AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1999.63
Data decisione, Autorità:
30.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00063
Lugano
30 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 febbraio 1999 di
patrocinate
da: avv. __________
contro
la
decisione 3 febbraio 1999, no. 479, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 11
novembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ alla locale arcipretura
per la ristrutturazione e l'ampliamento della casa parrocchiale (part. no.
__________ RFD);
viste le risposte:
-
26 febbraio 1999 dell'arcipretura
di __________;
-
03 marzo 1999 del municipio di
__________;
-
10 marzo 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17 settembre 1998 l'arcipretura
di __________ ha chiesto al locale municipio il permesso di ristrutturare ed
ampliare lo stabile situato nella zona del nucleo tradizionale, che funge da
casa parrocchiale (part. n. __________ RFD; zona NT - comparto A1).
L’ampliamento, stando ai piani annessi alla domanda di costruzione, consisterebbe
nell’aggiunta di un edificio largo m 18.80 ed alto m 9.35, che verrebbe ad
occupare il sedime compreso tra la facciata NE della casa parrocchiale e la
facciata SW dello stabile di due piani, di proprietà delle ricorrenti
__________ e __________, che sorge sulla part. n. __________ RFD. La facciata
NE dell’aggiunta verrebbe ad insistere sul confine fra i due fondi e sarebbe
parzialmente contigua allo stabile delle ricorrenti. La contiguità sarebbe
completa a livello del pianterreno. A partire dal primo piano sarebbe invece
limitata ad un tratto lungo circa 6 m della facciata SW dello stabile. Sul
tratto restante, arretrato di circa m 1.50 dal confine, verrebbe invece a
formarsi un corridoio, largo altrettanto e lungo circa 12 m.
B. In tempo utile __________ e
__________ si sono opposte alla domanda di costruzione, ritenendo, fra l’altro,
che l’edificio costruito in aggiunta alla casa parrocchiale non rispettasse la
distanza prescritta dall’art. 24 delle norme di attuazione del piano
particolareggiato del nucleo tradizionale (NAPRNT) verso edifici con aperture.
A loro, avviso la facciata NE dell’aggiunta avrebbe dovuto rispettare una
distanza di 4 m dalla finestra e dalla porta esistenti, a livello del primo
piano, nella parte della prospiciente facciata SW del loro stabile, che si
situa in arretramento rispetto al confine.
C. Raccolto il preavviso del
Dipartimento del territorio, l’11 novembre 1998 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione delle vicine.
L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che la finestra e
la porta esistenti nella facciata SW dello stabile delle opponenti non fossero
configurabili come aperture ai sensi dell’art. 24 NAPRNT. Aperture, secondo
questa norma, sarebbero soltanto le finestre a prospetto. Dovendosi considerare
la facciata in questione alla stregua di una facciata senza aperture,
l’aggiunta avrebbe potuto insistere sul confine, realizzando così quella
contiguità che l’art. 25 NAPRNT preconizza anche laddove non viene imposta.
C. Con giudizio 3 febbraio 1999
il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro
di essa interposto dalle opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la finestra esistente
sulla facciata SW dello stabile delle ricorrenti servisse soltanto
all’aerazione di un deposito e fosse quindi da considerare alla stregua di una
semplice presa d'aria. La distanza di 4 m prescritta dall'art. 24 NAPRNT non
sarebbe pertanto stata applicabile. Analoghe considerazioni varrebbero per la
porta, in quanto destinata soltanto a permettere l’accesso alla costruzione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo le soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
In sostanza, le ricorrenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le tesi addotte senza successo in prima istanza. Contestano in
particolare che la finestra e la porta esistenti sulla parte arretrata della
facciata SW del loro stabile, che si situa a m 1.50 dal confine, non richiamino
l'applicazione della distanza di 4 m prescritta dall'art. 24 NAPRNT verso
edifici con aperture.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio e l'arcipretura
di __________, contestando le tesi delle ricorrenti con argomenti che verranno
discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva delle
ricorrenti, già opponenti e direttamente toccate dalla licenza in esame, è
certa.
Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della
contestazione emerge chiaramente dagli atti e dalle fotografie prodotte dalle
ricorrenti.
- L'art. 24 NAPRNT di
__________ prescrive le seguenti distanze tra edifici:
·
verso un edificio senza
aperture: - in contiguità o a m 3.00
·
verso un edificio con aperture:
·
verso un fondo non ancora
edificato: - in confine o a m 1.50 per
pareti cieche;
a m 2.00 per
pareti con
aperture
L'ordinamento delle distanze delle NAPRNT sancito dall'art.
24 NAPRNT si riallaccia all'art. 124 LAC, diventato inapplicabile in seguito
all’entrata in vigore del PR (art. 51 LE). Questa norma del diritto privato
stabilisce le "distanze verso fabbriche altrui" (cfr. marginale) come
segue:
· 4 m se nel muro
dell’edificio preesistente vi sono porte, fine- stre od altre aperture
a prospetto;
· 3 m se vi sono finestre od
altre aperture a semplice luce.
L’art. 24 NAPRNT non ha tuttavia recepito integralmente le distanze
prescritte dalla LAC verso edifici di terzi. Ha infatti omesso di riprendere la
distinzione tra aperture a prospetto ed aperture a semplice luce, fissando
un’unica distanza di 4 m verso edifici con aperture. Non si è inoltre limitato
a disciplinare le "distanze verso fabbriche altrui", ma ha anche
definito le distanze verso i fondi non ancora edificati, scostandosi in parte
dalle regole fissate dagli art. 120, 125 e 126 LAC, che non occorre qui evocare.
La diversa impostazione data dall’art. 24 NAPRNT all'ordinamento
delle distanze induce a ritenere che la nozione di “aperture” posta a
fondamento di questa norma abbia una portata autonoma, non necessariamente
identica a quella della LAC, che le suddivide in due categorie in base al
concetto di “veduta” (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 125/128 LAC, N.
1453 seg.). A differenza delle distanze della LAC, quelle dell’art. 24 NAPRNT
perseguono peraltro soltanto finalità di natura urbanistica e non anche di
tutela della sfera privata.
Al di là di queste considerazioni, suscettibili di ulteriori
verifiche, si deve comunque escludere che la nozione di “apertura” qui in esame
si identifichi con quella di “finestra a prospetto”, come sostiene il
municipio. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio che deve essergli
riconosciuta nell’ambito dell'interpretazione del diritto comunale autonomo, la
chiara matrice dell’art. 24 NAPRNT non permette di accreditare una simile tesi.
Derivando questa norma dall’art. 124 LAC, diventato inapplicabile in seguito
all’entrata in vigore del PR, si deve necessariamente ritenere che nella
nozione di “apertura”, di cui all’art. 24 NAPRNT, rientrino anche le porte e le
altre aperture, indipendentemente dal fatto che siano a prospetto o a semplice
luce. La normativa di diritto pubblico non prescrive infatti un’altra, diversa
distanza per le aperture a semplice luce. Anche a queste aperture torna quindi
applicabile la distanza minima di 4 m.
Il richiamo all’art. 25 NAPRNT, che auspica la contiguità
anche nei casi in cui non è dichiarata obbligatoria, non porta a diversa
conclusione. Questo obbiettivo pianificatorio non permette infatti di
prescindere dall’origine del concetto di “apertura”, attribuendogli il
significato riduttivo che gli vien dato dalle precedenti istanze.
- Nell’evenienza concreta, la
controversa aggiunta verrebbe a sorgere ad una distanza di circa m 1.50 da quel
tratto della facciata SW dello stabile delle ricorrenti, che a livello del
primo piano si colloca in posizione arretrata rispetto al confine.
Su questa porzione di facciata si aprono una finestra di cm
50x120, che dà direttamente sul confine, ed una porta a vetri di cm 80x155, che
si apre invece su un corridoio a cielo aperto, delimitato verso il fondo della
parrocchia da un muro di mattoni, eretto lungo il confine sino ad un’altezza di
circa due metri dal livello della soletta del primo piano, in guisa di
prolungamento verticale del sottostante muro perimetrale.
3.1. Contrariamente a quanto ritengono il municipio, il
Consiglio di Stato e la resistente, la finestra costituisce senz’altro
un’apertura ai sensi dell’art. 24 NAPRNT. Irrilevante è il fatto che sia
soltanto destinata all’aerazione del deposito situato al primo piano dello
stabile. Anche non avesse altra funzione, non potrebbe esserle negata la
qualità di apertura.
In quanto tale la finestra in questione esige il rispetto della
distanza di 4 m prescritta dall’art. 24 NAPRNT verso edifici con aperture.
Identica sarebbe del resto la conclusione, se alla fattispecie fosse
applicabile l’art. 124 LAC.
3.2. Analogamente, anche la porta configura di per sé
un’apertura ai sensi dell’art. 24 NAPRNT. Privo di rilievo è il fatto che sia
vetrata o meno e che serva soltanto a dare accesso al deposito. Qualunque sia
la sua funzione è da considerare come un’apertura. Qualifica, questa, che
peraltro non potrebbe esserle negata nemmeno nel caso in cui la fattispecie
fosse giudicata in base all’art. 124 LAC.
Questa porta non richiama tuttavia l’applicazione della
distanza di 4 m prescritta dall’art. 24 NAPRNT verso edifici con aperture,
poiché non si apre sulla facciata che verrebbe eretta in confine sul fondo
della resistente. Davanti ad essa v’è infatti un muro in mattoni, più alto
dell’apertura in esame, che si rapporta al fondo contermine come la
continuazione verso l’alto del sottostante muro perimetrale SW dello stabile
delle resistenti. Di fronte alla porta, configurabile come un’apertura interna,
che dà accesso ad un corridoio a cielo aperto, l’aggiunta in contestazione può
quindi estendersi sin sul confine, poiché determinante ai fini delle distanze è
la facciata dello stabile delle resistenti priva di aperture che sorge sul
confine.
- Dalle considerazioni che
precedono discende che l’aggiunta in contestazione, sorgendo a circa m 1.50
dalla finestra di cui si è detto sopra, disattende la distanza di 4 m
prescritta dall’art. 24 NAPRNT verso edifici con aperture.
Trattandosi di un difetto che non può essere facilmente emendato
subordinando la licenza a clausole accessorie, il ricorso va pertanto accolto,
annullando il provvedimento impugnato e la decisione governativa che lo
conferma. Conclusione, questa, che si imporrebbe, d’altronde, anche
nell’ipotesi in cui si volesse seguire la tesi delle precedenti istanze e
considerare questo tratto di facciata come privo di aperture, poiché in questo
punto non risulterebbe nemmeno rispettata la distanza di 3 m prescritta dall’art.
24 NAPRNT, in alternativa alla contiguità, verso edifici privi di aperture.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 124 LAC; 24 NAPRNT; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 3 febbraio 1999 (n.
479) del Consiglio di Stato.
1.2. la licenza edilizia 11 novembre
1998 rilasciata dal municipio di __________ alla resistente per l’ampliamento
della casa parrocchiale (part. n. __________ RFD).
-
La tassa di giustizia di fr.
600.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 1’000.- alle ricorrenti a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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