 m dal controverso manufatto, i qui resistenti appartengono invero a quella
limitata e qualificata cerchia di persone, che per situazione si rapportano
all'oggetto del provvedimento impugnato in modo più stretto ed intenso degli
altri membri della collettività. Tanto l'aspetto estetico, quanto le
ripercussioni ambientali sono chiaramente percettibili dai fondi degli
opponenti. Irrilevante è il fatto che le norme di cui gli opponenti eccepivano
la violazione non siano destinate a tutelare i loro interessi particolari. Nel
ricorso di diritto amministrativo, il riconoscimento della legittimazione
attiva non dipende dalla natura degli interessi tutelati dalla norma che
l'insorgente ritiene violata, ma dalla situazione di fatto in cui questi versa
per rapporto all'oggetto del provvedimento censurato.
Non potendosi negare che gli opponenti qui resistenti siano anche
portatori di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi
dell'illegittimità della licenza impugnata, su questo punto il giudizio
governativo merita di essere confermato.
- 3.1. Giusta l’art. 11 cpv.
2 LPAmb, nell'ambito della prevenzione, le emissioni devono essere limitate
nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni
d'esercizio e dalle possibilità economiche.
Nell’evenienza concreta, appare evidente che il controverso impianto,
sboccando all’altezza della finestra di un locale dell'abitazione della
____________________ad una distanza di poco superiore a 2 m, non riduce le
emissioni nella misura massima esigibile. Nemmeno il ricorrente sostiene il
contrario. Rinunciando a chiedere il ripristino integrale della decisione
municipale 4 aprile 1996 in base alla quale ha realizzato la canna fumaria ed
il camino, ammette in effetti implicitamente che l’impianto, così com’è stato
eseguito, non è conforme all'art. 11 cpv. 2 LPAmb e non può essere autorizzato.
3.2. Accertata l'inammissibilità dell'opera così com’è stata
realizzata, resta da esaminare se la licenza annullata dal Consiglio di Stato
possa essere ripristinata alle condizioni prospettate dal ricorrente, che
chiede di spostare il comignolo ad una distanza di 3 m dal muro dello stabile
della resistente __________ e di innalzarlo dagli attuali 50 cm sino ad
un'altezza di almeno 2 m dal tetto della sua casa.
Il principio di proporzionalità vieta di respingere una
domanda di costruzione non conforme al diritto materialmente applicabile quando
il difetto può essere facilmente corretto, rilasciando una licenza assoggettata
ad opportune condizioni. L'applicazione di tale principio presuppone tuttavia
che le correzioni imposte a titolo di condizione rientrino nei limiti delle
varianti che possono essere autorizzate prescindendo da particolari forme di
pubblicità. Di regola, modificazioni dei progetti apportate nel corso della
procedura di approvazione o successivamente esigono infatti la ripetizione
della pubblicazione (art. 16 cpv. 1 LE). Fanno eccezione le varianti che comportano
differenze rientranti nei limiti di una ragionevole tolleranza, in quanto insuscettibili
di ledere l'interesse pubblico o quello di terzi (art. 16 cpv. 2 LE; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 16 LE, N. 894 seg.).
Ora non v’è chi non veda come la modifica proposta dal ricorrente
in questa sede non possa essere considerata alla stregua di una variante
rientrante nei limiti di una ragionevole tolleranza, siccome insuscettibile di
ledere interessi di terzi. Il nuovo comignolo, almeno quattro volte più alto di
quello realizzato dal ricorrente, è infatti atto a pregiudicare gli interessi
di altri vicini, oltre a quelli dei resistenti. Circostanza, questa, che basta
a giustificare l'esigenza di procedere ad una pubblicazione della proposta di
adeguamento, quanto meno sotto forma di notifica, al fine di dar loro
l'occasione di far eventualmente valere i loro diritti di opposizione. A
maggior ragione si giustifica procedere in tal senso, se si vuole evitare di
ricadere nello stesso errore in cui è incorso il municipio, rilasciando la
licenza 4 aprile 1996 senza minimamente curarsi di avvertire almeno i vicini
toccati dall'intervento.
Già per questo motivo il ricorso va quindi respinto anche
nella misura in cui è volto ad ottenere un permesso assortito alle condizioni
suggerite dal ricorrente.
Il fatto che l'opera modificata nel senso prospettato
dall'insorgente possa risultare conforme tanto ai vincoli estetici del diritto
comunale (art. 35 NAPR), quanto alle prescrizioni del diritto ambientale (art.
11 LPAmb) non permette di prescindere dalle esigenze di forma sancite dall'art.
16 LE. Né porta a diversa conclusione la tesi, invero difficilmente
accreditabile, affacciata dall'insorgente, secondo cui l'opera sarebbe da
configurare alla stregua di un intervento di risanamento. Nemmeno in questo caso,
le modifiche che suggerisce potrebbero essere autorizzate senza offrire ai vicini
interessati l'opportunità di far valere i loro diritti.
- L'impugnativa non può
essere accolta nemmeno nella misura in cui contesta il rinvio degli atti
all'autorità comunale per l'adozione di misure volte a rendere l’opera conforme
al diritto. Il rinvio non pregiudica infatti minimamente il diritto del
ricorrente di contestare i provvedimenti che il municipio potrà imporgli - di
concerto con l'autorità cantonale - soprattutto al fine di contenere e ridurre
le immissioni nocive verso i fondi dei resistenti.
Seppur per altre considerazioni il giudizio governativo
impugnato va quindi confermato.
La tassa di giustizia e le ripetibili vanno poste a carico
del ricorrente in quanto soccombente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 16, 21 LE; 11 LPAmb; 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.- sono a carico del ricorrente, che rifonderà identico
importo a ciascuno dei resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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